Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-11-2011, n. 23673 Licenziamento

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Tempio Pausania, depositato in data 19.5.2005, D.S.S., premesso di essere stata assunta dalla Medial s.r.l. in data 24.2.2003, con contratto a tempo indeterminato, come commessa di 5^ livello secondo il CCNL Commercio e di aver prestato servizio in Olbia presso vari punti vendita della società predetta con le mansioni di addetta alla cassa, sala e reparti di salumeria, ortofrutta e carni, esponeva di essere stata illegittimamente trasferita ai fini formativi, con ordine comunicatole mediante raccomandata in data 1.4.2004 e reiterato in data 13.4.2004, presso il punto vendita di (OMISSIS), al fine di partecipare ad un corso pratico di perfezionamento della durata di giorni trenta da svolgersi a giorni alternativi, ovvero martedì, giovedì e sabato. Ritenendo illegittimo siffatto trasferimento, in quanto disposto per fini punitivi e ritorsivi, chiedeva che il Tribunale adito volesse pronunciare la relativa declaratoria di illegittimità, e volesse parimenti dichiarare illegittimo il successivo licenziamento irrogatole in data 7.5.2004, a seguito del rifiuto da essa frapposto ad ottemperare a provvedimento in parola, perchè privo di giusta causa e, per l’effetto, volesse condannare la Medial s.r.l. alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura di tutte le retribuzioni maturate nel periodo suddetto.

Istauratosi il contraddittorio, la Medial s.r.l. contestava quanto dedotto dalla ricorrente assumendo la legittimità del provvedimento di trasferta in quanto rientrante nei poteri organizzativi del datore di lavoro ed in considerazione del fatto che si trattava di un breve periodo di formazione, motivato dalle carenze professionali maturate dalla dipendente nello svolgimento delle proprie mansioni; di conseguenza rilevava la correttezza del provvedimento di licenziamento irrogato alla predetta avuto riguardo alla grave e reiterata insubordinazione dell’interessata ed alla assenza ingiustificata della stessa nei giorni di trasferta, con conseguente inadempimento contrattuale.

Con sentenza n. 127/08 depositata il 19.5.2008 il Tribunale adito dichiarava l’illegittimità sia del provvedimento di trasferta che del successivo provvedimento di licenziamento ordinando alla società convenuta la immediata reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro e condannando la detta società al risarcimento de danno nella misura corrispondente a tutte le retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegra.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società datoriale lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 11.2 – 10.3.2009, riduceva il risarcimento del danno posto a carico della società disponendo la detrazione dallo stesso dell’aliunde perceptum dalla lavoratrice; confermava nel resto l’impugnata sentenza.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione la Medial s.r.l. con tre motivi di impugnazione.

La lavoratrice intimata non ha svolto attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso la società lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente dell’art. 41 Cost., artt. 2086, 2094, 2103 e 2104 c.c. e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, in particolare artt. 160, 162 e 163 CCNL Commercio, nonchè il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l’illegittimità del provvedimento di trasferta, trattandosi di provvedimento rientrante nei poteri organizzativi del datore di lavoro, e non soggetto, in considerazione della sua temporaneità, alle limitazioni previste per i trasferimenti dall’art. 2103 c.c. e dalle norme contrattuali – collettive; pertanto erroneamente la Corte predetta aveva affermato l’esigenza che il datore di lavoro fornisse la prova che la lavoratrice avesse la necessità di acquisire maggiore professionalità a causa delle lamentele dei clienti e che tale professionalità fosse acquisibile presso il punto di lavoro di (OMISSIS) e non di (OMISSIS).

Posto pertanto che l’istituto della trasferta non era sottoposto ai limiti previsti per il diverso istituto del trasferimento, assumeva che il giudice era chiamato ad accertare solo la eventuale palese arbitrarietà ed irragionevolezza del provvedimento in questione ovvero la contrarietà ai principi di buona fede e correttezza ai sensi dell’art. 1175 c.c.. Per contro nel caso di specie la Corte di merito, con motivazione contraddittoria, dopo aver rilevato la fondatezza delle esigenze aziendali nonchè la necessità di acquisizione di maggiore professionalità da parte della lavoratrice, era entrata nel merito delle scelte aziendali assumendo l’esigenza della prova in ordine alla opportunità della scelta di inviare la lavoratrice in trasferta formativa a (OMISSIS) e quindi in ordine al merito della decisione datoriale assunta nel legittimo esercizio del proprio potere organizzativo.

Col secondo motivo di ricorso la società lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 1175 e 2086 c.c..

In particolare osserva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la illegittimità del provvedimento di trasferta assumendo che nessuna prova aveva fornito ia società ricorrente in ordine alla esigenza che il processo formativo fosse effettuato a (OMISSIS) e non già ad (OMISSIS), operando anche sotto tale profilo una valutazione concernente il merito del provvedimento datoriale, e trascurando la circostanza che la società aveva in realtà fornito la prova che la sede di (OMISSIS) costituiva la sede principale della società, di dimensioni superiori di oltre il doppio rispetto a quelle della sede di (OMISSIS), di talchè la stessa appariva senz’altro il luogo più idoneo per la realizzazione della scopo della trasferta stante la maggiore esperienza acquisibile in tale punto vendita.

Col terzo motivo di ricorso la società lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione degli artt. 2086, 2094, 2104, 2103, 1460, 1321, 1322 c.c., degli artt. 160, 2122, 217 Commercio e dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

In particolare rileva che in maniera erronea e contraddittoria la Corte territoriale, dopo aver definito il provvedimento del datore di lavoro ineccepibile e dopo aver rilevato che tale provvedimento era stato ignorato dalla lavoratrice, aveva escluso che la detta condotta integrasse gli estremi del licenziamento per giusta causa, richiamando in maniera impropria l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.; ed erroneamente aveva ritenuto priva di rilevanza la circostanza che in sede di stipula del contratto di lavoro l’interessata avesse acconsentito ad essere inviata in qualunque sede.

Preliminarmente ritiene il Collegio di dover prendere in esame la problematica conseguente alla inesatta notificazione del ricorso per cassazione, eseguito nei confronti di " I.M.R." anzichè di " D.S.S.", presso l’avvocato domiciliatario, correttamente indicato nella persona dell’avv. Valeria Virdis, con studio legale alla Via Apulia n. 3 di Olbia.

Trattasi di questione che, avendo attinenza alla corretta istaurazione del rapporto processuale (posto che l’intimata non ha svolto attività difensiva), ben può essere esaminata d’ufficio dal decidente, e che comunque parte ricorrente ha evidenziato nella memoria ex art. 378 c.p.c..

Questa Corte ha avuto modo a più riprese di evidenziare che l’omessa od inesatta indicazione, nella relata di notificazione dell’atto introduttivo, del nome della parte, in tanto ne produce nullità in quanto abbia determinato un’irregolare costituzione del contraddittorio od abbia generato incertezza circa i soggetti ai quali l’atto era stato notificato, mentre l’erronea indicazione del nome del destinatario della notificazione non è motivo di nullità se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza, come nella specie, l’identificazione del soggetto cui effettivamente è diretto l’atto e la consegna dello stesso alla giusta parte; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tale soggetto, i fini ai quali tende e l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale, che può essere agevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una scelta cosciente volontaria.

Nella specie, il ricorso per cassazione conteneva l’esatta indicazione, nella sua intestazione, dell’intimata D.S. S.; la notificazione era stata effettuata presso l’avv. Valeria Virdis, con studio in Olbia alla via Apulia n. 3 dove la D.S. aveva eletto domicilio nel giudizio di appello; il contesto dell’atto operava espresso riferimento alla posizione processuale e sostanziale della D.S., ripetutamente indicata, quale controparte effettivamente chiamata in causa. Di conseguenza, l’errore era agevolmente riconoscibile dal destinatario e dal suo difensore onde non inficiava la validità del ricorso e della sua notificazione.

Posto ciò osserva il Collegio che i motivi di ricorso, che appare opportuno trattare unitariamente essendo tra loro strettamente connessi, non sono fondati.

Rileva la Corte che in base al potere di organizzazione e di direzione che gli compete ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., l’imprenditore può predisporre, anche unilateralmente, norme interne di regolamentazione attinenti all’organizzazione tecnica e disciplinare del lavoro nell’impresa, con efficacia vincolante per i prestatori di lavoro.

Ma perchè questo potere privato non trasmodi in arbitrio e perda ogni collegamento con l’interesse all’ordinato svolgersi dell’attività lavorativa, occorre, principalmente sulla base dell’art. 1175 c.c., che il suo esercizio sia funzionale alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda, restando escluso che il datore di lavoro possa impartire disposizioni e prescrizioni che, incidendo sulla posizione lavorativa del prestatore d’opera, risultino prive di fondamento logico o del tutto avulse dalle ragioni attinenti all’organizzazione, alla disciplina e all’attività produttiva dell’impresa. In altri termini, non possono trovare legittimazione nei poteri datoriali quei provvedimenti che, in assenza di ragioni attinenti ai fini della organizzazione aziendale, arrecano ingiustificato disagio ai lavoratori.

La relativa valutazione costituisce tipico accertamento di fatto di talchè, se congruamente motivata dal giudice del merito, non è suscettibile di riesame in sede di giudizio di legittimità.

Devesi infatti sul punto evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta a suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. lav., 18.3.2011 n. 6288; Cass. sez. lav., 23.12.2009 n. 27162; Cass. sez. 1^, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1^, 21.8.2006 n. 18214; Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3^, 15.4.2000 n. 4916).

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità – non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente – ed esistano effettivamente – vizi (quali, nel caso di specie, la carente, insufficiente o contraddittoria motivazione) che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale, rilevato che da un punto di vista astratto il provvedimento di trasferta si appalesava formalmente ineccepibile in quanto l’assegnazione temporanea del dipendente ad una sede di lavoro diversa da quella abituale costituisce legittima estrinsecazione dei potere datoriale, nè dalla lettura del provvedimento emergeva alcuna volontà punitiva o ritorsiva, ha evidenziato – attraverso un excursus delle deposizioni testimoniali assunte – come in concreto il detto provvedimento fosse illegittimo non avendo la società datoriale fornito la prova della necessità che la lavoratrice acquisisse maggiore professionalità nè della circostanza che tale maggiore professionalità fosse acquisibile presso il punto vendita di (OMISSIS) piuttosto che presso quello di (OMISSIS).

Ed ha correttamente ritenuto priva di rilevanza la circostanza che in sede di stipula del contratto di lavoro l’interessata avesse consentito l’invio in qualunque sede, avendo in buona sostanza evidenziato come la società datoriale non avesse comunque fornito la prova dell’esistenza di quei presupposti che legittimavano – alla stregua, rileva il Collegio, dei principi posti dall’art. 1175 c.c. – la disposta trasferta formativa.

Di conseguenza, ritenuta l’illegittimità del provvedimento di trasferta, ha evidenziato che l’inottemperanza della lavoratrice al detto provvedimento trovava giustificazione alla stregua del disposto dell’art. 1460 c.c., ravvisando nella condotta datoriale un inadempimento, sia pur parziale, degli obblighi assunti con il contratto di lavoro; pertanto è pervenuta, con motivazione assolutamente corretta sotto il profilo della applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali in materia, oltre che congrua sotto il profilo argomentativo, alla conclusione della illegittimità del successivo licenziamento.

Pertanto, dal momento che la Corte di merito ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza del proprio convincimento esplicitando l’iter motivazionale attraverso cui la stessa era pervenuta alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della propria decisione, resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimità. Il vizio non può invero consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti rispetto a quello dato dal giudice di merito.

In conclusione, i motivi si risolvono in parte qua in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non possono trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda le spese relative al presente giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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