Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 30-06-2011, n. 451 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Catania i signori Co., proprietari di terreni siti nel Comune di Camporotondo Etneo, in catasto al foglio di mappa 2, particelle numeri 21, 20, 24, 325, 401, 554 e 712, esponevano che il piano di fabbricazione del suddetto Comune, approvato con decreto assessoriale del 21 maggio 1976 numero 139, inseriva tali terreni all’interno della Zona Territoriale Omogenea "B" prevedendo altresì, nelle vicinanze, la realizzazione di una strada pubblica che li contornava salvaguardandone interamente la capacità edificatoria.

Con delibera commissariale del 3 giugno 1994, n. 1, veniva adottato il piano regolatore generale ed allegato regolamento edilizio.

L’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, tuttavia, con nota del 24 maggio 1997, restituiva il piano per la rielaborazione totale, sulla base del voto contrario espresso dal Comitato Regionale dell’Urbanistica del 12 marzo 1997 con il n. 444.

Di seguito, il progettista incaricato trasmetteva il nuovo schema di massima che il Consiglio Comunale, con delibera del 3 luglio 2003, respingeva.

Il Consiglio, con successiva delibera del 27 ottobre 2003, n. 41, modificava le direttive generali per la redazione del nuovo piano.

Il progettista, pertanto, predisponeva il nuovo schema di massima, nel quale però, lamentavano i ricorrenti, il loro terreno risultava inserito in zona C di espansione; inoltre, stravolgendo le previsioni del precedente schema di massima e del piano di fabbricazione, il progettista avrebbe modificato il tracciato della strada che contornava il terreno, tagliandolo quasi a metà (mentre per la restante parte esso rimaneva in zona B).

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 10 dell’8 aprile 2004, approvava il nuovo schema di massima del P.R.G. proposto dal progettista.

Successivamente, il Commissario ad acta (nominato dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con decreto del 30 agosto 2005, n. 9156), con delibera del 9 novembre 2005, n. 1, adottava il piano regolatore generale e l’annesso regolamento edilizio del Comune di Camporotondo Etneo.

I ricorrenti presentavano osservazione, assunta al protocollo del Comune il 27 dicembre 2005 e classificata col n. 40.

Ma, lamentavano i ricorrenti, il Comune ne proponeva il rigetto sulla base di una motivazione assolutamente insufficiente; l’Assessorato Regionale poi, come risulta dal decreto di approvazione e dall’allegata scheda di dettaglio contenente l’elenco e le valutazioni sulle osservazioni e/o opposizioni, rigettava l’osservazione "… in conformità alle controdeduzioni del progettista …", anche in tal caso, quindi, omettendo di esaminare l’osservazione e senza fornire alcuna motivazione in ordine al suo rigetto.

Con il suddetto ricorso introduttivo i sig.ri Co. (deducendo di subire una grave lesione in conseguenza dell’erronea inserzione del terreno di loro proprietà all’interno della zona C; terreno che veniva altresì tagliato da una strada pubblica) lamentavano l’illegittimità degli atti fin qui richiamati, deducendo i seguenti vari profili di censura:

1) "Violazione e falsa applicazione dell’art. 176 dell’Ordinamento Regionale degli Enti Locali approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, e succ. mod., nonché dell’art. 16 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 – Violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio d’imparzialità dell’azione amministrativa – Eccesso di potere per sviamento".

La delibera consiliare di approvazione dello schema di massima dell’8 aprile 2004, n. 10, è stata adottata col voto favorevole del Presidente del Consiglio Comunale Sa.Or.Di.St. e del Consigliere Sa.Pr., nonostante essi, secondo i ricorrenti, versassero in situazione d’incompatibilità, incidendo le previsioni dello schema di massima su terreni di loro proprietà e/o di parenti e affini entro il quarto grado;

2) "Violazione e falsa applicazione delle leggi regionali n. 71/78 e n. 15/1991 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per carenza di presupposti e sviamento".

Lo schema di massima approvato – per il dettaglio delle previsioni in ordine alla zonizzazione ed ai relativi indici, alla localizzazione dei servizi, all’apposizione dei vincoli e delle fasce di rispetto, alla viabilità ed al contenuto della normativa d’attuazione – possedeva in realtà le caratteristiche ed i contenuti del piano regolatore generale;

3) "Violazione dell’art. 97 della Cost. e del principio d’imparzialità dell’azione amministrativa – Violazione dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottato con D.M. del 28 novembre 2000", con riferimento alla relazione e proposta di delibera del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, nonostante questi versasse in situazione d’incompatibilità, essendo parente entro il quarto grado di soggetti proprietari di terreni ricadenti nel Comune di Camporotondo, interessati dal nuovo strumento urbanistico;

4) "Violazione e/o falsa applicazione della Legge Urbanistica fondamentale, della L.R. n. 71/78 e della L.R. n. 15/1991 – Violazione del voto n. 444 del C.R.U. e delle direttive impartite dal Consiglio Comunale – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di presupposti, illogicità, contraddittorietà, motivazione insufficiente", in quanto il piano adottato avrebbe disatteso tanto le prescrizioni contenute nel voto del Consiglio Regionale dell’Urbanistica del 12 marzo 1997, n. 444, quanto le direttive generali adottate nel 2003 dallo stesso Consiglio Comunale, con particolare riferimento alle proprietà dei ricorrenti, delle quali modificava la precedente destinazione all’interno delle zone "B" inserendole, sia pure in parte, in zona C di espansione e modificando il tracciato della strada che contornava il terreno di proprietà dei ricorrenti (che veniva, di conseguenza, tagliato quasi a metà);

5) "sotto altro profilo – Violazione dell’art. 97 della Cost. – Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90 – violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L.R. n. 71/78, degli artt. 8, 9 e 10 della legge n. 1150/1942, dell’art. 3 della legge n. 765/1967 – Eccesso di potere per carenza di presupposti e d’istruttoria – Travisamento"; i ricorrenti avevano presentato rituale osservazione; il progettista si era espresso per il suo rigetto mentre il Consiglio Comunale non aveva assunto alcuna definitiva determinazione.

Infine, l’Assessorato, nel decidere sulle osservazioni in sede di approvazione del piano, si era pronunziato per il rigetto di quella avanzata dai ricorrenti, rinviando, quanto alla motivazione, alla proposta del Progettista.

Si costituiva in giudizio il Comune chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 911/08, rigettati i primi quattro motivi di diritto, accoglieva il quinto, avendo ritenuto non congruamente motivato il provvedimento di non accoglimento emesso dalla P.A. a fronte dell’osservazione presentata dai sig.ri Co. (contraddistinta con il n. 40) avverso il P.R.G. adottato dal Comune appellante.

Con l’appello in epigrafe il Comune di Camporotondo ha impugnato detta sentenza, deducendone l’erroneità.

Parte appellante espone – richiamando conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche a sezioni unite, le cui motivazioni sono state, altresì, invocate con una successiva memoria – che "le scelte effettuate dall’Amministrazione circa la destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione oltre quella che rileva dai criteri di ordine tecnico-discrezionale seguiti dall’impostazione del piano, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione d’accompagnamento redatta dal progettista".

Ha conclusivamente chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, venga rigettato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado perché infondato, con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.

Con apposita memoria si è costituita l’Avvocatura dello Stato, per l’Assessorato, al fine di chiedere l’annullamento della sentenza in parte qua.

La Difesa erariale, richiamando sul punto favorevole giurisprudenza, analoga a quella sopra dedotta dall’appellante, ha eccepito che nella fattispecie concreta non sussisterebbe alcun difetto di motivazione, posto che le osservazioni dei sig.ri Co. sarebbero state rigettate dal progettista con puntuale riferimento sia alle direttive generali del Consiglio Comunale ai fini della rielaborazione del P.R.G. che al voto 444/97 con cui il C.R.U. aveva restituito a tal fine l’originario P.R.G. al Comune.

Il Comune appellante, con foglio n. 1902 del 21/2/2011, ha adempiuto all’incombente istruttorio disposto da questo C.G.A. con ordinanza n. 990/10, poi ribadita con ordinanza n. 1519/10.

All’udienza pubblica del 23 febbraio 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

I sig.ri Co. avevano presentato avverso il P.R.G. osservazioni ed opposizioni, indicate negli atti impugnati con il numero 40, con le quali avevano puntualmente criticato le scelte dell’Amministrazione.

In particolare, essi avevano dedotto come il piano non fosse affatto conforme alle direttive espresse dal C.R.U. con il voto n. 444/97, con specifico riferimento al tracciato della strada che nelle nuove previsioni di piano taglia in due parti il terreno dei ricorrenti, diversamente da quanto stabilito dal precedente piano di fabbricazione, che poneva il tracciato sul confine dei fondi degli stessi, ubicati nella zona.

Il progettista, nelle sue controdeduzioni, ha rappresentato che:

"L’osservazione propone la tutela di un mero interesse patrimoniale privato.

In generale si precisa che il P.R.G. è stato redatto nel rispetto delle Direttive Generali fornite dal Consiglio Comunale di Camporotondo Etneo e sulla scorta del voto C.R.U. n. 444 interamente recepito in esse.

Viene altresì evidenziata la violazione dell’art. 176 O.R.E.L.: non si entra nel merito dell’argomento che attiene a sfere del procedimento amministrativo non di competenza dello scrivente".

Ha, quindi, concluso per il rigetto dell’osservazione in quanto non recepibile.

Il Consiglio Comunale non ha assunto alcuna determinazione al riguardo, neppure in ordine al rinvio fatto dal progettista all’argomento, opposto dai sig.ri Co., che atteneva a sfere del procedimento amministrativo non di competenza del predetto progettista.

A sua volta, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rigettato le osservazioni formulate dai sig.ri Co. riportandosi, per relationem, alle controdeduzioni del progettista.

Il Collegio, condividendo le conclusioni cui sul punto è pervenuto il Giudice di prime cure, ritiene che tale motivazione sia incongrua ed insufficiente, per un verso, ed omessa per altro verso, a fronte delle precise censure mosse dagli interessati avverso la scelta di modificare la destinazione precedentemente impressa alla zona.

Invero, le osservazioni e le opposizioni presentate dai privati avverso il P.R.G. "in itinere" – previste in via generale dalla L. n. 241/90 al fine di consentire che il punto di vista del privato eventualmente leso dalle previsioni del piano venga adeguatamente considerato – costituiscono strumenti di partecipazione amministrativa e, pertanto, il loro rigetto da parte della P.A. deve essere congruamente motivato (cfr. decisione di questo C.G.A., 11 ottobre 1999, n. 417).

Ne consegue che, nel caso di specie, il rigetto dell’opposizione va ritenuto carente di motivazione.

Il rigetto delle osservazioni, infatti, deve essere assistito da una motivazione che sia congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base delle osservazioni stesse e che abbia tenuto presente (e ciò deve essere dimostrato) il loro apporto critico e collaborativo in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti (cfr. Consiglio di Stato, IV, 7 giugno 2004 numero 3559), così che, nell’interesse reale della popolazione, sia assicurata l’adozione di soluzioni urbanistiche, oltre che legittime, anche opportune e razionali.

Nel caso specifico, la motivazione posta a supporto della reiezione dell’opposizione, rispetto alle ragioni di fatto e di diritto opposte dai sig.ri Co., non può che essere considerata alla stregua di una vuota formula di stile e, pertanto, da ritenere non idonea a sorreggere l’atto di reiezione, essendosi limitata ad affermare, senza entrare nel merito delle stesse, che con l’opposizione gli interessati perseguono un interesse privato.

D’altra parte, come condivisibilmente osservato dal Giudice di prime cure, l’affermazione del progettista, secondo cui "il P.R.G. è stato redatto nel rispetto delle Direttive generali fornite dal Consiglio Comunale di Camporotondo Etneo", costituisce una mera tautologia, peraltro smentita dalle stesse osservazioni dei ricorrenti, che avevano motivatamente e puntualmente criticato proprio l’inosservanza degli atti presupposti.

Infine, il Consiglio Comunale ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla violazione dell’art. 176 O.R.E.L., argomento opposto dai sig.ri Co. al P.R.G., sulla quale il progettista non si era pronunciato in quanto atteneva a sfere del procedimento Amministrativo non di sua competenza.

Per i motivi esposti, si ritiene che l’appello sia infondato e che, pertanto, debba essere respinto.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si ritiene che sia equo disporre l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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