Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 30-06-2011, n. 450 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con istanza notificata il 26/3/2010, la sig.ra St.Ma. chiedeva al Comune di Catania, di cui era dipendente, l’utilizzazione della graduatoria del percorso professionale interno per n. 6 posti di "Funzionario ispettore N.U.".

Poiché a detta istanza il suddetto Comune non forniva alcuna risposta, l’interessata proponeva ricorso al T.A.R. Catania, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 4289/10, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del G.A.

Avverso detta sentenza la sig.ra St. ha proposto l’appello in epigrafe per chiederne la riforma, deducendo i motivi che qui di seguito vengono esposti.

Parte appellante ha rappresentato, "per completezza", di avere impugnato, con separato ricorso n. 3200/10 proposto innanzi al medesimo T.A.R. Catania, la nota del 12/10/2010, con cui l’Amministrazione comunale, in pendenza del gravame per cui è causa, ha riscontrato negativamente la superiore istanza di utilizzazione della graduatoria, nonché la deliberazione n. 879 del 16 luglio 2010 con la quale la Giunta del Comune di Catania ha ridotto la pianta organica del profilo professionale "Funzionario ispettore di N.U.".

Ha poi eccepito che il Giudice di prime cure avrebbe violato l’art. 73, comma 3, nonché l’art. 11 del c.p.a. e l’art. 59 della legge n. 69/2009 perché, avendo ritenuto di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, non ne ha dato atto in udienza e per non aver indicato in sentenza il giudice competente ed il termine per la riassunzione.

Parte appellante ha quindi contestato la decisione del primo giudice laddove ha statuito il difetto di giurisdizione del G.A.

Essa ritiene che la propria posizione non possa essere considerata di diritto soggettivo, stante che il diniego – con cui l’Amministrazione ha riscontrato negativamente un’istanza di scorrimento dalla stessa presentata nel 2007 – derivante prima dalla prevista esternalizzazione del servizio di N.U. e poi dalla deliberazione n. 879/2010, sopra richiamata, con la quale è stata ridotta la pianta organica, attiene a scelte di struttura organizzativa adottate dall’organo politico dell’Ente, come tali soggette alla giurisdizione del G.A.

Richiamando favorevole giurisprudenza, parte appellante ha poi ribadito che "la fattispecie per cui è causa configura dunque una posizione di interesse legittimo atteso che l’Amministrazione non ha mai inteso ricoprire i posti resisi vacanti, fino ad arrivare ad eliminarli dalla pianta organica con la deliberazione di Giunta del 16/7/10"; dal che deriverebbe la giurisdizione del G.A.

La stessa ha infine dedotto la violazione del principio di effettività che deve essere realizzato, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del c.p.a., attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi.

Detta violazione deriverebbe dal fatto che, qualora il presente giudizio si concludesse con il difetto di giurisdizione del G.A. e proseguisse, pertanto, davanti al G.O., la tutela di un’unica situazione soggettiva si realizzerebbe con una duplicazione dinanzi a due diverse giurisdizioni, stante che il giudizio avverso la delibera di riduzione della pianta organica, di cui al separato ricorso dinanzi al T.A.R. Catania, rimarrebbe invece nella cognizione del G.A. trattandosi di un atto di macro-organizzazione.

Ha conclusivamente chiesto, in riforma dell’impugnata sentenza, che nella presente controversia venga dichiarata la giurisdizione del G.A. ed, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., la causa venga rimessa innanzi al T.A.R. Catania, riformando anche la disposta condanna alle spese. In subordine, qualora venisse confermata la statuizione della giurisdizione del G.O., ha chiesto di riformare la condanna alle spese, disponendone l’integrale compensazione in relazione al manifestato contrasto giurisprudenziale.

Si è costituito il Comune di Catania per ribadire, in replica ai motivi d’appello, che la presente controversia rientra nella giurisdizione del G.O. in quanto il procedimento attivato dalla ricorrente attiene alla tutela di un diritto soggettivo, quale è l’assunzione mediante scorrimento della graduatoria.

Ha poi precisato che il superiore ricorso n. 3200/10, proposto dalla ricorrente in pendenza del presente giudizio, si è concluso con la sentenza n. 127/2011, depositata il 20/1/2011, ancor prima della notifica dell’appello avvenuta il 24/1/2011.

Con detta decisione il T.A.R. Catania ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. argomentando che, vertendo il giudizio sullo scorrimento della graduatoria, la questione rientra nell’ambito della giurisdizione del G.O.

L’odierno appellato ha quindi dedotto l’ulteriore inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, proposto avverso l’asserito inadempimento della P.A. ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, in quanto detta Amministrazione già con nota prot. 23870 del 18/12/2007 aveva riscontrato negativamente l’istanza di scorrimento avanzata dalla ricorrente in data 30/11/2007.

Infine, il Comune appellato ha dedotto, nel merito, l’infondatezza del gravame in quanto la sig.ra St. non avrebbe alcun interesse a ricorrere sia perché sarebbe scaduto il triennio di validità della graduatoria e sia perché, anche a volerne ammettere l’attuale vigenza, non avrebbe alcun titolo a ricoprire il posto vacante che spetterebbe al candidato 7° classificato.

Ha conclusivamente chiesto il rigetto dell’appello, siccome infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Con ulteriore memoria, depositata il 21 febbraio 2011, l’odierna ricorrente, esponendo di aver proposto appello avverso la sentenza n. 127/2011 del T.A.R. Catania, sopra richiamata, ha chiesto un breve rinvio dell’udienza fissata per il giorno 23/2/2011 per consentire la riunione dei due giudizi.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

In merito all’eccezione sollevata dalla ricorrente, secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe violato l’art. 73, comma 3, nonché l’art. 11 del c.p.a. e l’art. 59 della legge n. 69/200, il Collegio osserva che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti perché si possa invocare legittimamente il disposto di cui al 3° comma dell’art. 73 c.p.a., sopra richiamato, perché il Giudice di prime cure non ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del G.A., ma lo ha fatto accogliendo una puntuale eccezione in tal senso sollevata in quella sede dal Comune resistente.

Per quel che concerne, invece, l’asserita violazione dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 della legge n. 69/2009, l’eccezione è superata dal fatto che la sig.ra St. ha ritenuto di impugnare, nei termini prescritti, la sentenza di primo grado dinanzi a questo C.G.A.

Parte ricorrente sostiene, richiamando i provvedimenti impugnati con separato ricorso al T.A.R. Catania, di essere titolare di una posizione di interesse legittimo, attesa la loro natura di atti di macro-organizzazione.

Al riguardo, premesso che il presente giudizio ha per oggetto soltanto il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di scorrimento presentata dalla sig.ra St. in data 26 marzo 2010, il Collegio rileva che, comunque, la nota 11984 del 19/1/2008 – con la quale l’Amministrazione, prospettando che il servizio di N.U. sarebbe stato esternalizzato a breve, ha riscontrato negativamente un’istanza di scorrimento dalla stessa presentata nel 2007 – non è mai stata impugnata dalla ricorrente.

Il Collegio rileva, altresì, che la nota del 12/10/2010 e la deliberazione n. 879/2010 del Comune di Catania, sopra richiamate, avendo formato oggetto di separato ricorso al T.A.R. Catania, sono escluse dal presente giudizio, in disparte ogni considerazione sul fatto che detto ricorso è stato respinto dal Giudice adito, con sentenza n. 127/2011, per difetto di giurisdizione del G.A.

Per i motivi suddetti, la giurisprudenza invocata a proprio favore dalla ricorrente va ritenuta inconferente, stante che essa ha come presupposto la sussistenza di atti di macro-organizzazione impugnati con separato ricorso al T.A.R. Catania.

Detta sentenza n. 127/2011, inoltre, ha eliminato il teorico presupposto sul quale la ricorrente ha basato l’asserita violazione del principio di effettività, sopra eccepita, che deve essere realizzato, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del c.p.a., attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi; il T.A.R. Catania, infatti, ha attribuito alla giurisdizione del G.O. anche la seconda controversia sottoposta al suo giudizio, in tal modo consentendo la concentrazione dei due giudizi dinanzi all’unico giudice ordinario munito della prescritta giurisdizione.

Ovviamente, va respinta l’istanza in data 21 febbraio 2011 della ricorrente, volta ad ottenere un rinvio del presente giudizio d’appello, stante l’evidente ritardo, soltanto due giorni prima dell’udienza fissata per il 23 febbraio 2011, con cui è stata proposta.

In definitiva, atteso che la ricorrente ha impostato i motivi di ricorso soltanto avverso i provvedimenti esclusi dal presente giudizio e, quindi, non ha contestato con specifiche motivazioni la decisione del Giudice di prime cure, laddove ha statuito il difetto di giurisdizione del G.A. in subiecta materia, l’appello va respinto.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Il Collegio, a conferma di quanto già discendente dalla sentenza qui confermata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, 1° comma, del c.p.a. e dell’art. 59, comma 2, della legge n. 69/2009, rimette le parti davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, individuato nel Tribunale civile di Catania, considerato che l’originaria controversia in argomento ha per oggetto l’impugnato silenzio del Comune di Catania in relazione ad un’istanza presentata dall’odierna ricorrente.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti del suddetto art. 59, comma 2, della legge n. 69/09, consegue che – qualora entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione la domanda venga riproposta al giudice ordinario competente, come sopra individuato – sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice ordinario fosse stato adito fin dall’instaurazione del presente giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente già intervenute.

Si ritiene che sia equo compensare tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, comma 2, della legge n. 69/2009, rimette le parti davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, individuato nel Tribunale civile di Catania, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali qualora la domanda venga riproposta dinanzi al suddetto giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.

Le spese del presente grado di giudizio sono compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *