Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 23661 Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Respingendo l’appello proposto dalla curatela del fallimento della s.r.l. Italsemole, la Corte d’appello di Bari, con la sentenza 20 agosto 2007, ha confermato le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva pronunciata in primo grado dal Tribunale di Foggia il 27 aprile 2001, che aveva rigettato le domande revocatorie proposte dalla curatela nei confronti della Banca Campania s.p.a., perchè aventi ad oggetto negozi giuridici non assoggettabili cronologicamente a revocato-ria, e quella di rideterminazione degli interessi relativi agli anni 1992 – 1994 ammessi al passivo. In particolare, nel confermare la decisione sulla domanda revocatoria, perchè gli atti revocandi erano anteriori al periodo sospetto, la corte territoriale ha osservato che tale rilievo rendeva superflua l’ulteriore considerazione – "posta giustamente in evidenza dalla banca e che per completezza viene formulata" – circa la mancata individuazione delle singole operazioni revocabili ex art. 67, comma 1, nn. 1, 2 e 3. E’ stata altresì ritenuta inammissibile la domanda di rideterminazione degli interessi sul credito della banca ammesso al passivo, perchè non proposta nella forma e nei termini dell’opposizione allo stato passivo, ma in una causa instaurata per il risarcimento dei danni da erogazione abusiva di credito.

2. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre il fallimento con atto affidato a due motivi, notificato il 30 ottobre 2008, illustrato anche con memoria.

La banca resiste con controricorso notificato il 4 dicembre 2008, e con memoria.

3. Con il primo motivo di ricorso, il fallimento censura per violazione o falsa applicazione dell’art. 67, nonchè artt. 45 e 50, L. Fall., la decisione della corte territoriale, secondo la quale, qualora la sentenza dichiarativa di fallimento sia annullata per incompetenza, il dies a quo per la decorrenza a ritroso del termine che delimita il periodo sospetto decorre dalla data, successiva, in cui il fallimento è stato dichiarato dal giudice competente.

3.1. Nel controricorso si deduce l’inammissibilità del motivo, perchè diretto a censurare solo una delle rationes decidendi enunciate nell’impugnata sentenza, e non anche quelle concernenti l’anteriorità delle operazioni da revocare rispetto al periodo sospetto, e l’omessa specificazione delle operazioni da revocare. Il rilievo è infondato. L’accertamento dell’anteriorità delle operazioni da revocare rispetto al periodo sospetto non è alternativo, bensì dipendente dall’individuazione del dies a quo da considerare nel caso in cui si siano succedute due sentenze dichiarative del medesimo fallimento, come nella fattispecie di causa; e l’omessa specificazione delle operazioni da revocare avrebbe condizionato la stessa ammissibilità della domanda, alla quale sarebbe stata pregiudiziale, laddove la corte ha mostrato di essere in grado di identificare l’oggetto della revocatoria proposta, accertandone la datazione anteriore al periodo sospetto calcolato a ritroso dalla seconda dichiarazione di fallimento. Non è dunque esatto che nell’impugnata sentenza siano presenti sul punto in esame ulteriori ragioni alternative, ciascuna delle quali idonea anche da sola a sorreggere la decisione, e che la curatela avesse l’onere d’impugnare in questa sede.

3.2. Sul punto in discussione questa corte ha già avuto ripetutamente modo di affermare il principio, condiviso dal collegio, che, in tema di revocatoria fallimentare, il periodo sospetto di cui all’art. 67, L. Fall., nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento pronunciata da tribunale incompetente cui segua altra dichiarazione resa, nei confronti del medesimo imprenditore, da tribunale poi ritenuto competente dalla Corte di Cassazione, si computa a ritroso dalla data della prima sentenza; risultano invalidati, infatti, solo gli effetti regolativi della prima pronuncia, anche se emessa da giudice incompetente, restando assorbiti, perchè ribaditi, gli effetti di accertamento dei presupposti soggettivi ed oggettivi del fallimento, in applicazione dell’art. 50 cod. proc. civ. (che prevede la prosecuzione del procedimento avanti al giudice individuato come competente dalla Corte di Cassazione) e del principio di unitarietà della procedura concorsuale, con un effetto di stabilità già implicito nel sistema anche prima della sua espressa enunciazione ad opera dell’art. 9-bis, L. Fall. introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006 (Cass. 28 maggio 2008 n. 14065; 5 novembre 2010 n. 22544; nonchè, in motivazione, 9 giugno 2011 n. 12638).

L’enunciato principio deve essere ribadito con riferimento alla presente fattispecie, e il ricorso è pertanto per questa parte fondato.

4. Con il secondo motivo si censura l’affermazione della corte territoriale, che la domanda di rideterminazione degli interessi sarebbe preclusa dall’omessa impugnazione dello stato passivo. Si deduce che la domanda di rideterminazione degli interessi era stata svolta in citazione in connessione con la domanda revocatoria, nella quale si faceva riferimento specifico allo smodato tasso degli interessi praticato dalla banca, e costituiva una domanda restitutoria degli interessi pagati dalla fallita prima della dichiarazione di fallimento, obbligo discendente sia dalla violazione della regola della determinazione per iscritto degli interessi ultralegali ( art. 1284 c.c.), e sia dalla domanda revocatoria facente riferimento alla misura sproporzionata degli interessi. Si formula il quesito se l’esecutività dello stato passivo di cui all’art. 97, L. Fall., precluda l’accoglimento di una domanda di determinazione degli interessi applicati dalla banca in violazione dell’art. 1284 c.c., posto che l’ammissione del saldo passivo del conto corrente non preclude la possibilità di far valere la nullità degli addebiti per interessi operati dalla banca nel corso del rapporto, non comportando alcun accertamento della validità delle singole partite iscritte nel corso del rapporto.

Anche su questo punto la corte ha avuto già modo di pronunciarsi, affermando il principio che, in tema di definitiva formazione dello stato passivo non è possibile, al di fuori del fallimento e nel corso della sua pendenza, contestare in sede di cognizione ordinaria – in contrasto con l’art. 52, L. Fall. – la validità o l’efficacia degli stessi titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo e, quindi, necessariamente oggetto di esame e di valutazione ai fini della formazione dello stato passivo; e che è conseguentemente inammissibile la domanda di rideterminazione degli interessi convenzionali ultralegali, proposta in via subordinata e dunque per l’ipotesi di rigetto dell’azione revocatoria fallimentare (Cass. 9 giugno 2011 n. 12638). Del resto, si è anche osservato – e l’osservazione vale anche nel caso oggi all’esame della corte – in tesi, l’accoglimento di quest’ultima, conducendo alla dichiarazione d’inefficacia delle operazioni poste in essere sul conto corrente, comporterebbe di per sè il diritto alla restituzione degli interessi legali.

Il motivo è dunque infondato.

5. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, che su premessa opposta a quella qui accolta in ordine alla determinazione del dies a quo per la determinazione del periodo rilevanti ai fini della revocatoria fallimentare, ha dichiarato inammissibili le domande revocatorie proposte dalla curatela fallimentare. La causa deve essere quindi rinviata alla medesima corte del merito che, decidendo in altra composizione, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, si uniformerà al seguente principio di diritto :

nell’ipotesi in cui, ad una prima dichiarazione di fallimento da parte del tribunale, poi riconosciuto incompetente dalla S.C. in sede di conflitto di competenza, segua una seconda dichiarazione di fallimento dello stesso imprenditore da parte del tribunale designato (dalla S.C.) competente, il dies a quo per la determinazione del periodo rilevante ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, nell’art. 67, L. Fall., è costituito dalla prima sentenza dichiarativa del fallimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e rigetta il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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