Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-04-2011) 24-06-2011, n. Motivazione 25459

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma confermava, per quanto riguardava i nominativi in epigrafe indicati, la sentenza del 27 marzo 2006 con la quale il Tribunale di questa stessa città li aveva dichiarati colpevoli – in concorso con altra persona poi deceduta e con un minorenne giudicato separatamente – del reati di cui all’art. 112, comma 1, n. 1, art. 582 c.p., commi 1 e 2. in danno di G.S. e, per l’effetto, con la concessione delle attenuanti generiche, aveva condannato S.A. alla pena di mesi nove di reclusione e gli altri alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno, con i benefici di legge per S. M. e C.S..

Avverso la sentenza anzidetta i difensori degli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo del ricorso in favore di C.S. deduce mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza riguardo al reato in questione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento alla ritenuta sua partecipazione all’aggressione in danno del G..

Il secondo motivo deduce illogicità di motivazione, per mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione e della sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria ed erronea applicazione della legge penale. Reputa, al riguardo, che, concessa l’attenuante della provocazione e ritenute prevalenti le già concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante, la pena avrebbe potuto essere diminuita e sostituita con la corrispondente pena pecuniaria.

Il primo motivo dei ricorso in favore di S.A. e S.M. deduce omessa, illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento all’art. 192 c.p.p. in rapporto all’art. 52 c.p., art. 62 c.p., n. 2, art. 112 c.p., e art. 582 c.p., commi 1 e 2. Sostiene che la ricostruzione del fatto effettuata in sentenza sarebbe illogica, per mancato riconoscimento della provocazione della persona offesa e perchè affidata alle dichiarazioni del teste M. che aveva assistito solo alla fase successiva. Il secondo motivo deduce contraddittorietà ed illogicità di motivazione in ordine all’aggravante di cui all’art. 112 c.p., comma 1, n. 1 con riferimento ai criteri di cui all’art. 192 c.p.p., in quanto, in base alle raccolte testimonianze, residuava il dubbio in ordine alla partecipazione all’aggressione del quinto soggetto, cioè del minorenne. Il terzo motivo deduce identico vizio di legittimità in riferimento agli artt. 69, 163 e 164 c.p., con riguardo alla censure relative alla prevalenza delle generiche ed alla sospensione della pena. Peraltro a S.A. era stata inflitta una pena superiore agli altri, sulla base solo di un lontano precedente, risalente ad otto anni prima, relativo ad intervenuto patteggiamento con pena oramai estinta ex art. 445 c.p.p., con conseguente possibilità, quindi, di poter usufruire di nuovo beneficio ex art. 163 c.p. e art. 164 c.p., u.c., ricorrendone i presupposti di legge.

2. – Il primo motivo del ricorso in favore di C.S., relativo alla criticata valutazione delle risultanze processuali, a sostegno della ritenuta responsabilità, integra questione di merito, improponibile in questa sede di legittimità. Ed infatti, appare inappuntabile il giudizio espresso dalla motivazione in esame, che, vuoi per le dichiarazioni della persona offesa vuoi per il racconto del teste oculare, carabiniere M.R., ha ritenuto per certo il coinvolgimento di tutti gli occupanti della Smart condotta da S.M. – e dunque anche del C. – alla selvaggia aggressione in danno del G., reo soltanto di avere protestato per una spericolata manovra di guida del conducente della piccola autovettura.

Ai limiti dell’inammissibilità si colloca anche la seconda doglianza, relativa al diniego della provocazione ed alla mancata sostituzione della pena detentiva. Inappuntabile, in proposito, è l’argomento del giudice di appello che ha, convincentemente, spiegato perchè mai nella vicenda in esame – che, ripetesi ha visto la brutale aggressione di cinque persone in danno di una sola – potesse ragionevolmente ipotizzarsi una condotta della persona offesa tale da costituire provocazione di tanta selvaggia violenza, a opera di tante persone in pregiudizio di una sola. La gravità del fatto ha giustamente indotto la Corte di merito ha ritenere l’imputato immeritevole del richiesto beneficio della sostituzione.

La prima censura del ricorso in favore di S.A. e S.M. ripropone identica contestazione relativa alla valutazione delle risultanze di causa a sostegno della ricostruzione offerta dai giudici di appello e non può, pertanto, che condividere le sorti della corrispondente doglianza del C.. Inutilmente, i ricorrenti si dolgono del rilievo attribuito alla dichiarazione del teste, in quanto, a parte la considerazione che si trattava di testimonianza qualificata in quanto proveniente da agente di p.g., il giudice a quo ha chiaramente spiegato che anche con riferimento alla fase della vicenda caduta sotto la diretta percezione del teste, risultava idonea prova del coinvolgimento di tutti e cinque i giovani occupanti la piccola autovettura. Dunque, erano accertati i termini della brutale aggressione che, per modalità e svolgimento, escludeva l’ipotizzabilità di alcuna proporzionata risposta ad una presunta – e neppure dimostrata – provocazione da parte della persona offesa.

La terza censura si colloca in area di inammissibilità riguardano il regime sanzionatone sub specie del bilanciamento delle generiche ed al beneficio della sospensione condizionale. Non ha motivo di dolersi del trattamento sanzionatorio, motivatamente ritenuto congruo rispetto alla gravità della vicenda, neppure il S. A., in ordine al quale il pur risalente pregresso per tentata rapina e lesioni personali è stato ritenuto elemento sintomatico negativo di personalità, quanto alla dosimetria della pena, ed elemento prognostico ostativo all’ammissione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. – Per quanto precede, i ricorsi – globalmente considerati – devono essere rigettati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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