Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-04-2011) 24-06-2011, n. 25458

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione P.N. avverso la sentenza del Giudice di pace di Brunico in data 15 aprile 2010 con la quale è stata affermata la sua responsabilità in ordine al reato di diffamazione aggravata commesso nel (OMISSIS).

L’imputato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, dichiarata anche condonata.

Era accaduto che tal G.L. aveva partecipato ad una cena in un locale pubblico in (OMISSIS) e uno dei commensali, poi identificato appunto per l’imputato, aveva raccontato di avere effettuato lavori di ristrutturazione presso un cantiere, ivi conoscendo due sorelle, di nome A. ed E., con le quali aveva "unito l’utile al dilettevole" intrattenendo con le stesse rapporti sessuali anche a tre. Il G., in seguito alle domande effettuate, poi, al P., ed alla precisazione che la ristrutturazione era stata effettuata in (OMISSIS), aveva ritenuto di individuare nelle predette donne le congiunte di suo zio M. L. ( D.F.E. e D.F.A.) e, dopo alcuni mesi aveva ritenuto doveroso informarli. Sulla base della querela sporta conseguentemente, era stato instaurato il processo per il reato di diffamazione aggravata ai danni di M. e delle D. F. e il Giudice di Pace, sentito il G. ed acquisita documentazione non meglio precisata, riteneva raggiunta la prova del reato di diffamazione aggravato.

Deduce il ricorrente:

1) il vizio di motivazione.

Il Giudice aveva totalmente omesso di valutare i cinque testi indotti dalla difesa ( C., S., I., M. e B.) che, presenti alla menzionata cena e poi sentiti in dibattimento avevano escluso che il P. avesse pronunciato le frasi di cui alla imputazione.

Non era risultata, in altri termini, in alcun modo confermata la affermazione del teste cardine della accusa, G., secondo cui alla vanteria del P. vi fosse stata una risata generale degli astanti mentre, d’altra parte, gli elementi favorevoli alla difesa erano stati ignorati dal giudice.

Si sarebbe dovuto considerare, tra l’altro, il grosso motivo di dubbio sulla attendibilità del ragazzo, discendente dal fatto che egli aveva atteso ben otto mesi prima di decidersi a raccontare l’episodio allo zio. La stessa credibilità era incrinata anche dal fatto che quando aveva deposto in giudizio, il G. aveva ricostruito i fatti in maniera non sovrapponibile rispetto a quanto fatto con la lettera che aveva scritto per lo zio , lettera nella quale aveva raccontato l’episodio della vanteria del P. nei confronti delle due sorelle, affermando in essa di avere saputo solo in seguito che tali soggetti erano di (OMISSIS) e che la casa della ristrutturazione era quella del congiunto.

Era stata altresì citata, quale elemento a carico, una non meglio precisata documentazione mentre, in sentenza, non era stata valutata la lettera prodotta dall’imputato, da esso scritta nel settembre 2005 alle persone offese ed attestante, semmai, che già prima della presentazione della querela (avvenuta nel mese di ottobre) l’imputato aveva visto sorgere attriti con le persone offese a proposito del pagamento di lavori per le stesse effettuati, attriti poi sfociati in un contenzioso civilistico.

In sostanza il giudice avrebbe dovuto motivare anche su tale elemento, costituito dalla ipotesi che il lungo tempo trascorso tra il presunto reato e la presentazione della querela fosse da ascrivere ad una certa strumentalità della querela stessa, presentata cioè a causa del fatto che con l’imputato, le persone offese erano entrate in lite per questioni patrimoniali d’altra origine;

2) la erronea applicazione dell’art. 595 c.p..

Alla luce delle prove indotte dalla difesa emergeva che la offesa alla persona non era stata sentita se non dal G., tanto che le stesse persone offese non erano state in grado di precisare presso quali ambienti e presso quali persone (di (OMISSIS) o in montagna) le espressioni di cui alla imputazione avessero leso il loro onore.

Non era possibile, nemmeno, individuare, nella condotta del prevenuto, la lesione alla reputazione di soggetti determinati e individuabili.

Era stata affermata apoditticamente la integrazione dell’elemento soggettivo del reato e la sussistenza della aggravante del fatto determinato.

Il ricorso è fondato.

Occorre sottolineare che i principi riguardanti gli elementi costitutivi del reato di diffamazione, utili nel caso di specie, sono quello che afferma la necessità che la offesa alla altrui reputazione sia diretta, nelle intenzioni dell’agente, ad almeno due persone, raggiungendo tale intento, e quello, altresì, che richiede la individuabilità delle persone cui le frasi si riferiscono.

Infatti si è osservato da parte di questa Corte di legittimità che in tema di delitti contro l’onore, l’elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone. Pertanto è necessario che l’autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento (Sez. 5, Sentenza n. 36602 del 15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010) Rv. 248431).

Inoltre si è affermato il principio secondo cui il reato di diffamazione è costituito dall’offesa della reputazione di una persona determinata che non può essere ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili (Sez. 5, Sentenza n. 1477 del 20/11/1991 Ud. (dep. 12/02/1992) Rv. 189090).

Nel caso di specie il Giudice, sebbene evochi il primo principio in linea astratta, ha poi reso una motivazione non in linea con il medesimo nè con quello ulteriore sopra ricordato.

In particolare, quanto alla individuabilità delle persone offese, il giudice ha riportato le proprie conclusioni circa la prova che l’imputato avesse colpito l’onore dei residenti nella villa dei M. in loc. (OMISSIS). Nella seconda parte della motivazione, però, dando conto di quale fosse la prova a sostegno di tale assunto, ha riportato tra virgolette il tenore della testimonianza del G., facendo emergere che l’imputato quando aveva parlato del comportamento sessuale disinvolto nel quale si era- a suo dire- imbattuto ad opera delle due sorelle A. ed E., non aveva anche menzionato il relativo cognome e tantomeno precisato la località del cantiere.

Solo in seguito, e dunque non in una conversazione con più persone, il teste aveva appreso della ubicazione della villa in ristrutturazione, ad (OMISSIS) e compreso quale fosse la reale identità delle due donne.

Ne consegue che vi è non solo la incongruità manifesta denunciata dalla difesa, fra le conclusioni e la premessa del ragionamento, ma la prova positiva della insussistenza del reato atteso che al momento della condotta lesiva della altrui reputazione le destinatane delle offese non erano "individuabili" ad opera di chi quelle offese aveva ascoltato.

Infatti la individuabilità – peraltro realizzata solo successivamente ed in altro contesto-, ad opera del solo G. non è sufficiente per la sussistenza del reato. Strettamente connessa con la precedente è la questione dalla dimostrazione in concreto, che il giudice deve dare, circa la ricezione delle frasi offensive da parte di una pluralità di soggetti.

Ancora una volta la menzione, da parte del giudice, del solo G. non è sufficiente mentre la attestazione che anche altri commensali abbiano recepito il racconto diffamatorio del P. è rimasta meramente assertiva. E tale situazione processuale non sembra emendabile soprattutto alla luce del fatto che la difesa ha dimostrato di avere indotto numerose testimonianze sulla circostanza contraria, testimonianze che appaiono oggetto di un incolmabile quanto eloquente silenzio da parte del giudice.

Le ulteriori questioni restano assorbite.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *