T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 30-06-2011, n. 576

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 6 luglio 2009 e depositato il successivo 13 luglio, la società Giovane Ponza a r.l., premesso di avere presentato in data 26.7.2005 richiesta di concessione demaniale marittima per l’occupazione di uno specchio acqueo e posa in opera di un pontile galleggiante da destinare all’ormeggio di imbarcazioni da diporto in località Cala Feola, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con cui il Sindaco di Ponza comunica in autotutela che la nota prot. n. 2868 del 9.4.2009 (ad oggetto l’ordine di introito con cui si poneva a carico della ricorrente il pagamento della somma di Euro 1.956,50, quale importo dovuto per il canone relativo all’anno 2009 come da allegato conteggio) "appare illegittima in quanto la firma deve essere espressa dal responsabile del Servizio".

2) A sostegno del gravame deduce le seguenti censure:

I) Violazione dell’art. 7 L. 241/90 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

II) Omessa e insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento dell’atto.

III) Violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità dell’azione amministrativa.

In ogni caso, l’Amministrazione per ragioni di economia procedimentale avrebbe dovuto legittimare l’atto in questione con il rilascio del titolo concessorio richiesto.

IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies L. 241/90.

Il provvedimento di annullamento non è stato adottato in un termine ragionevole.

3) Con atto depositato il 23 luglio 2009 si è costituito in giudizio il Comune di Ponza, eccependo l’inammissibilità del ricorso. siccome rivolto avverso un atto endoprocedimentale.

4) Con ordinanza n. 382 del 2009 la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare.

5) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 1415 dicembre 2009 e depositato il successivo giorno 30, la soc. Giovane Ponza a r.l., premesso di avere presentato in data 26.7.2005 istanza di temporanea concessione di uno specchio acqueo in località Cala Feola del Comune di Ponza, per la installazione di un "pontile galleggiante" di natura mobile da adibire a precario punto d’ormeggio, senza ancoraggi fissi, ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato con cui il Comune resistente ha rigettato la predetta istanza concessoria avendo rilevato la propria incompetenza funzionale a favore della Regione Lazio.

6) A sostegno del gravame deduce le seguenti censure:

I) Violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90.

La ricorrente lamenta l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento culminato con il provvedimento sindacale n. 3879 del 15.5.2009.

II) Motivazione apparente e perplessa; carenza dei presupposti; illogicità e contraddittorietà.

Sempre avverso il provvedimento sindacale n. 3879 del 15.5.2009 la ricorrente lamenta la mancanza di giustificazione circa il procedimento esperito in diretto riferimento all’oggetto della domanda.

III) Violazione della L. 241/90.

IV) Violazione ed erronea applicazione: della LR 14/1999; della LR 13/2007 (art. 52); dell’art. 6 Regolamento Regionale n. 11 del 15.7.2009, in relazione all’art. 2 comma 1 lett. c) e art. 1 co. 3 del DPR 509/97. Violazione degli artt. 1, 4 e ss. della L. 59/97.

Il Comune resistente ha omesso di esercitare le proprie competenze delegate in materia di "punti d’ormeggio".

V) Erronea interpretazione e applicazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento regionale n. 11 del 15.7.2009.

Il limite di 25 mq richiamato dall’art. 6 del Regolamento cit. si riferisce alle strutture installate nel punto d’ormeggio; in ogni caso le disposizioni sopravvenute non trovano applicazione per le procedure concluse, come quella in argomento, in virtù del principio "tempus regit actum".

7) In data 23 gennaio 2010 si è costituita in giudizio la Regione Lazio, deducendo l’infondatezza del ricorso.

8) In data 28 gennaio 2010 si è costituito in giudizio il Comune di Ponza, pure deducendo l’infondatezza del ricorso.

9) Con motivi aggiunti notificati a mezzo servizio postale il 2 marzo 2010 e depositati il medesimo giorno, la ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 22.1.2010 recante approvazione della "nuova localizzazione dell’area demaniale marittima di Cala Feola, come meglio descritta e riportata negli allegati grafici di cui allo stesso atto deliberativo", deducendo le seguenti censure:

I) Riproposizione delle censure contenute nel ricorso introduttivo.

II) Violazione dei principi fondamentali in materia di utilizzazione turistica del litorale marittimo e di procedimento formativo della relativa pianificazione; eccesso di potere.

Data la prevalenza delle finalità turistiche rispetto alla disciplina dell’assetto del territori il Comune avrebbe dovuto seguire l’iter procedimentale stabilito dalla Regione Lazio per la formazione e approvazione del P.U.A.

III) Illegittimità del Piano di riassetto per l’utilizzo delle aree demaniali; violazione del principio di tipicità; carenza di istruttoria; violazione del principio del "giusto procedimento" e del principio di legalità":

La ricorrente contesta la carenza del presupposto normativo del Piano impugnato, la sua genericità e indeterminatezza.

IV) Illogicità, contraddittorietà e violazione dei principi di ragionevolezza con riferimento all’art. 2 comma 1 lett. C), del DPR 509/97.

Posto che il Piano impugnato autorizza dei "campi di boe", non può non riferirsi anche al "pontile galleggiante", posto che entrambi rientrano tra le strutture destinate alla nautica da diporto come semplici "punti d’ormeggio".

V) Incompetenza funzionale del Comune. Violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento e del riparto di competenze.

L’Amministrazione resistente disciplina direttamente e senza il "concerto" con lo Stato e la Regione, l’utilizzazione di zone di mare per la nautica da diporto, introducendo illegittimamente distinzioni e modalità di impiego degli specchi acquei per le quali non ha attribuzione funzionale né competenza tecnica.

VI) Ulteriore profilo di incompetenza. Violazione dei principi fondamentali in materia di utilizzazione turistica del litorale marittimo: eccesso di potere.

Ai sensi dell’art. 6 comma 3 della L. 494/1993 è la Regione il soggetto titolare del potere di approvazione del Piano demaniale Comunale.

VII) Violazione dell’art. 6 comma 3 L. 494/93 anche in relazione all’art. 105 comma 2 lett. l) del D.L.vo n. 11/98.

10) Con ordinanza n. 121 dell’11 marzo 2010, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare ai fini del riesame della domanda di concessione proposta dalla ricorrente.

11) Con motivi aggiunti notificati a mezzo servizio postale il 68 ottobre 2010 e regolarmente depositati, la società ricorrente ha impugnato il diniego di concessione demaniale adottato dal Comune di Ponza con il provvedimento n. 9020 del 22.6.2010.

12) A sostegno del gravame deduce le seguenti censure:

I) Violazione degli artt. 7, 8 e 10 bis della L. 241/90. Omessa comunicazione del preavviso di diniego.

II) Violazione del giudicato cautelare di cui all’ordinanza 121/10 in ordine alla competenza del Comune di Ponza.

III) eccesso di potere sotto diversi profili.

Il Comune continua ad affermare la destinazione a balneazione dell’insenatura di Cala Feola senza tuttavia richiamare la disposizione e/o il provvedimento ad efficacia precettiva che legittima tale scelta.

IV) Motivazione apparente e perplessa. Carenza dei presupposti. Illogicità. Eccesso di potere.

V) Ulteriore carenza di motivazione in relazione alla precarietà e alla natura del pontile galleggiante con riferimento all’art. 3 della L. 241/90.

VI) Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 8 e ss. del DPR 380/2001 con particolare riferimento alle utilizzazioni di zone di mare con impianti amovibili e specificamente "punti di ormeggio", mediante impianti galleggianti di modesta entità e in assenza di cubatura.

VII) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 comma 1 del DPR 2.12.1997 n. 509.

13) Le parti hanno successivamente prodotto ulteriori memorie difensive.

14) Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 la causa è stata riservata per la decisione.

Motivi della decisione

15) In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi R.G. 612/99 e 1177/09, rilevata lo loro connessione soggettiva e oggettiva.

16) Sempre in via preliminare, va dichiarato inammissibile il ricorso R.G. 612/09 perché rivolto contro un atto che annulla un atto endoprocedimentale e, quindi, privo di efficacia lesiva.

Quello che è accaduto è che il Sindaco, nel corso del procedimento per il rilascio della concessione richiesta dalla ricorrente, si è avveduto di avere firmato una nota che non rientrava nella propria competenza ma in quella del Responsabile del Servizio e ha rimesso a quest’ultimo l’adozione dell’atto.

Tale atto non è stato adottato dal dirigente, perché il procedimento in questione si è concluso con il provvedimento di diniego della concessione e rimessione alla Regione Lazio, impugnato con il ricorso R.G. 1177/09.

17) Venendo ad esaminare quest’ultimo, il Collegio, in via preliminare, rileva l’improcedibilità dell’impugnazione avverso il provvedimento n. 8296 del 7.10.2009 in quanto, a seguito dell’ordinanza di questa Sezione n. 121 dell’11 marzo 2010, il Comune ha adottato il provvedimento n. 9020 del 22.6.2010, che in sostituzione di quello impugnato originariamente, ha espresso ulteriore diniego della concessione demaniale richiesta dalla ricorrente.

18) Nel merito, i motivi aggiunti proposti contro quest’ultimo provvedimento sono infondati.

19) L’art. 47 comma 1 della LR 13/07 stabilisce che "I comuni nel cui territorio sono comprese le relative aree demaniali provvedono al rilascio, al rinnovo, alla decadenza e alla revoca, nonché a qualsiasi variazione, delle concessioni delle aree demaniali marittime, comprese quelle immediatamente prospicienti, quando l’utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, in conformità alla normativa statale e regionale e ai contenuti del piano di cui all’articolo 46, per quanto riguarda le aree demaniali marittime.

Il successivo art. 52 specifica che "Rientrano tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, in particolare: (…) d) i punti di ormeggio. (…) Con i regolamenti regionali di cui all’articolo 56 sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali di cui al comma 1".

Il Regolamento Regionale n. 11 del 15.7.2009 contiene la prevista disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turisticoricreative e classificazione degli stabilimenti balneari.

All’art. 2 dispone che "ai sensi dell’art. 52 comma 1 della LR 13/2007 le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative sono le seguenti: (…) d) punti d’ormeggio consistenti… in aree demaniali marittime e/o specchi acquei assentiti in concessione, sulle quali insistono strutture che non importino impianti di difficile rimozione e destinate all’ormeggio, all’alaggio, al varo ed al rimessaggio di piccole imbarcazioni e di natanti da diporto".

All’art. 6 (requisiti e caratteristiche dei punti d’ormeggio) è stabilito che "nei punti d’ormeggio possono essere installate strutture di facile rimozione, della superficie massima di 25 metri quadrati, da destinare a natanti o piccole imbarcazioni o per offrire i servizi necessari all’utenza nautica".

20) Tanto premesso, osserva il Collegio che l’opera che la ricorrente intende realizzare consiste, secondo la descrizione da essa stessa rappresentata, in un "pontile galleggiante di natura mobile da adibire a precario punto d’ormeggio, senza ancoraggi fissi, ma del tutto amovibile", "dotato di WC chimico (cfr. pag. 8 ultimo rigo dei motivi aggiunti depositati il 2 marzo 2010).

21) Orbene, il pontile che la ricorrente intende realizzare non rientra nei parametri previsti dall’art. 6 del Regolamento Regionale n. 11 del 15.7.2009, posto che, come spiegato nel secondo provvedimento di rigetto (prot. n. 9020 del 27.6.2010), il manufatto che la ricorrente intende installare "sviluppa ben 140 mq ed è ancorato al fondale marino da n. 56 corpi morti e da un sistema di catenarie, per cui allo stato non può ritenersi di facile rimozione".

L’Amministrazione, quindi, indica in termini esaurienti e condivisibili le ragioni per cui il pontile galleggiante, che la ricorrente vorrebbe installare nello specchio acqueo di Cala Feola, non sia affatto qualificabile come "punto d’ormeggio" nei termini specificati dall’art. 6 del regolamento n. 11/2009.

Ciò in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel quinto motivo di ricorso, con l’art. 6 del Regolamento succitato la Regione Lazio ha operato l’esatta individuazione delle caratteristiche strutturali del punto d’ormeggio, prevedendo che debba avere una superficie massima di 25 mq ed essere comunque di facile rimozione.

Requisiti che il punto d’ormeggio che la ricorrente vorrebbe impiantare non possiede, trattandosi di una struttura di 140 mq (e non 25 mq) ancorata al fondale marino con 56 corpi morti (e quindi neanche facilmente amovibile).

22) La parte di motivazione che si riferisce alla non riconducibilità del pontile della ricorrente ai punti di ormeggio è sufficiente a sostenere il provvedimento impugnato e rende superfluo l’esame dei motivi aggiunti proposti avverso il Piano di riassetto per l’utilizzo delle aree demaniali.

23) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti R.G. 612/09 e R.G. 1177/09, dichiara inammissibile il primo; dichiara in parte improcedibile e in parte rigetta il secondo.

Condanna la ricorrente alle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000 (cinquemila) a favore del Comune di Ponza ed Euro 2.000 (duemila) a favore della Regione Lazio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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