T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 30-06-2011, n. 5776

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Roma in data 7 dicembre 2010 numero 0232590 con il quale è stato vietato a L.S. di detenere armi, munizioni e materiale esplodente;

– avverso gli atti impugnasti il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando, in particolare: – violazione dell’art. 39 RD n. 773/1931 in quanto l’Amministrazione non ha valutato ed esplicitato le ragioni per le quali il ricorrente non da affidamento circa l’abuso delle armi; – eccesso di potere, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria e di motivazione, perché, al momento dell’adozione della revoca, la querela posta a base del provvedimento impugnato era stata ritirata; – il provvedimento è stato adottato senza valutare la personalità del ricorrente.

Rilevato che il ricorrente ha impugnato solo il provvedimento originario del 7.12.2010 e non anche il provvedimento tacito di rigetto formatosi (ex art. 6 DPR n. 1199/1971) a seguito della presentazione del ricorso gerarchico.

Considerato che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, al decorso del termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico senza che l’organo adìto abbia comunicato la decisione è collegato non già un obbligo di impugnazione, ma piuttosto l’attribuzione di una facoltà di impugnativa, nel senso che al ricorrente è consentito ricorrere immediatamente in sede giurisdizionale avverso il provvedimento originario, ovvero attendere la pronuncia tardiva sul ricorso gerarchico con connessa eventuale riconsiderazione dei profili di merito della questione (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 09 dicembre 2004, n. 15190).

Ritenuto che le censure avanzate dalla parte ricorrente sono fondate per le ragioni di seguito indicate: – al ricorrente, detentore di armi dal 1980, è stato vietato di detenere armi in quanto deferito alla Procura della Repubblica di Roma in data 27.6.2010 per "minaccià a seguito di denunciaquerela, poi, ritirata il 20.10.2010, tanto che il Giudice di Pace di Roma ha archiviato la notizia di reato (cfr. doc. 5 e 6 di parte ricorrente); – il provvedimento è stato adottato senza valutare la personalità del ricorrente e senza considerare che per oltre 30 anni all’interessato non era stato contestato alcunché.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie e, conseguentemente, annulla il provvedimento impugnato;

– compensa tra le parti in causa le spese di lite;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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