Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 23654

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Presidente del tribunale di Patti emise ingiunzione a favore del Banco di Sicilia ed a carico di F.A. per un saldo debitore del C.C. intestato a RAMIES Co.Sicilia per L. 110.547.734 di scopertura e per la quale il F. si era costituito fideiussore.

Si oppose l’ingiunto contestando il tasso di interesse applicato, da ritenersi usurario, e la validità della fidejussione omnibus. Il Tribunale, costituitasi la società BdS con sentenza 24.4.1999 respinse l’opposizione. Il F. propose appello e costituitasi la soc. BdS, quindi Capitalia, la Corte di Messina con sentenza 12.1.2006 accolse il gravame e revocò l’ingiunzione rigettando le domande proposte nei suoi confronti.

In motivazione la Corte di Messina ha osservato: che il F., fideiussore, era abilitato ad opporre tutte le eccezioni che afferivano alla validità ed efficacia del rapporto garantito, che non era fondata la eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi dato che detta clausola, in forma scritta, conteneva la predeterminazione del tasso nel 18,75%, che era invece fondata la ulteriore eccezione sulla clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, all’uopo bastando citare te S.U. 21095 del 2004, ed essendo stato dichiarato incostituzionale da C.C. 425 del 2000 il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3 che conservava validità a siffatte clausole, che, neanche applicandosi l’art. 1831 c.c., non si poteva dare ingresso alla richiesta di computo degli interessi in capitalizzazione annuale, che era invece inconsistente la eccezione afferente il carattere usurario del tasso praticato, non essendo in vigore la L. n. 108 del 1996 ed il tasso dovendosi riguardare al momento della sua pattuizione e non a quello della dazione alla stregua del disposto della L. n. 24 del 2001, che invece fondata era la censura afferente la nullità della fidejussione omnibus stante la nullità sopravvenuta della pattuizione priva di massimo importo garantito, nullità indotta dalla L. n. 154 del 1992, art. 10 che, benchè non retroattiva, non poteva non incidere sui rapporti in atto in difetto di nuova convenzione adeguatrice, che da tanto discendeva la conservazione della garanzia del F. sino al 30.6.1992 data di entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 e che solo sino a tal data andava riguardata la esposizione debitoria (con la conseguenza di veder emergere a detta data un saldo attivo).

Per la cassazione di tale sentenza il BdS ha proposto ricorso con tre motivi il 10.2.2002 ai quali si è opposto il F. con controricorso del 21.3.2006. Con procure speciali si sono costituiti Unicredit Credit Management Bank s.p.a. quale mandataria di Unicredit s.p.a., avente causa da Banco di Sicilia,ed il nuovo difensore avv. Fabrizio Trifilò, che ha depositato memoria finale.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che dall’esame del ricorso emerga la fondatezza del secondo motivo e la infondatezza del primo e dei terzo.

Con il primo motivo si lamenta la apodittica affermazione contenuta a pag. 12 della sentenza relativa alla inesistenza, nella pattuizione, di un importo massimo di garanzia fideiussoria, quando invece esso, pari al fido concesso, era contenuto in racc. A.R. del 1992 ricevuta e non contestata. La censura è priva di consistenza posto che neanche si avvede del fatto che la Corte di merito ha ben considerato la ricezione della raccomandata della Banca ma la ha ritenuta mera, irrilevante, proposta non riscontrata ex adverso ed inidonea, stante il mero silenzio del F., a provocare accettazione per facta condudentia.

Con il secondo motivo si lamenta falsa applicazione della L. n. 154 del 1992, artt. 10 e 11 posto che si era ignorato che alla stregua dell’art. 11, comma 4 della Legge la disposizione di cui all’art. 10 acquisiva efficacia decorsi 120 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa (il che era avvenuto il 11.3.1992 essendo stata la legge pubblicata su G.U. 45 del 24/2/1992) e quindi solo dopo il 9.7.1992:

ad avviso della ricorrente alla vigilia di tal data, valida ancora la fideiussione in discorso, emergeva un saldo passivo. La censura è indiscutibilmente fondata.

In punto di diritto l’errato calcolo della acquisizione di efficacia della nuova norma, esposto in sentenza, è indiscutibile come già rilevato da questa Corte (vd. Cass. 13793 del 2003 e 10376 del 2006).

Così come indiscutibile è che l’effetto invalidante della nuova previsione si appunti solo sulla sorte dei rapporti in atto e per la parte successiva alla sua acquisizione di efficacia (restando quindi immuni dalla invalidazione le previsioni di garanzia illimitata con riguardo ai saldi anteriormente evidenziati). Questa Corte ha infatti precisato che la clausola, stipulata anteriormente all’entrata in vigore della Legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, la quale, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 – data di acquisto dell’efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell’ari. 11 della medesima -, atteso che la previsione imperativa posta dall’ari. 4 della legge (poi trasfuso nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117, T.U.), là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l’avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso (Cass. 13793 del 2003, massima).

In punto di fatto vi è quindi da verificare se la indiscutibile commissione dell’errore di individuazione della data di acquisizione di efficacia della norma, e quindi della data di rilevanza della omessa pattuizione dell’importo massimo garantito sia vicenda determinante un error juris e quindi se sia stata congruamente contestata l’affermazione della Corte di merito per la quale, alla data della (errata) acquisizione di efficacia della sopravvenuta norma di divieto non sussistesse saldo debitorio del conto garantito dal F. (detto conto essendo, addirittura, attivo al 30.6.1992 a criterio della sentenza in disamina). Ebbene tale affermazione è stata puntualmente ed in modo autosufficiente contestata nel motivo là dove (pag. 6 ricorso) si afferma che al 9.7.1992 la società garantita dal F. (Ramies co. Sicilia) risultasse debitrice del BdS di Euro 41.680 o quantomeno di Euro 30.717. In accoglimento del motivo, quindi, va cassata la sentenza e disposto rinvio allo stesso Giudice perchè accerti il saldo maturato dal conto Ramies co. presso BdS-Sant’Agata di (OMISSIS) a tutto il giorno 8.7.1992, a tal data e sino a tal data essendo pertanto validamente maturata la relativa garanzia fidejussoria per capitale ed interessi alla stregua delle pattuizioni tra le parti accertate come validamente intercorse. E sulla base della corretta applicazione temporale dello jus superveniens ad un quadro di emergenze contabili congruamente accertato e valutato si deciderà della fondatezza della pretesa monitoria del BdS. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 1283 c.c. per indebita affermazione di invalidità della applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, e si esprime dissenso dall’orientamento della Corte di legittimità. In subordine si predica la applicabilità della residuale capitalizzazione annuale. La censura devesi ritenere affatto inconsistente, alla luce dei principii posti prima da S.U. 21095 del 2004 e quindi da S.U. 24418 del 2010, principii verso i quali il Collegio non ha alcuna ragione di dissenso ed ai quali pertanto si ritiene di dare piena continuità. Le spese saranno determinate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo e rigetta primo e terzo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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