Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 25.11.2010, con la quale veniva applicata nei confronti di S.G. la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ed in particolare per aver finanziato, organizzato e diretto un’associazione finalizzata al traffico di eroina operante nel quartiere (OMISSIS), in un settore circoscritto dalle vie (OMISSIS), nella quale egli provvedeva al reperimento ed alla consegna agli altri associati dello stupefacente.
La sussistenza dei gravi indizi a carico dell’indagato era ritenuta in base ai risultati dell’attività di osservazione e videoregistrazione posta in essere dalla polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni dell’acquirente di stupefacente A.F..
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul punto, lamentando per un verso che le osservazioni della polizia giudiziaria richiamate nel provvedimento documenterebbero episodi di vendita di droga al minuto non riconducibili ad un programma associativo, insufficiente essendo a tal fine la delimitazione territoriale dei fatti, o al più rappresentativi di condotte integranti la meno grave ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, e per altro l’equivocità degli indizi menzionati con specifico riferimento alla posizione dello S., tenuto conto dell’inattendibilità delle dichiarazioni dell’ A. e della mancanza di prove del diretto coinvolgimento dell’indagato in episodi di vendita di stupefacente.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Pur dando atto della particolare individuazione territoriale dell’attività delittuosa osservata, l’ordinanza impugnata fondava le proprie conclusioni in tema di sussistenza di gravi indizi di esistenza dell’ipotizzata associazione su diversi ed ulteriori elementi sintomatici, in particolare il coordinamento dei venditori di stupefacente nel non operare mai in contemporaneità nei due settori ricompresi l’uno fra le (OMISSIS) e l’altro fra le vie (OMISSIS), l’identità nel modus operandi delle varie cessioni, gli spostamenti dei venditori da una zona all’altra in concomitanza con interventi della polizia e la confluenza del denaro ricavato nelle mani di determinati soggetti, uno dei quali, identificato in V.D., veniva visto effettuare conteggi. E, rispetto ai descritti elementi, le conclusioni di cui sopra risultano coerenti e non contrassegnate da manifesta illogicità.
Ciò posto, e quanto in particolare alla posizione dello S., l’ordinanza valutava le dichiarazioni dell’ A., per le quali il predetto lasciava in un vecchio ciclomotore parcheggiato un barattolo dal quale venivano estratte le dosi di stupefacente vendute e in alcune occasioni avvisava i venditori dell’arrivo della polizia, unitamente alle osservazioni dalle quali risultava che lo S. contattava altri coindagati fra i quali il V., dal quale veniva visto ricevere denaro o dosi di stupefacente. Tenuto conto della posizione preminente che lo stesso provvedimento attribuisce per quanto detto in precedenza al citato V. nel contesto associativo, la conclusione tratta dagli elementi descritti in termini di inserimento dello S. in tale contesto appare, allo stato degli atti e con riguardo alla fase procedimentale in corso, esente anch’essa da censure di manifesta illogicità, non ravvisabili con riguardo all’attendibilità delle dichiarazioni dell’ A., che si intendono riscontrate dagli altri elementi citati, ed alla mancata osservazione di atti di diretta partecipazione dello S. ad episodi di vendita di stupefacente, superata nell’approccio argomentativo del Tribunale dalla riferibilità di detti elementi ad una funzione collaborativa dell’indagato nella custodia dello stupefacente e del denaro e nella sorveglianza sull’attività illecita.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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