Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-04-2011) 24-06-2011, n.Ricusazione 25485

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CdA Catania, con i provvedimenti impugnati, ha dichiarato inammissibili le dichiarazioni di ricusazione proposte nell’interesse dell’imputato T.I., la prima in quanto non corredata dai necessari documenti, la seconda, per il medesimo motivo e per la sua tardività.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge processuale, rilevando che, innanzitutto, il secondo provvedimento è frutto di un equivoco. Invero, il magistrato ricusato, enuto a conoscenza, appunto, dell’iniziativa dell’imputato, aveva proposto dichiarazione di astensione. Il presidente del Tribunale, rigettata tale seconda dichiarazione, ha trasmesso l’intero fascicolo alla CdA, che, erroneamente, istruiva un nuovo e diverso procedimento, che si concludeva, a sua volta, con una dichiarazione di inammissibilità.

Detto secondo provvedimento, per le ragioni sopra illustrate (in quanto conseguente a una dichiarazione di ricusazione mai proposta) deve essere annullato senza rinvio.

Quanto al primo provvedimento impugnato, il ricorrente osserva che non esiste nell’ordinamento una presunzione di intempestività e dunque il ricusante non è tenuto ad allegare, tra la documentazione richiesta, il fascicolo processuale relativo alla udienza nella quale la dichiarazione è stata proposta. Ciò in quanto tra i documenti da allegare alla dichiarazione di ricusazione, non sono previsti quelli che ne possano dimostrare la tempestività, atteso che la intempestività (e quindi la inammissibilità) può sempre essere dichiarata nell’udienza camerale ex art. 127 c.p.p..

Motivi della decisione

Effettivamente uno dei due provvedimenti impugnati (quello del 31.3.2009) rappresenta una sorta di "doppione", frutto dell’equivoco indicato dal ricorrente.

E infatti entrambi fanno riferimento alla dichiarazione presentata dal T. il 19.2.2009.

Conseguentemente detta ordinanza (31.3.2009) va annullata senza rinvio.

Nel resto il ricorso va rigettato, atteso che la tempestività della richiesta costituisce un presupposto di ammissibilità della stessa essa dunque non può essere presunta sino a prova del contrario, ma va dimostrata dall’interessato, il quale, nel presentare la documentazione di cui all’art. 38 c.p.p., comma 3, deve aver cura che da essi risulti, anche indirettamente, ma come dato certo, che la richiesta è stata proposta entro i termini indicati nei primi due commi del medesimo articolo.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ ordinanza del 31.3.2009, rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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