Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-04-2011) 24-06-2011, n. 25482

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Palmi, in funzione di GE, con il provvedimento impugnato, decidendo a seguito di sentenza di annullamento con rinvio della prima sezione di questa Corte, in data 15.10.2009, ha rigettato l’istanza di restituzione delle somme versate da A.C. e S.C. in esecuzione di decreto penale di condanna, con riferimento al delitto di concorso in tentato furto ed ha revocato l’ordinanza in data 13.11.2008 con la quale era stato applicato alle due predette il beneficio dell’indulto ex lege n. 241 del 2006.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 2006, art. 3, atteso che l’indulto è revocabile solo nel caso previsto dal predetto articolo (commissione entro il termine di cinque anni di delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni). Per altro, nel caso di specie, contro il provvedimento con il quale è stato concesso l’indulto non vi è stata impugnazione del PM. Trattasi dunque di un capo della sentenza passato in giudicato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Nel procedimento di sorveglianza, qualsiasi errore o vizio che inficia il provvedimento conclusivo può essere eliminato solo in sede di gravame e non da parte del giudice che ha emesso il provvedimento (ASN 200919160-RV 243691).

Il principio rimane valido anche in presenza di un’erronea decisione del giudice, quando la sentenza sia passata in giudicato, poichè, appunto, all’errore può porsi rimedio solo mediante tempestiva impugnazione (ASN 200903851-RV 242435).

Conseguentemente il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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