Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-04-2011) 24-06-2011, n.Bancarotta fraudolenta 25445

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CdA di Genova, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato NDP in ordine ai reati dei capi B e D (D.Lsg. n. 74 del 2000, art. 8), perchè estinti per prescrizione, confermando nel resto (capo A: bancarotta fraudolenta documentale) e ridimensionando il trattamento sanzionatorio.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione dell’art. 192 c.p.p. con riferimento ai reati dei capi B e D, poichè le accuse non appaiono suffragate da prove.

Il semplice contrasto nella appostazione di bilancio non dirime completamente il nodo della prova processuale.

La prova per testi risulta assolutamente insufficiente.

Per quanto attiene alla bancarotta, è da notare che B., in applicazione della nuova normativa, deve qualificarsi piccolo imprenditore e quindi non soggetto alle procedure fallimentari.

E’ pur vero che le SS.UU. hanno ritenuto che la nuova normativa non è applicabile alle dichiarazioni di fallimento anteriori al 2006, ma trattasi di una interpretazione che determina intollerabile disparità di trattamento, che certamente sarà censura dalla Corte Costituzionale.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la CdA si è limitata e ridurre la pena in relazione alla parziale dichiarazione di prescrizione, sia perchè le fatture che si assumono false attengono tutte a un unico periodo, sia perchè la pena base è troppo elevata.

Motivi della decisione

La prima censura è (relativa ai reati D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 8) è inammissibile.

Essa, pur "etichettata" come violazione di legge, si risolve in una censura dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata: il che, in presenza di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non appare possibile (ASN 200840570-RV 241317).

Con la seconda censura, il ricorrente, pur prendendo atto della sentenza SSUU n. 19601 del 2008, ric. Miccoli, RV 239398, sostiene che la qualifica di piccolo imprenditore sia attribuita facendo riferimento ai parametri introdotti dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, anche se il fallimento è intervenuto in epoca anteriore.

Secondo il ricorrente, il principio di diritto enunziato dalle SSUU si pone in conflitto con le direttrici costituzionali e, pertanto, interverrà sentenza della Corte costituzionale nel senso da lui auspicato.

Trattasi, evidentemente, di una mera previsione, atteso che il ricorrente non ha inteso sollevare incidente di costituzionalità e che neanche questo Collegio (che si ritiene pienamente appagato dalla sopra ricordata sentenza delle SSUU) intende sollevarlo, rimanendo convinto che il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ex artt. 216 e seguenti non possa sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell’imprenditore, sicchè le modifiche apportate al R.D. n. 267 del 1942, art. 1 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell’art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso.

La censura dunque è generica.

La terza censura è infondata, atteso che, sia pure con motivazione sintetica, il giudice di secondo grado ha chiarito per qual motivo ritiene congrua la pena inflitta dal primo giudicante con riferimento al residuo delitto di bancarotta documentale, ricordando la prossimità ai minimi edittali e ricordando, altresì, la sussistenza di precedenti penali, i quali non consentono più mite trattamento sanzionatorio.

Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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