CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 19 gennaio 2010, n.697 CONDOMINO E CONDOMINIO: L’INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NON SEMPRE “SALVA” ENTRAMBI…

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. – Con i primi tre motivi la ricorrente censura la sentenza impugnata, per non avere essa attribuito all’atto di citazione notificato al D.M. effetti interruttivi della prescrizione anche nei confronti del Condominio.

Denuncia la violazione degli art. 1123 e 1294 cod. civ., in relazione all’art. 12 disp. sulla legge in generale, per avere la Corte di appello negato che intercorra un rapporto di solidarietà passiva fra il singolo condomino ed il Condominio, disattendendo il principio più volte enunciato dalla Corte di cassazione secondo cui tutti i condomini sono solidalmente responsabili per le obbligazioni gravanti a carico del Condominio, mentre la responsabilità pro quota investe solo i rapporti interni fra condomini (primo motivo); la violazione dell’art. 1131, 2° comma, cod. civ., nella parte in cui la Corte di appello ha escluso che la citazione del singolo condomino produca effetti anche per il Condominio, con la motivazione che, nelle liti aventi ad oggetto le parti comuni, il Condominio deve essere convenuto in persona dell’amministratore e non in persona dei singoli condomini, mentre l’art. 1131 cod. civ. dispone che l’amministratore può, non deve, essere convenuto, avendo legittimazione passiva meramente sussidiaria (secondo motivo); la violazione dell’art. 1310 cod. civ., in relazione agli art. 2943 e 2945 cod. civ., per avere la Corte di appello negato alla domanda proposta contro il singolo condomino, oltre che l’efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti del Condominio, anche l’estensione a quest’ultimo dell’effetto sospensivo collegato alla pendenza del giudizio (terzo motivo).

2. – I tre motivi, che vanno congiuntamente esaminati, non sono fondati.

Come giustamente rilevano i resistenti nelle loro difese, la sentenza impugnata non ha escluso il vincolo di solidarietà nel debito fra condomini e Condominio, ma ha posto a base della sua decisione il fatto che la domanda proposta dalla ricorrente contro il D.M. era diretta a far valere la responsabilità esclusiva del convenuto, quale proprietario dei gradini sui quali si è verificato il sinistro; quindi un debito proprio del condomino, non un debito del Condominio.

Solo nel corso del giudizio – essendo emerso che i gradini erano di proprietà condominiale e non esclusiva, ed avendo il Tribunale ordinato la chiamata in causa del Condominio – la ricorrente ha proposto le sue domande anche contro quest’ultimo.

Ma, come ha correttamente rilevato la Corte di appello, la situazione è venuta a configurare una responsabilità alternativa, non solidale, fra condomino e condominio, in quanto l’accertamento dell’appartenenza del manufatto all’uno veniva ad escludere la responsabilità dell’altro. Donde l’inapplicabilità delle norme in tema di obbligazioni solidali ed in particolar di quella di cui all’art. 1310, 1° comma, cod. civ.

Vero è che il singolo condomino può essere convenuto in relazione a domande dirette a far valere la responsabilità del Condominio – come rileva la ricorrente, censurando sul punto la contraria affermazione della Corte di appello – ma nella specie la domanda proposta contro il D.M. non aveva per oggetto una responsabilità del Condominio, bensì una responsabilità personale del convenuto, sull’erroneo presupposto che quest’ultimo fosse il proprietario della cosa che ha provocato il danno.

Se fosse avvenuto il contrario, cioè se l’azione fosse stata originariamente proposta contro il Condominio, si sarebbe potuto porre il problema dell’effetto interruttivo dell’azione (e dell’effetto sospensivo del processo) anche nei confronti dei singoli condomini (quanto meno pro quota). Ma l’azione diretta a far valere la responsabilità esclusiva del singolo condomino non coinvolge in alcun modo la responsabilità del Condominio e non può avere efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti dello stesso.

L’attrice ha proposto, cioè, un’azione diversa da quella che avrebbe potuto configurare una responsabilità solidale del Condominio, agli effetti dell’applicazione dell’art. 1310 cod. civ.

3. – Il quarto motivo – con cui la ricorrente denuncia, in subordine, la violazione dell’art. 2937 cod. civ., per il fatto che il Condominio avrebbe implicitamente rinunciato a proporre l’eccezione di prescrizione, avendo omesso di riproporla nelle conclusioni precisate in primo grado – è inammissibile.

La Corte di appello non ha affatto preso in esame il problema e la ricorrente non indica nel ricorso, se, quando e tramite quali atti, essa abbia sollevato la questione in sede di merito.

In realtà essa non ha dedotto la rinuncia alla prescrizione nel giudizio di appello e, se è pur vero che si tratta di una difesa e non di una eccezione in senso tecnico, che il giudice può prendere in esame anche a prescindere dalle preclusioni e dai limiti che attengono alle vere e proprie eccezioni, la suddetta difesa deve essere quanto meno prospettata dalla parte interessata, con allegazione dei fatti e documenti acquisiti al giudizio, idonei a dimostrarne la fondatezza (cfr. Cass. civ. 14 maggio 2003 n. 7411; Cass. civ. Sez. III, 1° marzo 2007 n. 4804).

In mancanza, l’omessa pronuncia sul punto da parte del giudice non è suscettibile di censura.

4. – Il ricorso deve essere rigettato.

5. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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