Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-04-2011) 24-06-2011, n. 25440

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26-3-2010 la Corte d’Appello di Genova confermava quella del Tribunale di Massa sez. dist. di Pontremoli in data 7-7- 2008, che aveva ritenuto L.D. responsabile di lesioni personali in danno di B.G..

Il fatto avveniva in un vicolo poco distante da un bar ove i due si erano recati per continuare la discussione riguardante tale F. A. che L. riteneva vessata dal minore B..

Quest’ultimo dopo poco ritornava nel bar con il naso sanguinante e palesemente fratturato. Per quanto nessuno avesse assistito alla scena, la corte territoriale privilegiava la versione della p.o.

(secondo cui L. aveva iniziato a provocarlo mentre erano diretti verso il vicolo e ivi gli aveva sferrato un pugno al naso) rispetto a quella dell’imputato (il quale aveva sostenuto che, dopo essere stato minacciato dall’antagonista, gli aveva "sfiorato" involontariamente il naso per sottrarsi al tentativo di questi di colpirlo), ritenendo inverosimile la seconda dato che l’evento verificatosi (frattura delle ossa nasali), accertato anche attraverso perizia, era tale da indurre ad escludere l’accidentalità del fatto.

Conclusione confermata dalla testimonianza del contitolare del bar che aveva visto il giovane B. tornare sanguinante, aveva udito i presenti affermare che l’imputato gli aveva dato un pugno per una ragazza, notando L. che piangeva e ammetteva di aver commesso una sciocchezza. Propone ricorso per cassazione l’imputato per il tramite del difensore avv. Andrea Scavetta deducendo tre motivi di doglianza.

1) Violazione di legge per avere la corte di merito confermato la condanna per lesioni personali aggravate dalla durata della malattia superiore ai quaranta giorni, mentre l’aggravante era stata esclusa.

2) e 3) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma dell’affermazione di responsabilità, in contrasto con le premesse ( B. era noto all’imputato come di indole violenta e minacciosa, e lo aveva sfidato ad andare a discutere in un luogo appartato) e con il comportamento successivo dei protagonisti (la p.o. aveva inviato un sms alla F. per ringraziarla dei soldi che avrebbe guadagnato dalla vicenda;

L. aveva mostrato immediato dispiacere per un’azione da ritenersi quindi involontaria), avendo tra l’altro i giudici di secondo grado ignorato sia la conferma della versione dell’imputato proveniente dai testi M. e R., sia la circostanza, pure testimonialmente provata, che B. aveva già riportato anni prima la frattura delle ossa nasali, sia, ancora, la ricostruzione della vicenda risultante dalla decisione del tribunale per i minorenni nel procedimento a carico della p.o. per il reato di minaccia in danno di L..

Motivi della decisione

1) Il primo motivo è fondato. Per quanto, infatti, il tribunale (e la corte d’appello) avesse dato atto in motivazione che l’imputato doveva rispondere del reato di lesioni personali non aggravate, essendo stato accertato, attraverso perizia medico-legale, che le lesioni subite da B. erano guarite in un tempo inferiore ai quaranta giorni, nel dispositivo non disponeva l’eliminazione dell’aggravante, dichiarando L. "colpevole del reato ascritto", pur infliggendogli la pena prevista per il reato semplice.

Trattasi peraltro di errore che, non dando luogo ad annullamento, va rettificato modificando il capo d’imputazione nel senso che il reato è da intendersi quello di cui all’art. 582 c.p..

2) e 3) Il secondo ed il terzo motivo sono invece inammissibili in quanto con essi, sotto l’apparente doglianza di vizio motivazionale, si sollecita in realtà una diversa valutazione del compendio probatorio, riservata al giudice di merito e dunque preclusa, se adeguatamente motivata, nel presente giudizio, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Le sentenze di merito hanno invero dato conto, con motivazione intrinsecamente logica e coerente, delle ragioni dell’affermazione di responsabilità di L., evidenziando, da un lato, come la gravità delle lesioni riportate da B. rendesse del tutto inverosimile la prospettazione difensiva del mero "sfioramento" del naso di questi, per prevenirne un eventuale attacco, da parte dell’imputato, correttamente negando rilevanza, dall’altro, ai comportamenti antecedenti e successivi alla condotta richiamati nel ricorso, così come alla eventuale circostanza di altra, risalente frattura delle ossa nasali della p.o., non certo idonea ad escludere che quella accertata attraverso perizia, nel presente procedimento, fosse conseguenza del pugno sferrato da L.. Neppure vale il riferimento a testimonianze asseritamente confermative della versione difensiva, non evocate nelle sentenze di merito, il cui contenuto il ricorrente non ha allegato, nè citato, contravvenendo al principio dell’autosufficienza del ricorso. Al riferimento alla sentenza del tribunale per i minorenni a carico di B. per il reato di minaccia in danno dell’imputato, la corte territoriale ha poi compiutamente risposto rilevando come da essa, che ha concluso per l’improcedibilità del reato per irrilevanza del fatto, non emergesse alcun elemento idoneo ad orientare positivamente la decisione in maniera favorevole all’imputato. Nè il ricorso ha offerto dati utili a contestare tale conclusione.

Il ricorso va quindi disatteso, salvo che sotto il profilo della rettifica del capo d’imputazione. Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

P.Q.M.

La Corte rettifica il capo d’imputazione contenuto nelle sentenze di merito nel reato di cui all’art. 582 c.p.; rigetta il ricorso nel resto. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1250 per onorari, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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