T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 30-06-2011, n. 5762 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame il Sig.Eljabri, premesso di aver fatto ingresso in Italia il 23.2.2003 con visto per motivi di studio per frequentare il corso di Laurea in Ingegneria Informatica presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", impugna il decreto con cui il Questore di Roma in data 11.5.2007 ha respinto l’istanza di ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno sul presupposto che, non avendo l’istante sostenuto alcun esame nel corso dell’a.a. 2002/2003 e nei successivi, lo studio non costituisse il motivo principale del soggiorno in Italia.

Il ricorso è affidato ai motivi seguenti:

1) Violazione dell’art. 5 co. 5 del d.lvo 286/98 e dell’art. 394 del 31.8.1999 per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;

2) Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 – Violazione del principio del giusto procedimento;

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione chiedendo la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 3156 del 28.6.2008 l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato è stata accolta.

All’udienza pubblica del 26.5.2011 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Si impugna un atto di diniego del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di studio disposto in rigorosa applicazione dall’art. 46 co. 4 del d.p.r. 394/1999 che richiede il superamento di un esame di profitto nel anno accademico e di almeno due verifiche in quelli successivi e consente comunque il rinnovo del titolo, ove l’interessato non abbia potuto sostenere il prescritto numero di esami "per gravi motivi di salute o di forza maggiore", anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto.

Orbene, nella fattispecie in esame, è incontestato che il ricorrente – immatricolato al corso di Laurea in Ingegneria Informatica presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nell’a.a. 2002/2003 -, non sia riuscito a sostenere il numero di esami prescritti iscritto ed è del pari incontestato che il mancato superamento di tali prove di profitto fino alla data di presentazione dell’istanza di rinnovo del titolo in questione – avvenuta il 14.7.2006 – sia riconducibile a gravi motivi di salute: l’istante, infatti, a seguito di infortunio stradale avvenuto all’inizio dell’anno 2004 che ha interessato in particolare l’ area maxillofacciale ed ha potuto riprendere un regolare percorso di studi solo a seguito del superamento di un delicato intervento chirurgico e del completamento dell’iter riabilitativo, come si evince dalla documentazione medica allegata al ricorso, che attesta postumi dell’incidente in parola fino all’autunno 2007. Risulta del pari documentato che il ricorrente si è attivamente impegnato in un’opera di recupero, sostenendo ben 7 esami nell’a.a. 2006/2007, che avrebbe potuto essere positivamente apprezzata, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto circostanza favorevole sopravvenuta ai sensi dell’art. 5 co. 5 del d.lvo n. 286/1998.

Al riguardo va ricordato, che, come chiarito da costante e risalente orientamento giurisprudenziale, il legislatore nel disciplinare l’ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia, ha operato una scelta intermedia tra l’apertura incondizionata al flusso migratorio e la chiusura totale, ispirandosi al principio del cosiddetto "flusso regolato", limitando il numero massimo degli stranieri da accogliere nel Paese al fine di assicurare loro adeguate condizioni di vita e di lavoro, con l’inevitabile conseguenza del rinvio allo Stato di origine di quelli che non sono in regola, sia in relazione all’ingresso, sia al soggiorno, o nei confronti dei quali siano venuti meno i requisiti che avevano determinato il rilascio del permesso di soggiorno, ovvero di quelli il cui permesso sia scaduto e non ne sia possibile l’ulteriore rinnovo. In tale prospettiva di bilanciamento dei vari interessi in gioco, il legislatore ha graduato le varie situazioni: in alcuni casi, ad esempio, ha disposto l’espulsione dello straniero in via quasi automatica, al semplice verificarsi di determinati presupposti, mentre, in altre ipotesi, ha ammesso una certa discrezionalità in capo all’amministrazione, nella valutazione e ponderazione dei fatti, nell’espressione della ampia discrezionalità legislativa, che è stata ripetutamente ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza del 20 febbraio 2007, n. 905; Sezione n. 2437 del 22 maggio 2008).

Tra queste rientra la tipologia di permessi di soggiorno per motivi di studio, in cui il legislatore nel prescrivere determinate condizioni per il rinnovo, ha esercitato la discrezionalità legislativa ispirandosi al criterio del contemperamento dell’interesse dello straniero a seguire la propria formazione in Italia, con quello dello Stato di evitare ripetuti rinnovi del titolo di soggiorno non corrispondenti all’effettiva finalità perseguita, consentendo, del pari, tramite l’istituto della conversione, la possibilità di proseguire la permanenza nel Paese, purchè sussistano le condizioni per il rilascio del permesso ad altro titolo. In tale ottica, appare evidente che la norma in questione è volta ad "assicurare la serietà, l’impegno e la continuità negli studi universitari da parte dell’immigrato,e la possibilità che il corso sia terminato con profitto entro i tempi prescritti dall’ordinamento universitario….Pertanto, ove non si assicurasse preventivamente il superamento di un numero minimo di verifiche, espletate con successo per ogni anno accademico, non avrebbe senso consentire la permanenza nel territorio dello Stato di uno straniero che non si ponga in condizione di poter terminare il corso di studio universitario intrapreso… (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, n. 8160 /05); orientamento che il Collegio condivide anche nella considerazione che "l’accesso degli studenti stranieri alle Università italiane non è del tutto libero, ma è disciplinato attraverso una programmazione numerica annuale che tiene conto, tra l’altro, delle capacità ricettive delle strutture e presuppone il superamento di una prova di ammissione. Sicchè stante l’esistenza di un numero chiuso per l’accesso, ed essendo subordinata la sua programmazione alle capacità ricettive delle strutture, la frequentazione dei corsi deve essere assicurata agli studenti più meritevoli e che diano dimostrazione di portare avanti con profitto gli studi universitari".

Le finalità perseguite dal legislatore rilevano anche nel momento applicativo della normativa secondaria in materia, che, nel prescrivere quale condizione per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio il superamento di un numero minimo di esami è volta ad evitare un ricorso strumentale all’istituto in frode al regime pianificatorio sopra ricordato, ed espressamente attribuisce valenza giustificatrice a cause di forza maggiore che abbiano impedito all’interessato di sfruttare il titolo autorizzatorio in parola. Tale previsione è ispirata a salvaguardare la continuità di un percorso di studio interrotto per motivi non imputabili all’istante e non esclude la possibilità, prevista in via generale dall’art. 5 comma 5 del d.lvo n. 286/98 -norma di rango primario – di essere di tener conto di circostanze sopravvenute favorevoli, quali, appunto, il superamento di un significativo numero di esami – sette e quindi ben oltre i due prescritti dall’art. 46 in esame – che attestano l’intervenuto superamento degli impedimenti allo studio ed un processo di recupero in atto la cui interruzione non corrisponderebbe ad alcun interesse pubblico, tenuto conto peraltro della brevità del periodo di studi ulteriore di cui il ricorrente necessita per conseguire il titolo accademico.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto di diniego impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’amministrazione.

Sussistono motivi d’equità per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, accoglie il ricorso e, per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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