Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 24-06-2011, n.Falsità 25334

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in parziale riforma di quella del 12.04.2007 del Tribunale di Chieti, che aveva dichiarato V.M. colpevole dei delitti di ricettazione di un’autovettura e della falsificazione del tagliando assicurativo della vettura stessa, condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 4000,00 di multa, ha escluso la recidiva e rideterminato la pena in anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 2000,00 di multa, ricorre la difesa dello stesso V., chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) perchè l’elemento soggettivo del reato di ricettazione è stato desunto da due elementi ambigui, il tentativo di evitare la pattuglia degli operanti e la falsificazione della data di scadenza dell’assicurazione, entrambi spiegabili in termini alternativi a quelli ritenuti dalla Corte di merito. Non è stato inoltre provato che sia stato proprio il V. a falsificare la data sul tagliando assicurativo e la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 712 c.p. è stata esclusa con una motivazione apodittica.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Nel ricorso, infatti, non vengono dedotte specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata, ma solo l’apodittica affermazione della possibilità di una ricostruzione alternativa dei fatti e di una diversa valutazione del materiale probatorio.

E’ tuttavia noto che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2Asent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

2.2 La Corte di merito, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, evidenzia come elementi a carico del V. il possesso dell’autovettura di provenienza furtiva; il rinvenimento a bordo dell’auto di adesivi utilizzati per la contraffazione del tagliando assicurativo, nella data di scadenza, ed il non aver reso spiegazioni in merito ai predetti elementi, sottraendosi volutamente al contraddittorio dibattimentale. La motivazione, pertanto, è tale da non meritare censure.

2.3 Questo collegio deve tuttavia, rilevare un errore in diritto, insito nella pronuncia impugnata: per consolidata giurisprudenza di questa Corte, che questo collegio condivide e fa propria, la falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla rea commessa da un soggetto privato, integra gli estremi del reato di cui all’art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata), perchè il contrassegno assicurativo altro non è che l’attestazione della conclusione di un contratto di natura privatistica. Non è pertanto ravvisabile nei fatti ascritti al capo b) il reato di cui agli artt. 482 e 478 c.p., come erroneamente qualificato dai giudici del merito.. (Cass. Sez.2 Sentenza n.102 del 2005 1^233150 Cass. Sez.5 Sentenza n. 7712/1995 Rv. 202246 ; Sez. 5, Sentenza n. 2576 /2003 Rv.

227855).

2.4 Va poi rilevato che l’art. 482 c.p. prevede la procedibilità a querela di parte che nel caso in esame non è stata presentata.

La mancanza della condizione di procedibilità dell’azione penale è un vizio rilevabile, anche d’ufficio, in Cassazione ed anche in assenza di uno specifico motivo di gravame., appartenendo la questione alla sfera della cosiddetta devolutività ex lege, che la Corte ha l’obbligo di conoscere d’ufficio, anche se non dedotta nei precedenti gradi di giudizio ( sez.3 sentenza n.1204 del 1981 rv 152060).

2.5 Di conseguenza deve essere annullata quella parte della sentenza che ha condannato il V. per il reato di falso che ha commesso da privato e va eliminata la pena inflitta per tale fattispecie criminosa.

2.6 La non esatta indicazione dei parametri di determinazione della pena, anche in conseguenza dell’eliminazione della recidiva, non rendono agevole il ricalcolo della pena e la Corte non può procedere ai sensi dell’art. 619 c.p.p., comma 2. Si impone,pertanto, il rinvio alla Corte d’appello di Perugia per la sola determinazione della pena in ordine al reato di ricettazione.

2.7 Ai sensi dell’art. 624 c.p.p. va, infine, dichiarata irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità del V. per il reato di ricettazione.

P.Q.M.

Qualificato il fatto di cui alla lettera b) del capo di imputazione come falso in scrittura privata ( art. 485 c.p.), annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine a tale reato perchè l’azione penale non poteva essere promossa per mancanza di querela; rinvia per la sola determinazione della pena in ordine al restante delitto di ricettazione alla Corte d’appello di Perugia e dichiara irrevocabile la dichiarazione di penale responsabilità del V. relativamente a tale reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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