Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-03-2011) 24-06-2011, n. 25330

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 9.6.2010 il Giudice di Pace di Legnano dichiarava L.M. responsabile del reato di cui all’art. 635 c.p.p., comma 1, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Eiro 100,00 di multa per avere danneggiato la porta di ingresso di D.V.B. e lo assolveva dai reati di cui agli artt. 582 e 612 c.p..

Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:

1. omessa pronuncia con riguardo al reato di danneggiamento contestato al capo 1);

2. omessa motivazione con riguardo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche;

3. travisamento della prova con riguardo all’assoluzione per il reato di lesioni.

Il primo motivo di ricorso è fondato. Effettivamente il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare in ordine al contestato reato di danneggiamento degli occhiali.

Considerato che si tratta di totale assenza di decisione su un’imputazione la sentenza impugnata deve essere, limitatamente a tale aspetto, annullata con rinvio e gli atti devono ritornare al Giudice di Pace di Legnano per il giudizio sul punto.

Gli altri motivi di ricorso sono infondati.

Con riguardo al secondo motivo deve darsi atto che, seppure in maniera sintetica, è stato dato conto delle ragioni che hanno determinato la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il terzo motivo è versato in fatto.

In proposito il Collegio osserva che è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio della cd.

"autosufficienza" del ricorso in base al quale quando la doglianza fa riferimento ad atti processuali, la cui valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti specificatamente indicati o la loro allegazione, essendo precluso alla Corte l’esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr. Cass. n. 20344/06; Cass. n. 20370/06; Cass. n. 47499/07; Cass. n. 16706/08).

Nel caso in esame il ricorrente non ha messo a disposizione di questa Corte di legittimità gli elementi obiettivi necessari per apprezzare, sulla base di atti specificatamente trascritti o allegati, la sussistenza o l’insussistenza di un fumus delle doglianze e quindi l’utilità o la superfluità di un esame diretto dei relativi atti. In applicazione a tali principi il Collegio ritiene che le risultanze processuali inadeguatamente esposte e le argomentazioni esposte nel motivo in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che, appare congruamente e coerentemente motivata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia in ordine al reato di danneggiamento degli occhiali e dispone trasmettersi gli atti al giudice di Pace di Legnano per il giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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