T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 30-06-2011, n. 5779

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente, con il ricorso in epigrafe indicato, notificato in data 23 febbraio 2011, dopo aver richiamato il quadro legislativo che regola i prodotti fitoterapici, con specifico riguardo a quelli a base di Dimetomorf, nonché le norme poste a tutela del segreto industriale nel settore dell’industria chimica, evidenziando la violazione dei suoi interessi partecipativi si duole del fatto che dopo tre anni dalla conclusione del procedimento relativo al rinnovo delle AIC della ricorrente, avvenuto in data 1° aprile 2008, il Ministero della salute, contraddicendo la precedente decisione negativa formatasi a seguito di silenziorifiuto, con le note impugnate abbia espresso l’intento di concedere l’accesso alla documentazione detenuta dal Ministero predetto relativa all’intera procedura di valutazione tecnica di conformità ex art. 2 del D.M. 31 luglio 2007, con riferimento ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza "Dimetomorf";

Considerato che gli stessi motivi di doglianza sono stati dedotti dalla ricorrente con ricorso incidentale, notificato in data 18 febbraio 2011, introdotto nel ricorso RG n.11975 del 2010, proposto dalla controinteressata Basf Italia s.r.l., trattenuto in decisione nella stessa udienza di discussione e definito con la sentenza n. 4961 del 2011, alla quale il Collegio si riporta, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., che ha ritenuto i motivi di lagnanza addotti dalla odierna ricorrente, Soc. MakhteshimAgan Italia Srl, non condivisibili, in quanto la presunta violazione dei diritti sul proprio Kowhow industriale si risolve in mera affermazione non sorretta da alcuna prova;

Considerato, quindi, che in applicazione del principio del ne bis in idem è precluso a questo giudice un pronunciamento su una questione già sottoposta al proprio esame.

Considerato che per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Considerato che le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la Soc. MakhteshimAgan Italia Srl al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio in favore del Ministero della salute, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00euro).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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