T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 30-06-2011, n. 1736

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il giorno 8 aprile 2011, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha impugnato la determinazione negativa assunta dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, in ordine all’istanza di accesso, presentata in data 17 dicembre 2010, avente ad oggetto: "la presentazione della denuncia di successione da parte del signor CIANNI SANDRO MARIA in relazione alla morte del di lui coniuge signora STEFANIA COLARIETI", comunicato con provvedimento del 2 febbraio 2011 (ricevuto il 10 febbraio 2011).

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza del 16 giugno 2011.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, come noto, è posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità della P.A. e trova applicazione in ogni tipologia di attività della P.A. Occorre, peraltro, ricordare che il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l’altro, sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso, questione quest’ultima che involge i profili della legittimazione sostanziale e dell’interesse ad agire. In particolare, anche se il diritto di accesso è volto ad assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale, rimane fermo che l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva legittimante. Quest’ultima è costituita da una "situazione giuridicamente rilevante" (comprensiva anche degli interessi diffusi) e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza. L’interesse, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, tuttavia, è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa così che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto" (ex plurimis, cfr. Consiglio di Stato 27 ottobre 2006 n. 6440). E’ bene specificare che la posizione legittimante, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo, deve essere però giuridicamente tutelata non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa. Deve ritenersi, a questa stregua, che l’art. 22, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990, quando parla di "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso", si riferisca alla sussumibilità della pretesa concreta in una fattispecie normativa, secondo una valutazione prognostica e secondo un rapporto di chiara percepibilità. La previsione non fa invece riferimento a ipotesi in cui la pretesa vantata non è a prima lettura riconducibile ad una previsione normativa, ma potrebbe esservi ricondotta in virtù di una particolare interpretazione che potrebbe essere affermata in un giudizio sulla pretesa (recentemente, a questo proposito, cfr. C. Stato, sez. VI, 18 settembre 2009 n. 5625).

2.2. Nella specie, l’interesse giuridicamente rilevante del ricorrente sussiste senza dubbio alcuno e deriva dal fatto di essere creditore di CIANNI SANDRO MARIA, nei confronti del quale, in quanto provvisto di titolo esecutivo, ha attivato azione esecutiva con pignoramento presso terzi. Nel corso della procedura esecutiva, venuto a conoscenza della apertura della successione del coniuge del debitore, ha inoltrato, all’ufficio locale dell’AGENZIA DELLE ENTRATE domanda tesa a estrarre copia della dichiarazione di successione, onde poter ricostruire il patrimonio da aggredire, ai fini della soddisfazione del suo diritto di credito.

2.3. Appurata la sussistenza dell’interesse giuridicamente rilevante, occorre aggiungere che neppure sussiste alcun limite oggettivo ai fini dell’accoglimento dell’istanza ostensiva. In particolare, non è sussumibile la vicenda per cui è causa nella fattispecie di esclusione di cui all’art. 24 l. 241/1990 lett. b) alla cui stregua il diritto di accesso è escluso "nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano". Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che: – secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, la norma deve essere intesa nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di "segretezza" nella fase che segue la conclusione del procedimento con l’adozione del procedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo (T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 23 dicembre 2008, n. 3980); – l’esclusione deve essere interpretata nel senso che tale divieto risulta limitato ai soli atti preparatori dei procedimenti tributari ed opera fino a che non sia intervenuto il provvedimento conclusivo, costituito dall’avviso di accertamento e dal ruolo (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 10 luglio 2008 n. 723); – l’esclusione riguarda il procedimento di imposizione e non quello di riscossione (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 07 ottobre 2010, n. 2597); – non può essere legittimamente rifiutato, per motivi di tutela della riservatezza, l’accesso, con diritto a estrarre copia, delle dichiarazioni fiscali di un creditore, onde evincerne i cespiti da assoggettare ad azione esecutiva, essendo inibito all’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 5 d.m. 29 ottobre 1996 n. 603, soltanto il rilascio degli atti e dei documenti ad esse allegati, mentre può negarsi l’esibizione solo di quelle dichiarazioni, che sono coinvolte in un procedimento tributario di accertamento e verifica (T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 26 gennaio 2006 n. 50).

Nel caso di specie, non viene in rilievo alcun procedimento in corso (di accertamento, liquidazione, riscossione) ma soltanto una dichiarazione di successione detenuta dalla pubblica amministrazione. In ordine alla tutela della riservatezza, non venendo in considerazione dati sensibili o sensibilissimi, vale il principio per cui deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990).

2.5. Il ricorso va, dunque, accolto. Ne consegue l’annullamento del provvedimento di diniego e l’ordine in capo all’Amministrazione di rilasciare al ricorrente copia dei documenti richiesti.

3. Il tempestivo accoglimento dell’istanza ostensiva esclude, in radice, la configurazione del danno allegato in ricorso (peraltro, in modo estremamente generico).

4. Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ORDINA alla AGENZIA DELLE ENTRATE di consentire al ricorrente la consultazione e l’estrazione di copia dei documenti in epigrafe;

CONDANNA l’AGENZIA DELLE ENTRATE al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquida complessivamente in Euro 600,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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