Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-02-2011) 24-06-2011, n. 25320

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 18 marzo 2010, depositata il 20 maggio 2010, il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ex art. 309 cod. proc. pen,, ha rigettato la richiesta di riesame presentata avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, in data 11 febbraio 2010, dal G.i.p. dello stesso Tribunale nei confronti di C. D., sottoposto a indagini per il delitto aggravato di appartenenza all’associazione armata di stampo mafioso denominata cosca Nirta (detti "versi") – Strangio (detti "janchi"), operante in Italia, nel territorio di (OMISSIS) e paesi limitrofi, e in Germania, nei territori di (OMISSIS), con il ruolo di partecipe, allo stesso contestato per essersi occupato con le sorelle S. della gestione dei contatti con i capi dell’organizzazione in stato di latitanza e della custodia delle armi della stessa.

2. Il Tribunale argomentava la decisione, ritenendo l’infondatezza della deduzione difensiva relativa al mancato invio della richiesta di rogatoria all’autorità olandese o al suo omesso deposito agli atti del riesame, e della richiesta difensiva volta a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari.

3. In particolare, il Tribunale riteneva che la richiesta di rogatoria in Olanda era esistente e regolarmente trasmessa in copia ad esso Tribunale, identificandosi con la richiesta n. 29 del 5 ottobre 2009, afferente all’indagine in esame e immediatamente successiva ai fatti del novembre 2008, che avevano coinvolto anche C., che aveva accompagnato in Olanda le sorelle S..

L’attività compiuta dal predetto anche in Olanda era, peraltro, confermata dall’attività svolta dagli investigatori italiani, che avevano seguito l’auto sulla quale erano lo stesso e le sorelle S., sue cugine, durante tutto il percorso fino in Olanda, e dalle comunicazioni tramite internet gestite dalle dette sorelle, che avevano ricostruito puntualmente gli eventi avvenuti all’estero, compresi il trasporto di denaro e di una pistola, per conto dell’organizzazione, insieme al cugino.

3.1. Sul piano indiziario, ad avviso del Tribunale, l’ordinanza custodiale, in linea con gli esiti delle indagini, aveva focalizzato in modo adeguato le condotte e il ruolo del C. e delle cugine, sorelle S., nel contesto associativo, caratterizzato dallo stato di detenzione e di latitanza dei maggiori esponenti dell’associazione e dall’esigenza delle "donne della famiglia" di procedere alla gestione dei rapporti esterni e di mantenere i contatti con i latitanti all’estero per garantirne il supporto e la stabilità delle comunicazioni con la base calabrese di (OMISSIS).

In tale contesto il ruolo del C. si era rivelato utilissimo per la prosecuzione degli obiettivi dell’organizzazione, avendo egli svolto un ruolo significativo, accompagnando le sorelle S. che, in un momento di fibrillazione per il sodalizio, non solo avevano operato in soccorso dei correi latitanti, ma avevano anche svolto compiti operativi di trasporto e custodia di armi e denaro e di gestione dei rapporti esterni.

Tale ruolo dinamico e operativo denotava la precisa scelta del predetto di mettersi a disposizione dell’associazione e di fornire, nel momento del bisogno, il supporto necessario dimostrativo di un rapporto stabilizzato di sicuro affidamento, che aveva comportato l’accompagnamento delle sorelle S. all’estero, la conoscenza dei nascondigli, la partecipazione alle rischiose operazioni di spostamento e messa in sicurezza del denaro e della pistola per sottrarli a perquisizione e la permanenza sul posto a supporto delle esigenze emergenti, nonostante la pericolosità della situazione.

Il viaggio all’estero del C. con le sorelle S. e due loro nipoti era stato preceduto da accurata pianificazione monitorata in sede investigativa e descritta in ordinanza, dalla indicazione da parte di S.A. nella sessione 24-66 della chat di avere richiesto al cugino D. di accompagnarla per incontrare S.G., e dalla visita fatta dalle sorelle S. al C. il (OMISSIS), osservata dagli investigatori a mezzo telecamera. Il viaggio, iniziato in treno con partenza da (OMISSIS), e proseguito in auto da (OMISSIS), era stato sottoposto a osservazione da parte degli investigatori per l’intera percorrenza di oltre tremila chilometri fino ad (OMISSIS), nonostante le abili condotte elusive attuate e il cambio dei mezzi di trasporto. Del viaggio, della pressione della polizia, degli inseguimenti operati in Italia e all’estero, delle condotte elusive tentate, della ricerca della presenza nell’auto di dispositivi GPS, del primo fallito tentativo di arresto di N. G., e delle successive manovre elusive tentate per sottrarsi alla sorveglianza e "seminare" la polizia, S.T. aveva ampiamente parlato a mezzo chat (sessione 38-30) il (OMISSIS) con P.D..

Nel contesto dello stesso viaggio e prima di partire per l’Italia, C. aveva coadiuvato le sorelle S. a trasportare una consistente somma di denaro e una pistola, come dimostrato dalle esternazioni delle sorelle S. in chat, dal sequestro effettuato in occasione dell’arresto di S.G. e del cognato R.F. il (OMISSIS), dai servizi di videosorveglianza condotti dalla polizia olandese il 18 novembre 2008, e dalle comunicazioni telematiche dei successivi 2 e 3 dicembre 2008 tra le sorelle S. e P.P..

3.2. Le esigenze cautelari erano presunte per legge, attesi i reati contestati, e superabili solo con la dimostrazione positiva del loro venir meno, mancante nella specie.

4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente C.D., che ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi.

4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 727 e 729 cod. proc. pen., art. 15 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale di Strasburgo del 20 aprile 1959, art. 53 della convenzione di applicazione dell’accordo Schengen e art. 309 cod. proc. pen..

Si rileva, in particolare, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, secondo il quale la richiesta di rogatoria n. 29 del 5 ottobre 2009, allegata al ricorso, trasmessa allo stesso Tribunale, comprende anche la richiesta di rogatoria successiva ai fatti del novembre 2008, la detta richiesta riguarda gli atti relativi al fermo di T.N. e consequenziali e il verbale di sequestro a carico di S.G. e R.F., e non le videoriprese effettuate in Olanda, utilizzate come fonti di prova e mai oggetto di rogatoria.

Per effetto della nullità della rogatoria, quindi, gli esiti delle videoriprese effettuate in Olanda non sarebbero utilizzabili.

4.2. Con il secondo motivo si chiede l’annullamento dell’ordinanza per la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. e all’art. 416-bis cod. pen..

Si deduce, in particolare, che la ritenuta partecipazione del ricorrente al reato associativo, per avere prestato un contributo utilissimo per la prosecuzione degli obiettivi dell’associazione Nirta-Strangio, accompagnando le sue cugine in Olanda il (OMISSIS) e affiancandole in un momento fondamentale per il mantenimento in vita degli assetti interni del sodalizio, è una partecipazione al reato associativo "in maniera monosoggettiva", contrastante con l’orientamento di questa Corte, che invece ritiene che tutti i reati "a concorso necessario" siano fattispecie più risoggettive proprie.

Si ritiene censurabile, per la sua illogicità e contraddittorietà, anche l’affermazione del Tribunale, secondo la quale il ricorrente avrebbe dato all’organizzazione, al momento del bisogno, il "supporto necessario dimostrativo di un rapporto stabilizzato", rilevandosi che il contributo specifico e temporalmente definito è in contrasto con la ritenuta non occasionalità dell’intervento.

Si assume che anche l’esito delle chat captate alle sorelle S., e riportate nell’ordinanza, non può portare a conclusioni diverse, poichè:

– non è dimostrato che S.A. si sia riferita al ricorrente quando parlava del cugino, da lei richiesto di accompagnarla;

– è emerso che la conversazione registrata è del 10 novembre 2008 mentre le videoriprese della visita delle sorelle S. al ricorrente sono successive di tre giorni e, secondo la chat, il medesimo avrebbe accompagnato le sorelle S. preso N. G. e non presso S.G.;

– in ogni caso, è escluso dal contenuto della chat che il ricorrente sia legato all’associazione perchè la S. nel riferire la circostanza temeva una risposta negativa del cugino.

Secondo il ricorrente, ulteriori circostanze a lui favorevoli, e idonee a escludere un suo legame con la presunta associazione, sono il suo rientro a casa in Italia il (OMISSIS) alle ore 14:16 (come documentato dalle videoriprese), dopo aver effettuato il viaggio di rientro da solo e in treno, e il non avere mai trasportato denaro e armi, emergente dalle stesse chat intercettate alle cugine S., che si riferiscono a condotte da esse poste in essere con commenti sulla durata della possibile condanna.

Tali rilievi, secondo il ricorrente, dimostrano la genericità degli elementi indizianti e la carenza di efficacia probatoria degli stessi e giustificano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.1. Il Tribunale ha ritenuto esistente agli atti la richiesta di rogatoria internazionale riguardante l’indagine in esame, ed emergenti da una duplicità di fonti italiane e olandesi i fatti addebitati a C.D..

Secondo il ricorrente, la richiesta di rogatoria indicata dal Tribunale non ha riguardato le videoriprese effettuate in Olanda, e la loro utilizzazione nel procedimento è avvenuta in violazione delle norme che regolano le rogatorie internazionali, con conseguente inutilizzabilità dei suoi esiti.

1.2. Deve, al riguardo, osservarsi che:

– le attività di osservazione svolte in territorio olandese dalla polizia giudiziaria di quel Paese si riferiscono, come emerge dal contenuto delle stesse, a rogatorie del 17 dicembre 2010 (rectius:

2009) e 22 febbraio 2010, che si aggiungono alla richiesta di rogatoria del 5 ottobre 2009, richiamata dal Tribunale, e allegata allo stesso ricorso unitamente ai suoi allegati, idonea a dimostrare i collegamenti tra il C. e le sorelle S. e la pendenza di indagini in Olanda;

– l’attività investigativa che ha riguardato il ricorrente è stata monitorata, previa debita autorizzazione, direttamente dagli investigatori italiani per i fatti avvenuti in Italia e durante tutto il percorso in auto fatto dallo stesso C. con le sorelle S. fino in Olanda, ed è stata confermata quella svolta in Olanda dalle comunicazioni, tramite internet, gestite dalle sorelle S., compendiate in apposita informativa dalla polizia giudiziaria, la cui valenza probatoria sui fatti rappresentati trova sicuro fondamento nella circostanza che video riproduzioni, perquisizioni e sequestri sono atti irripetibili e possibile oggetto di testimonianza degli agenti di P.G. (Sez. 2, n. 2353 del 12/01/05, Ara e altri, Rv. 230618);

– le attività di osservazione svolte dalla polizia giudiziaria in territorio olandese risultano un ogni caso trasmesse dall’autorità di quel paese, e, al riguardo, questa Corte ha più volte affermato che le informazioni e gli atti trasmessi per autonoma determinazione dell’Autorità giudiziaria di uno Stato estero, o comunque di un organo di un’organizzazione internazionale o sovranazionale, possono essere pienamente utilizzati nel procedimento penale senza che rilevino i limiti e le condizioni afferenti all’utilizzazione degli atti assunti per rogatoria, operando il limite di utilizzabilita disposto dall’art. 729 cod. proc. pen., con riferimento alla necessità della rogatoria internazionale, solo con riguardo all’ipotesi di indagini e acquisizioni all’estero da parte dell’autorità giudiziaria italiana, incidente sui rapporti fra Stati e sulla sfera della sovranità (Sez. 6, n. 9960 del 27/01/2005, dep. 14/03/2005, Biondo e altri, Rv. 231048; Sez. 2, n. 35130 del 02/07/2008, dep. 11/09/2008, Catanese, Rv. 240956; Sez. 2, n. 11116 del 20/02/2009, dep. 13/03/2009, Gallitelli, Rv. 243429; Sez. 6, n. 41396 del 13/10/2009, dep. 28/10/2009, D’Ottavi e altri, Rv. 245020).

2. Infondato è anche il secondo motivo.

2.1. In materia di misure cautelari personali, secondo giurisprudenza consolidata, questa Corte non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso il peso probatorio degli indizi, nè di verificare la rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, nè di rivalutare le condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è, quindi, limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che l’hanno determinato e dell’assenza d’illogicità evidente, ossia dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le tante, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le tante, Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391).

Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un’adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).

2.2. Nel caso di specie, è congrua e coerente con le acquisizioni processuali richiamate nella decisione la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, ed è immune da vizi logici e giuridici il convincimento dallo stesso manifestato circa la sussistenza a carico del ricorrente di gravi indizi di colpevolezza, e cioè di una qualificata probabilità della sua responsabilità riguardo al reato ascrittogli, perchè espressione di un percorso argomentativo adeguato e logicamente plausibile, che si sottrae a qualsiasi censura.

2.3. Sono stati, infatti, valorizzati gli elementi indizianti, specificatamente descritti in ordinanza e fondati sugli esiti delle indagini, che, muovendo dall’analisi del contesto associativo, dello stato di fibrillazione del sodalizio in dipendenza dello stato di detenzione e di latitanza dei suoi maggiori esponenti e della operatività delle sorelle S. nella gestione dei rapporti tra i latitanti e la base calabrese di (OMISSIS), nelle attività di trasporto e custodia di armi e denaro e nella cura dei rapporti esterni, ha evidenziato il ruolo operativo e dinamico del C., la rilevanza del suo stabilizzato intervento di supporto all’associazione, l’espressione evidente della sua attività in sinergia con l’associazione e con gli obiettivi della stessa nell’effettuato accompagnamento delle sorelle S. all’estero, implicante sicuro affidamento nei suoi confronti e piena e usuale disponibilità da parte sua, conseguimento della conoscenza dei vari nascondigli e partecipazione a operazioni rischiose di spostamento di arma e denaro, in un momento difficile e importante per il mantenimento degli assetti e degli equilibri interni della cosca.

La grave piattaforma indiziaria della contestata condotta associativa è risultata, in particolare, integrata:

– dalla "rigorosa e certosina preparazione" del viaggio in Olanda delle sorelle S., dalle stesse pianificato, con la previsione della loro partenza per raggiungere (OMISSIS) in treno, unitamente ai due figli di una di esse e al cugino C.D., e della prosecuzione del loro viaggio fino in Olanda con autovettura, fatta giungere dalla Germania;

– dalla conferma della richiesta di accompagnamento avanzata a C.D., e finalizzata all’incontro con S. G. (che era in Olanda unitamente a N.G.), da parte di S.A., contenuta nella sessione della chat 24-66;

– dalla visita fatta dalle sorelle S. al C. il (OMISSIS);

– dalla partenza avvenuta la notte di detto giorno da (OMISSIS) con treno espresso (OMISSIS), diretto a (OMISSIS), delle sorelle S. A., T. e Au., dei figli di quest’ultima (moglie di N.G.), a. e Se., e di C. D.;

– dalle condotte elusive dei controlli poste in essere dal predetto gruppo a Roma, a mezzo taxi e autovetture a noleggio con conducente, prima di prendere in consegna l’autovettura Volkswagen Passat con targa tedesca, appartenente a M.G.F., sulla stessa controllato unitamente a V.A.A. nei pressi del valico di frontiera di (OMISSIS) in direzione sud il (OMISSIS) alle ore 2:04;

– dalla osservazione della detta auto, condotta dal C. e con a bordo le tre sorelle S. e i due minori, da parte degli investigatori, che hanno attivato i servizi di cooperazione transfrontaliera, fino ad (OMISSIS);

– dall’intervenuto arresto da parte della National Crime Squad olandese il (OMISSIS) di N.G. e M.G. F., rientrato a sua volta in Germania;

– dal contenuto delle chat della sessione 28-30 del (OMISSIS), con le quali S.T. ha raccontato a P. D. le modalità del viaggio, i controlli della polizia, gli inseguimenti dalla stessa operati in Italia e all’estero, i tentativi posti in essere per eludere i controlli, la ricerca della presenza nell’auto di dispositivi GPS, il fallimento del primo tentativo di arresto di N.G. per avere attirato la sua attenzione gridandogli di scappare, e le condotte elusive tentate per liberarsi dal pedinamento e "seminare" la polizia;

– dalla personale partecipazione del C., prima di partire per l’Italia, alla operazione, unitamente alle sorelle S.T. e A., di trasporto di denaro e di una pistola da un nascondiglio all’altro per timore di una perquisizione, dimostrata dalle esternazioni di S.A. a mezzo chat (il (OMISSIS) S.A. ha detto che l’operazione avrebbe comportato per loro se individuate almeno dieci anni di pena); dal sequestro, in occasione dell’arresto a D. di S.G. e del cognato R.F. il (OMISSIS), di una pistola, un giubbotto antiproiettile, cinquecentosessantamila euro in contanti e decine di orologi di valore; dai servizi di videosorveglianza condotti dalla polizia olandese il 18 novembre 2008 quando le sorelle S. e il cugino C. erano stati visti con zaini e borse; dalle comunicazioni telematiche dei successivi 2 e 3 dicembre 2008 tra le sorelle S. e P.P. relative all’avvenuto trasporto del denaro e della pistola a mezzo di due borsoni.

2.4. A fronte di detti elementi, ritenuti dal giudice della cautela, con articolato iter motivo, di gravità indiziaria sufficiente per delineare il coinvolgimento del C. nell’organizzazione mafiosa con il ruolo di partecipe, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Quanto alla prima censura, che attiene alla ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione in maniera monosoggettiva, mentre il reato contestato a concorso necessario è una fattispecie plurisoggettiva propria, si osserva che non ricorre il denunziato vizio della violazione di legge, poichè il Tribunale ha correttamente applicato l’art. 416-bis cod. pen. in relazione all’operata rappresentazione della condotta del C. corrispondente alla previsione della norma, e ha esattamente interpretato la norma applicata alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, evidenziando che ricorrente, che ha oggettivamente assolto incarichi della evidenziata delicatezza e di interesse vitale per l’organizzazione, ha avuto un univoco ruolo di appartenenza all’associazione mafiosa.

Quanto alla seconda censura, si rileva che il ricorrente ha espresso rilievi, che, pur prospettati come deduzioni dimostrative dell’inadeguatezza e illogicità della motivazione in merito alla sufficienza e all’idoneità degli elementi indiziari, sono censure di merito, volte a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze delle indagini e della specifica consistenza dei fatti indizianti, una diversa valutazione della loro concludenza e una lettura, alternativa, probabilistica e generica della vicenda processuale e dei dati fattuali, ampiamente e logicamente analizzati e valutati.

3. Il ricorso, infondato nelle sue deduzioni, deve essere pertanto rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento del Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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