T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 30-06-2011, n. 718 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 15.11.2010 e depositato il 24.11.2011, il signor Rutallo Bruno ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di tre motivi, con i quali ha lamentato:

I) "Violazione di legge in relazione all’art. 12 d.m. 31.7.2000 n. 320. Eccesso di potere sotto vari profili": non sussistevano i presupposti per disporre la revoca parziale del contributo, dal momento che il fabbricato è stato realizzato in piena conformità con il piano assentito; non risponde al vero che il primo piano del fabbricato sia stato distolto dalla destinazione produttiva prevista; la circostanza che non sia attualmente utilizzato a fini produttivi non esclude che potrà esserlo in futuro in una più favorevole congiuntura economica.

II) "Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 6 lett. e) L. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione del principio del legittimo affidamento": la revoca del contributo contraddice le risultanze istruttorie, in particolare quanto attestato dalla seconda relazione Unicredit; la relazione conclusiva della commissione ministeriale non è motivata; è stato violato il legittimo affidamento del ricorrente, considerato il lungo tempo trascorso dalla concessione del beneficio.

III) "Violazione degli artt. 10 e 10 bis l. 7.8.1990 n. 241": l’Amministrazione ha omesso di valutare le osservazioni presentate dall’interessato in data 20.03.2009 dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento di rideterminazione del contributo.

2. Si è costituito il Ministero dello Sviluppo Economico, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, resistendo al gravame.

3. In prossimità della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, entrambe le parti hanno depositato memorie.

4. Con ordinanza n. 3/11 del 14.01.2011 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ritenendo fondata, ad un primo esame, la censura dedotta con il terzo motivo.

5. In prossimità dell’udienza di merito, la difesa di parete ricorrente ha depositato brevi note difensive.

6. All’udienza pubblica del 16 giugno 2011, sentito l’avv. Federico Burlando, su delega dell’avv. Scaparone, per la parte ricorrente, il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

7. Il collegio ritiene di dover confermare la valutazione già svolta in sede cautelare, dal momento che appare fondata ed assorbente la censura dedotta con il terzo motivo di ricorso in ordine all’asserita violazione dell’art. 10 L. 241/90 da parte dell’Amministrazione resistente.

La predetta norma dispone che i soggetti ai quali l’amministrazione abbia comunicato l’avvio di un procedimento amministrativo hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione "ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento".

La funzione della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo attraverso la prospettazione di osservazioni e controdeduzioni è quella di far emergere gli interessi, anche spiccatamente privati, che sottostanno all’azione amministrativa discrezionale, in modo da orientare correttamente ed esaustivamente la stessa scelta della p.a. attraverso una ponderata valutazione di tutti gli interessi (pubblici e privati) in gioco per il raggiungimento della maggiore soddisfazione possibile dell’interesse pubblico. E se ciò non comporta che l’amministrazione sia tenuta ad accogliere le osservazioni del privato, un rilievo invalidante del provvedimento amministrativo deve invece riconoscersi quando sia provato che l’amministrazione non abbia neppure esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall’interessato a seguito della rituale comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento (Consiglio Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6959; Consiglio Stato, sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2280).

E’ quanto accaduto nella fattispecie in esame.

Il ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione in data 18.02.2009 di avvio del procedimento di rideterminazione del contributo – contenente l’espresso invito a presentare "le Sue controdeduzioni…sia ad Energia e Territorio s.p.a. che al Ministero dello Sviluppo Economico" – ha trasmesso le proprie "osservazioni" ad entrambi i soggetti anzidetti con nota raccomandata del 20 marzo 2009, anticipata via fax il 23.03.2009 e ricevuta il 27.03.2009 dalla società Energia e Territorio e il 31.03.2009 dal Ministero (doc. 11 fascicolo ricorrente): osservazioni articolate, diffuse e pertinenti all’oggetto del procedimento, che l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare e che, invece, sono state totalmente ignorate sia nel "provvedimento definitivo di concessione della agevolazione" adottato in data 18.02.2010 da Energia e Territorio s.p.a., sia nella successiva "presa d’atto dell’approvazione definitiva del progetto", adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 25.08.2010, che non soltanto non si sono fatti carico di esaminarle, ma neppure hanno dato atto che fossero state presentate.

Tale omissione ha leso in modo evidente le garanzie partecipative attribuite dalla legge all’interessato, inficiando irrimediabilmente la legittimità degli atti impugnati nel presente giudizio, che vanno quindi annullati.

Né, in senso contrario, può soccorrere l’art. 21 octies, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., invocato dalla difesa erariale, attesa la natura non vincolata degli atti impugnati e la mancata dimostrazione in giudizio da parte dell’amministrazione che gli atti impugnati, alla luce delle risultanze istruttorie e delle deduzioni presentate dall’interessato, non avrebbero potuto essere diversi da quelli in concreto adottati.

L’accoglimento del motivo qui in esame ha quindi carattere assorbente rispetto agli altri due, non potendosi escludere che una doverosa valutazione dell’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto indurre l’amministrazione a determinazioni diverse e finanche favorevoli per l’interessato.

Il ricorso va quindi accolto per le ragioni appena esposte, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Ministero resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida equitativamente in Euro 2.000 (duemila), oltre l’importo del contributo unificato e gli ulteriori accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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