T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 30-06-2011, n. 714 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Parte ricorrente ha adito l’intestato TAR impugnando gli atti in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1)Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Illogicità contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Sviamento. Violazione dell’art. 2 della legge del 1988 n. 210 e dell’art. 4 del d.p.r. 23 marzo 2000, n. 117. Eccesso di potere. Contesta parte ricorrente la valutazione della commissione nella parte in cui non gli ha riconosciuto lo svolgimento di funzioni apicali

2) Eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento di potere. Contesta il ricorrente la valutazione secondo cui non avrebbe svolto attività assistenziale continuativa nel settore del trapianto renale.

3) Violazione dell’art. 6 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per insufficienza o incongruenza della motivazione. Carenza di istruttoria. Contesta il ricorrente che la commissione non abbia chiesto documentazione e chiarimenti integrativi finalizzati a provare il tipo di attività assistenziale svolta.

4) Violazione dei principi generali in materia di valutazione concorsuale. Eccesso di potere per motivazione incongrua, contraddittoria o comunque carente. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Contesta il ricorrente il rilievo dato all’attività scientifica.

5) Violazione dell’art. 4 co. 2 del decreto del presidente della repubblica 23.3.2000, n. 117, del bando e del verbale di predeterminazione dei criteri. Eccesso di potere per motivazione carente, illogica e contraddittoria. Contesta il ricorrente la motivazione inerente il giudizio sulle pubblicazioni.

6)Violazione dell’art. 9 del bando, dell’art. 4 del regolamento di ateneo, approvato con decreto del rettore del 22 dicembre 2006 e dei criteri di massima predeterminati dalla commissione, eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere irragionevolezza. Eccesso di potere per omessa istruttoria. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Carenza di motivazione. Sviamento di potere. Contesta il ricorrente la motivazione resa sui titoli e la carriera accademica.

Si sono costituiti l’amministrazione resistente e i controinteressati contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso. Parte contro interessata Buemi ha eccepito l’incompetenza territoriale di questo TAR in favore del TAR del Lazio.

All’udienza del 26.5.2011 la causa è stata discussa e decisa.

Motivi della decisione

Deve essere respinta l’eccezione preliminare di incompetenza territoriale in favore di quella del TAR del Lazio mossa da parte controinteressata. Sullo specifico punto della competenza territoriale in materia di procedure comparative per i posti da professore ordinario si è già espresso il Consiglio di Stato e questo collegio non intende discostarsi dall’orientamento del giudice d’appello secondo cui: "la circostanza che gli idonei della procedura concorsuale impugnata possano essere nominati anche presso altre Università costituisce un mero effetto riflesso degli atti impugnati, inidoneo a spostare la competenza territoriale, che resta radicata presso il T.A.R., entro la cui circoscrizione l’Università esercita l’attività" (ex pluris C. Stato sez. VI 17.7.2007, n. 4033).

Nel merito con il primo motivo di ricorso il ricorrente propone una lettura arbitraria della normativa applicabile all’inquadramento dei medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.

E’ pacifico e documentale che il ricorrente non svolga né abbia mai svolto alcuna attività di direzionecoordinamento di unità operative, così come è pacifico e documentale che i controinteressati invece la abbiano svolta rispettivamente dal 2001 (prof. Stratta) e dal 1993 (prof. Buemi), quindi il primo da 7 anni e il secondo da 15 anni al momento di pubblicazione del bando che ha indetto la procedura comparativa (avvenuta l’1.7.2008).

E’ ugualmente documentale che il bando sul punto prescrivesse espressamente:

"è richiesto al candidato di avere ricoperto ruoli di responsabilità direzionale in ambito assistenziale nel contesto di strutture dedicate all’attività di nefrologia, della dialisi e del trapianto renale. In considerazione della necessità di gestire con compiti di coordinamento un centro trapianti di rene ad elevata attività, si richiede di aver acquisito una esperienza di direzione organizzativa in sede dipartimentale." (cfr. decreto rettore rep. N. 273/2008 del 23.6.2008, in atti sub. doc. 1 di parte resistente). La previsione di bando è chiara, non impugnata sul punto, espressamente motivata e logicamente giustificata in ragione dell’abbinamento della cattedra con la direzione e il coordinamento del centro trapianti renali dell’azienda ospedaliero universitaria di Novara, centro particolarmente attivo nell’ambito nazionale.

Infine, in relazione alla valutazione dell’attività clinica, la commissione, nel verbale del 7.4.2011, coerentemente alle prescrizioni di bando ha specificato il seguente criterio valutativo:

"la commissione stabilisce quali criteri per la valutazione dell’attività in campo clinico di cui al punto f) la completezza dell’esperienza maturata nei vari settori di competenza professionale della nefrologia, in particolare nella nefrologia clinica e nel trattamento sostitutivo con dialisi e trapianto e l’attribuzione di ruoli di responsabilità nella gestione amministrativa, nell’organizzazione dell’attività assistenziale, nel governo clinico."

A fronte di suddetto quadro fattuale parte ricorrente articola la prima censura sulla nominalistica definizione di "dirigente" di ogni medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale alla luce delle riforme sanitarie del 1992 e del 1999; resta evidente che la qualificazione omogenea di "dirigenti" (di primo e secondo livello), così come l’inserimento in unico ruolo, nulla toglie alla diversità di funzioni tra coloro ai quali effettivamente è assegnata la direzione di una struttura semplice o complessa e coloro che si limitano ad avere la peculiare autonomia caratteristica della professione medica nell’ambito della propria singola attività di servizio.

Ritiene il collegio pertanto che la censura sia palesemente infondata. Per altro, nello specifico contesto della procedura per cui è causa, l’esigenza di aver svolto una attività realmente direzionale di strutture era palesata sin dal bando come elemento dirimente per la selezione. Ne consegue anche la non pertinenza delle argomentazioni svolte in ricorso circa la ordinaria graduazione dei criteri valutativi utilizzati ai fini di concorsi a cattedra; ferma infatti la generalizzata ed ordinaria lettura di tali criteri nel senso di privilegiare gli aspetti scientifici e di ricerca, non può ignorarsi la peculiarità della selezione per cui è causa e quindi la ragionevole, oltre che chiaramente esplicitata, rilevanza attribuita alle funzioni direttive svolte, in ragione della peculiare operatività di direttore di un centro trapianti di reni in abbinamento all’insegnamento e per la quale la selezione era svolta. Posto che sul punto il ricorrente non vanta alcun titolo, ritiene il collegio superfluo procedere con l’analisi delle ulteriori censure che, oltre a invadere in parte il merito di esclusiva spettanza della commissione, non consentirebbero in ogni caso, e quale che sia lo specifico pregio del curriculum scientifico e accademico del ricorrente (per altro valutato in termini ampiamente positivi nella procedura), di eludere il dato fondamentale di mancanza in capo al medesimo del requisito operativo di direzione e coordinamento, specificatamente e ragionevolmente richiesto dal bando.

Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

La peculiarità della vertenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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