Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-02-2011) 24-06-2011, n. 25312 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 6 ottobre 2009 il Magistrato di sorveglianza di Pavia ha rigettato l’istanza di liberazione anticipata avanzata da G.C. in relazione ai semestri compresi tra il 30 maggio 2006 e il 29 maggio 2009, osservando che l’affidamento terapeutico concesso all’istante con ordinanza del 5 maggio 2005 dal Tribunale di sorveglianza di Milano era stato revocato, dopo il mancato accoglimento di due precedenti proposte di revoca, con ordinanza del 16 luglio 2009 dello stesso Tribunale che aveva rappresentato l’andamento altalenante della misura alternativa, ed evidenziando che l’istante era stato citato a giudizio davanti al Tribunale di Pavia per l’udienza del 22 ottobre 2009 perchè imputato dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., commessi in data (OMISSIS).

2. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano con ordinanza del 21 aprile 2010 ha accolto il reclamo proposto da G.C. avverso detta ordinanza.

3. Il Tribunale motivava la decisione rilevando che:

– con l’ordinanza del 16 luglio 2009, che aveva revocato la misura alternativa dell’affidamento terapeutico già concesso al reclamante, era stata dichiarata validamente espiata la pena, di cui al provvedimento di cumulo del 22 ottobre 2008, fino al 12 febbraio 2009;

– la precedente ordinanza del 20 febbraio 2008, che aveva respinto la proposta di revoca, aveva espresso un giudizio complessivamente positivo sull’andamento della misura;

– i fatti oggetto del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Pavia, risalenti al (OMISSIS), non erano stati accertati con sentenza passata in giudicato;

– la condotta posta in essere dal reclamante, essendo stata già sanzionata con la revoca della misura alternativa, non poteva essere sanzionata anche con il diniego della liberazione anticipata;

– il necessario giudizio complessivo relativo al periodo richiesto doveva tener conto della "sussistenza di un evidente impegno del condannato nell’opera di rieducazione, sebbene poi sfociata in un risultato complessivamente ritenuto non adeguato alle aspettative". 4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano, che ne chiede l’annullamento denunciando violazione di legge per errata applicazione dell’art. 54 Ord. Pen. e vizio di motivazione.

Il ricorrente, in particolare, deduce che l’ordinanza del 16 luglio 2009, nel dichiarare validamente espiata la pena fino al 12 febbraio 2009, ha stigmatizzato il comportamento tenuto dal condannato e le difficoltà evidenziate nell’osservanza delle prescrizioni, senza dichiarare che la condotta del condannato sia stata di attiva partecipazione all’opera di rieducazione.

Osserva, inoltre, il ricorrente che la valutazione da compiersi ai finì della concessione della liberazione anticipata non presuppone l’esito del procedimento penale per fatti integranti ipotesi di reato, ma l’analisi dei fatti commessi ai fini dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza e senza i limiti probatori e di utilizzabilità imposti per il processo di cognizione.

Nell’ordinanza, infine, secondo il ricorrente, è omesso qualsiasi riferimento a fatti concreti positivi, posti in essere dal condannato, indicativi di una sua attiva partecipazione all’opera di rieducazione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. La concessione del beneficio della liberazione anticipata ai condannati a pena detentiva per qualsiasi delitto è subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati nell’art. 54 Ord. Pen., occorrendo avere riguardo alla condotta carceraria e ai risultati del trattamento individuale.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, in linea di principio, la corretta condotta carceraria non è elemento di per sè sufficiente e valutabile, in assoluto, quale sicuro indice di partecipazione all’opera di rieducazione. Si deve, infatti, riconoscere valore preferenziale ai risultati dell’obbligatorio trattamento individuale che, comportando un’approfondita osservazione della personalità, è in grado di meglio portare alla luce situazioni e stati interiori, dimostrativi di un miglioramento etico – qualitativo del soggetto per l’effettiva incidenza delle attività rieducative svolte dalla struttura carceraria.

Qualora, però, il trattamento individuale sia mancato e non risulti il rifiuto del detenuto di sottoporvisi o di sottrarsi, comunque, ad altre iniziative di recupero, è del tutto logico utilizzare, si è osservato ancora da parte di questa Corte, altri elementi di giudizio, tra i quali primaria rilevanza va attribuita al comportamento all’interno dell’istituto penitenziario, nel quale ordinariamente si riflettono le tendenze positive o negative del recluso, che può e deve, pertanto, costituire una prima base di valutazione, eventualmente integrata da elementi ulteriori, se disponibili (tra le altre, Sez. 1, n. 2567 del 28/05/1993, dep. 19/07/1993, Scozzare, Rv. 195663; Sez. 1, n. 73 del 11/01/1994, dep. 22/02/1994, P.M. in proc. Caruso, Rv. 196559; Sez. 1, n. 3109 del 22/05/1995, dep. 01/07/1995, P.G. in proc. Krumball, Rv. 201956).

2.1. La valutazione della regolarità della condotta carceraria del detenuto non deve, tuttavia, procedere tenendo conto solo del comportamento rispettoso di quanto imposto dal regolamento carcerario, atteso che un comportamento dovuto del detenuto non è idoneo di per sè a dimostrare la partecipazione all’opera di rieducazione (Sez. 1, n. 73 del 11/01/1994, dep. 22/02/1994, P.M. in proc. Caruso, Rv. 196559; Sez. 1, n. 3003 del 17/05/1995, dep. 22/06/1995, Pane, Rv. 201731), occorrendo, invece la prova di una fattiva e convinta adesione del medesimo alla detta opera (Sez. 1, n. 29352 del 21/06/2001, dep. 19/07/2001, Carbonaro G., Rv. 219478; da ultimo, Sez. 1, n. 2699 del 10/12/2010, dep. 26/01/2011, Bonalume, non massimata) Nè l’infrazione al regolamento carcerario può essere valutata, al fine di formulare prognosi infausta sulla capacità del condannato di prestare certa e sincera adesione alle finalità del trattamento rieducativo, solo se l’infrazione sia stata contestata ritualmente e sia sfociata in una sanzione disciplinare.

Infatti, ai fini del rigetto della liberazione anticipata, è ritenuta del tutto legittima la valutazione del contenuto di un rapporto disciplinare, anche se nullo per omessa contestazione dell’infrazione o non sfociato validamente in una sanzione disciplinare, in quanto le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente "come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo" (Sez. 1, n. 6615 del 15/12/1995, dep. 20/02/1996, Sorrentino, Rv. 204343; Sez. 1, n. 16986 del 28/11/2002, Fedele, Rv. 224792.; Sez. 1, n. 13013 del 16/12/2008, dep. 25/03/2009, Bellocco, Rv. 243541).

Del pari, anche i fatti costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato possono essere valutati per stabilire se lo stesso sia meritevole di beneficio penitenziario, prescindendo dal definitivo accertamento giudiziario della responsabilità penale (Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999, dep. 29/12/1999, Saponaro, Rv. 215125).

3. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto di potere concedere, in accoglimento del reclamo proposto dal condannato, i duecentosettanta giorni di liberazione anticipata richiesti, affermando che non solo l’ordinanza del 20 febbraio 2008, che aveva rigettato la proposta di revoca dell’affidamento terapeutico pur in presenza di alcune condotte ritenute in violazione delle prescrizioni, aveva espresso un giudizio complessivamente positivo sull’andamento della misura, in considerazione della non segnalata ricaduta del condannato nell’uso di sostanze stupefacenti e della regolarizzazione complessiva della sua posizione anche in rapporto all’osservanza delle prescrizioni e del programma terapeutico, ma anche l’ordinanza del 16 luglio 2009, che aveva disposto la revoca dell’indicato affidamento, aveva ritenuto validamente espiata la pena per il periodo compreso tra il 11 maggio 2005 e il 12 febbraio 2009, e ha aggiunto di non poter prendere in considerazione la circostanza relativa alla pendenza, a carico del G., del procedimento penale, per i fatti commessi il (OMISSIS), per non essere stato lo stesso condannato in via definitiva in sede penale, e per essere stata la condotta già sanzionata con la revoca della misura alternativa.

In tal modo, il Tribunale non si è adeguato ai suddetti principi, ritenuti condivisibili da questo Collegio, omettendo di valutare, come avrebbe dovuto, i dati fattuali emersi, neppure contestati nella loro materialità, emergenti dalle note acquisite in rapporto alla correttezza o meno della condotta del ricorrente e alla sua partecipazione o meno alle finalità del trattamento rieducativo.

Nè nell’ordinanza impugnata, che si è soffermata sull’assenza del dato formale dell’accertamento della responsabilità penale, vi è alcun riferimento alla valutazione in concreto della condotta carceraria. Non risulta, infatti, verificato se effettivamente nel comportamento tenuto dall’interessato siano comunque rinvenibili elementi, tratti da specifiche condotte intramurarie o dai rapporti con gli operatori dei servizi e il personale dell’area educativa, sintomatici dell’evoluzione della personalità dello stesso verso modelli socialmente validi, nè è rinvenibile una motivazione congrua e logica in ordine allo sviluppo e ai risultati del trattamento individuale.

4. Il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano, che procederà a nuovo esame tenendo presenti i rilievi sopra formulati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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