Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-01-2011) 24-06-2011, n. 25386 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza 30/6/2010, decidendo in sede di riesame ex artt. 322 e 324 cod. proc. pen., confermava il decreto di sequestro preventivo adottato, il precedente 31 maggio, dal Gip dello stesso Tribunale ed avente ad oggetto alcuni locali dell’ambulatorio dentistico sito in (OMISSIS) – e di proprietà di P.G., indagato in ordine al reato di cui all’art. 348 cod. pen., perchè, pur privo di titolo abilitante, era stato sorpreso dai Carabinieri nel mentre praticava cure odontoiatriche su alcuni pazienti.

Il Tribunale sottolineava che il fumus comissi delicti era conclamato dalla sorpresa dell’indagato in flagranza di reato e che la disponibilità dei locali dell’ambulatorio e delle attrezzature ivi esistenti poteva agevolare la protrazione dell’attività illecita.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il P. e ha lamentato:

1) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 321 c.p.p., comma 1, sotto il profilo che il disposto sequestro aveva coinvolto anche attrezzature da lui non utilizzate e penalizzava comunque l’attività di ben quattro odontoiatri che pure operavano legittimamente all’interno della struttura; non si era, inoltre, considerato che anche il fumus non poteva darsi per scontato, essendosi egli limitato, per pura cortesia, a favorire un parente, per cementargli le faccette di un dente; 2) vizio di motivazione sulla funzione preventiva del sequestro.

3. Il ricorso, ai limiti dell’ammissibilità, non è fondato e deve essere rigettato. L’ordinanza impugnata fa buon governo della legge penale e riposa un apparato argomentativo che, in maniera adeguata e logica, da conto delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.

L’abusivo esercizio della professione di odontoiatra da parte del P., privo del prescritto titolo di abilitazione, è stato direttamente constatato dai Carabinieri del NAS. Considerato che l’indagato praticava tale illegittima attività all’interno della struttura di cui era titolare, non è possibile operare una distinzione, al fine di verificare la legittimità del vincolo d’indisponibilità imposto, tra le attrezzature che il predetto utilizzava al momento della sorpresa in flagranza di reato e le altre esistenti nei locali sottoposti a sequestro, essendo tutte potenzialmente e concretamente utilizzabili. Nè può avere rilievo il fatto che nell’ambulatorio dentistico di cui il P. era titolare lavoravano anche altri soggetti regolarmente abilitati all’esercizio della professione di odontoiatra: la cautela reale adottata mira a scongiurare, come sottolineato dall’ordinanza in verifica, la protrazione dell’abusiva attività proprio da parte del titolare della struttura. Gli argomenti sviluppati in ricorso al riguardo, risolvendosi in censure alla motivazione del provvedimento impugnato, non possono trovare spazio in questa sede, considerato che il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ( art. 325 cod. proc. pen.).

4. Al rigetto del ricorso consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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