Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-01-2011) 24-06-2011, n. 25385 Falsità ideologica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Gip del Tribunale di Massa, con ordinanza 2/7/2010, disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A.M., indagato in ordine ai reati di turbata libertà degli incanti (capo 24), di falso ideologico (capo 26) e di corruzione propria aggravata (capo 25), per avere concorso nel "pilotare" la gara relativa all’appalto dei lavori di sistemazione dell’area verde all’interno della Casa di Reclusione di Massa e nella falsa indicazione della data apposta sul verbale di consegna dei detti lavori, nonchè per avere realizzato gratuitamente lavori nel giardino dell’abitazione privata di I.S., direttore della detta Casa di reclusione, il quale poneva in essere, come contropartita, atti contrari ai propri doveri d’ufficio, finalizzati a favorire l’ A..

2. Il Tribunale del riesame di Genova, con ordinanza 23/7/2010, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod proc. pen., revocava la misura cautelare con riferimento ai reati di cui agli artt. 353 e 479 cod pen. (capi 24 e 26), ritenendo gli stessi non assistiti da un sufficiente quadro di gravita indiziaria, e sostituiva la cautela in atto con quella meno rigorosa (e ritenuta adeguata) dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al residuo reato di corruzione propria aggravata (capo 25), per il quale riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, lamentando il vizio di motivazione della pronuncia di riesame nella parte in cui aveva ritenuto la insussistenza dei gravi indizi per le ipotesi delittuose di cui agli artt. 353 e 479 cod. pen. ed aveva sostituito, in relazione al delitto di corruzione aggravata, la custodia in carcere con la cautela di cui all’art. 282 cod. proc. pen..

4. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

L’ordinanza impugnata, nel ricostruire, sulla base delle complessive emergenze procedimentali di rilevo, la vicenda processuale per la parte che qui interessa, da conto, con motivazione in fatto adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.

La valutazione espressa dal Giudice del riesame in ordine all’ipotizzato reato di cui all’art. 353 cod. pen., incisiva nelle argomentazioni sostanziali che la sorreggono, non è posta in crisi dai rilievi formulati dal P.M. ricorrente, che suggestivamente evoca i rapporti personali tra l’ A. e il coindagato I. S., direttore della Casa di Reclusione di Massa (il primo aveva eseguito lavori presso l’abitazione del secondo), rapporti risalenti ad epoca anteriore all’affidamento dei lavori di sistemazione dell’area verde del carcere al primo, per inferirne che tale situazione sarebbe sintomatica di una sorta di commistione tra interessi di natura privata e gestione della cosa pubblica, fino a determinare l’alterazione della regolarità della gara d’appalto, nella chiara prospettiva di favorire l’ A.. Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente al riguardo, in quanto assolutamente distoniche rispetto al thema probandum, non incidono sulla valenza del discorso giustificativo della pronuncia di riesame: nulla di specifico è evidenziato sulla turbata libertà della gara, che non può essere desunta, in via presuntiva, dalla circostanza che tra l’indagato e lo I. erano intercorsi anche rapporti di natura privata o dagli altri elementi – asintomatici – richiamati dal ricorrente (consegna a mano dell’offerta da parte dell’ A., disciplinare della gara rinvenuto nel computer del R., esiti delle intercettazioni aventi ad oggetto informazioni su una non meglio identificata gara, che si sarebbe dovuta svolgere nell’anno 2009 e che nulla aveva a che vedere con quella incriminata).

Anche in relazione al reato di falso ideologico, l’interpretazione che del fatto offre l’ordinanza in verifica (pg. 31) non è manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, a qualunque censura di legittimità.

Il Giudice del riesame, infine, con riferimento al residuo reato di corruzione, per il quale ritiene sussistenti i gravi indizi, giustifica, tenendo conto anche della personalità dell’indagato, l’adeguatezza della misura applicata in sostituzione di quella originariamente adottata. Sul punto, al di là della mera enunciazione fatta nella parte iniziale del ricorso, non v’è alcuna doglianza specifica.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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