Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-01-2011) 24-06-2011, n. 25384 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Genova, con ordinanza 4/8/2010, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., annullava la misura cautelare degli arresti domiciliari adottata, il precedente 2 luglio, dal Gip del Tribunale di Massa nei confronti di R.M.C., indagato per concorso nel reato di turbata libertà degli incanti (capo 24), con riferimento alla gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori di sistemazione dell’area verde della Casa di Reclusione di Massa, e disponeva l’immediata liberazione del predetto.

Il Giudice del riesame evidenziava che alla gara d’appalto, indetta il 27/3/2008, erano state invitate cinque ditte, facenti capo a A.M., ad G.A., al R., a M.R. e ai fratelli En. e Ma.Ma.; i lavori erano stati affidati all’ A., che aveva formulato l’offerta più vantaggiosa; alla concreta esecuzione dei lavori, però, avevano partecipato anche il R. e il M. e le piante utilizzate per la sistemazione dell’area verde erano state fomite dai fratelli Ma.. Riteneva che tali elementi, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza genetica, non erano indicativi di un’illecita intesa tra i vari imprenditori invitati alla gara, per turbarne l’espletamento nella prospettiva di ripartire tra loro i relativi profitti. Con particolare riferimento alla posizione del R., il Tribunale del riesame sottolineava che la collaborazione del predetto con l’ A. nell’esecuzione dei lavori di cui si discute non era indicativa di una procedura "pilotata" per l’aggiudicazione dell’appalto, ma era ben spiegabile col rapporto di amicizia esistente tra i due, essendo stato il secondo allievo del primo.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, deducendo il vizio di motivazione sotto più profili: a) non si era tenuto conto della memoria da lui depositata in udienza; b) non si era tenuto conto dei pregressi rapporti personali intercorsi tra il R., l’ A. e il direttore della Casa di Reclusione di Massa, I.S.; c) i lavori eseguiti presso l’abitazione di quest’ultimo dall’ A. e dal R. non risultavano essere stati pagati;

d) non si era tenuto conto che nel computer del R. era stato rinvenuto il disciplinare di gara relativo ai lavori da eseguire presso la Casa di Reclusione; e) l’offerta dell’ A. di partecipazione alla gara era stata consegnata a mano e non aveva alcuna data certa; f) non si era tenuto conto degli esiti di alcune intercettazioni telefoniche effettuate nel corso del 2009, dalle quali era emerso che il R. aveva chiesto informazioni allo I. su una futura e non meglio identificata gara.

3. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

L’ordinanza impugnata, tenendo conto delle complessive emergenze procedimentali e dando espressamente atto di avere preso in considerazione anche la memoria depositata dall’Organo d’accusa, da conto, con motivazione in fatto adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.

La valutazione espressa dal Giudice del riesame, pur sintetica ma incisiva, non è posta in crisi dai rilievi formulati dal P.M. ricorrente, che suggestivamente evoca le circostanze di fatto innanzi esposte, per inferirne sostanzialmente che i rapporti personali e confidenziali che legavano l’indagato all’ A. e allo I. sarebbero sintomatici dell’illecita intesa intercorsa tra i predetti e altri per "pilotare" la gara d’appalto. Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente, assolutamente distoniche rispetto al thema probandum, non incidono sulla valenza del discorso giustificativo della pronuncia di riesame.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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