Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Motivi della decisione
I tre motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ”VIOLAZIONE DELL’ART. 2050 C.C. IN RELAZIONE ALL’ART. 3,5 DEL C.P.C."
esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. Il giudice di seconde cure, pur ravvisando nel caso di specie l’esercizio di attività pericolosa, nel senso che è tale quella che si concretizza alla guida di una perforatrice, soggetta a scarti improvvisi e addirittura incontrollabili, "costituendo pericolo per le persone", pur accertando e dichiarando la "presunzione di responsabilità", arriva peraltro, con argomentazioni del tutto incomprensibili che stravolgono la normativa dell’Art. 2050 C.C., addirittura a sentenziare che "il comportamento colposo del danneggialo è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la condotta del guidatore danneggiale e il danno", atteso che, è sempre il Giudicante che "motiva", "il limite della responsabilità per 1′ esercizio dell’attività pericolosa, risiede nell’intervento di un fattore esterno". La decisione della Suprema Corte (Cass. 24 novembre 2003, n. 17851) esclude in maniera categorica la motivazione del Giudice di seconde cure, perché il fatto del terzo o dello stesso danneggiato (che peraltro nel nostro caso, ad un attento esame della istruttoria non si ravvisa affatto) può avere effetto liberatorio solo quando nell’ambito del rapporto di causalità materiale esso abbia operato in modo tale da rendere, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita detta attività, non quando abbia semplicemente concorso alla produzione del danno. Nel caso in questione non vi è la dimostrazione che il conducente della perforatrice abbia adottato tutte le misure idonee il danno; non basta la prova negativa di non aver commesso nessuna violazione di legge ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l’evento dannoso (Cassazione 4 giugno 1998 n. 5484). Il conduttore della perforatrice, pur essendosi accorto della presenza del danneggiato, pur avendo parlato e conferito con lo stesso, ha continuato a manovrare il pericoloso mezzo, invece di fermarsi immediatamente e riprendere il suo lavoro dopo l’allontanamento constatato del danneggiato.
Con il secondo motivo X denuncia " VIOLAZIONE DELL’ART. 1227 cc, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 C.P.C. N.3,5" proponendo censure da sintetizzare come segue. Il Giudice di Corte d’Appello ha sostenuto che nella fattispecie non è applicabile l’art. 1227/1 poiché non è emersa a carico del guidatore della perforatrice nessuna colpa. Ma ben poteva il Giudice, sulla scorta dell’istruttoria, applicare quantomeno il concorso di colpa (Cass. 7 aprile 1954 n. 10829. Nel nostro caso, proprio a vedere le cose in modo diverso da quello reale, tutt’al più si sarebbe potuto ravvisare una colpa lieve del danneggiato (peraltro assorbita dalla colpa grave del guidatore).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia " VIOLAZIONE DEGLI ART. 115 E 116 CPC, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 CPC e N. 3,5." esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. Le prove provano la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. Il Giudice dell’appello è incorso nell’errore di non aver proceduto all’esame complessivo e globale delle prove, soffermandosi soltanto su determinate esternazioni estrapolate dal complesso della deposizione resa, non valutando affatto altre e decisive ulteriori deposizioni, talché la evidente responsabilità del conducente del mezzo pericoloso viene superata da un esame incompleto e frammentario.
Il ricorso non può essere accolto.
Infatti la Corte di merito ha esposto una motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.
In particolare va rilevato quanto segue: -A) detto Giudice ha adeguatamente esaminato le risultanze di causa circa gli eventi che hanno preceduto il verificarsi delle lesioni in questione, senza incorrere in vizi logici o giuridici; -B) quando ha affermato (a pag. 9 della sentenza) che nella fattispecie "…il comportamento colposo del danneggiato è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del guidatore danneggiarne e il danno.." ha correttamente applicato la Giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 5839 del 13/03/2007: "Con riguardo all’esercizio di attività pericolosa, qual è quella svolta dal gestore di impianto di scivolo veloce in sottostante piscina, anche nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea -secondo l’apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione – a causare da sola l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso"), – C) le residue censure debbono ritenersi (prima ancora che privo di pregio dato che si è di fronte a tipiche valutazioni di merito della Corte, che si sottraggono al sindacato di legittimità in quanto immuni dai vizi denunciati) inammissibili in quanto, al di là della loro formale prospettazione, in realtà si basano semplicemente su una diversa valutazione delle risultanze processuali (cfr Cass. n. 9234 del 20/04/2006; Sentenza n. 1754 del 26/01/2007; Sentenza n. 5066 del 05/03/2007, Cass. Sentenza n. 15489 del 11/07/2007; Cass. Sentenza n. 17477 del 09/08/2007; Sentenza n. 18119 del 02/07/2008; Cass. Sentenza n. 42 del 07/01/2009).
Non rimane dunque che respingere il ricorso.
Il controricorso va dichiarato inammissibile in quanto non risulta ritualmente notificato. Non si deve pertanto provvedere sulle spese del giudizio di cassazione (non sembra inutile precisare che, in assenza di tale inammissibilità, vi sarebbero stati giusti motivi per compensare le spese di detto giudizio).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara inammissibile il controricorso; nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.