Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-07-2011, n. 3948 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Presidenza del Consiglio dei Ministri lamenta l’erroneità della sentenza che ha annullato il diniego di erogazione del il contributo per un totale di Euro 14.149,25 per la riparazione funzionale di un immobile danneggiato dall’alluvione del gennaio 2003, a cagione della mancata produzione del DURC dell’impresa esecutrice dei lavori.

L’appello è fondato per l’assorbente rilevanza del secondo motivo con cui si assume l’obbligatorietà del DURC nell’ambito dei rapporti privati.

Esattamente la Difesa Erariale censura l’erroneità della decisione del TAR in quanto:

– è inesatto come affermato da primo giudice che il D.lgs. 276\03 si limiti ".. a correggere le previsioni del decreto in materia di sicurezza nei cantieri temporanei per tutelare i lavoratori dipendenti, ma ciò non è in contrasto con quanto sostenuto dalla ricorrente circa l’obbligatorietà del DURC per le imprese che avessero alle dipendenze lavoratori subordinati. La circolare 3144105 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è assolutamente esplicita sul punto così come la coeva nota 2988 del 5.12.05 dell’INPS".

Al contrario, al tempo del procedimento de quo la necessità del DURC per tutti i lavori edili pubblici e privati derivava dal disposto dell’art.3 comma 8 lett. b ter del(l’oggi abrogato) d.lgs. 14 agosto 1996 n. 494, come modificato dall’art 20 d.lg. 6 ottobre 2004 n. 251 (attualmente trasfuso all’art. 90 del Dlgs n. 81/2008).

La predetta novella ha sostituito la lettera bter), prevedendo che il committente "… trasmette all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e bbis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo".

In tale direzione, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal TAR, la attestazione della regolarità contributiva non è prevista solamente in tema di appalti pubblici ma anche per i committenti privati.

Come si ricavava agevolmente dalla cit. lett. b) dell’art. 2 del cirt. D.lgs. n. 494 non vi è alcuna distinzione tra appalti privati ed appalti pubblici come indirettamente dimostra la specifica che, al secondo capoverso nel punto in cui precisa che in "..caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento…".

In sostanza qualunque sia il committente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire (ed oggi della SCIA), deve trasmettere il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente al certificato di regolarità contributiva e, in caso di variazione, anche della nuova impresa esecutrice dei lavori.

Nella presente fattispecie l’istanza di contributo era stata presentata il 27.1.2005, e l’appellato aveva presentato la D.I.A. in data 30.5.2005, per cui non vi sono dubbi sull’applicazione ratione temporis della norma citata al caso di specie.

Il ricorso va pertanto accolto ed in conseguenza deve essere pronunciato l’annullamento della sentenza appellata.

Le spese del doppio grado possono tuttavia essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:

– 1. Accoglie sul ricorso, come in epigrafe proposto e per l’effetto annulla la sentenza di cui in epigrafe.

– 2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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