Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-07-2011, n. 3947 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. Quanto al primo profilo erroneamente il ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza che sarebbe stata illegittimamente assunta sulla base di un documento prodotto dal Ministero senza il rispetto del termine perentoriamente fissato con l’ordinanza n. 1366/2000.

L’ottavo comma dell’articolo 55 de c.p.a. consente infatti al Collegio di autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti con consegna di copie alle altre parti fino all’inizio della discussione.

– 2. Quanto al lamentato difetto di motivazione in violazione dell’articolo 3 della legge n. 241/1990, si osserva quanto segue.

L’appellante lamenta che il giudizio di non idoneità sarebbe stato assunto sulla base di una valutazione discrezionale generica e vaga, in assenza di una qualsiasi menomazione o affezioni dell’apparato psicofisico come invece richiesto dal decreto ministeriale n. 114/2000: al contrario si ricorda che l’arruolamento richiede una particolare attitudine psicologica, ragionevolmente esigibile in relazione alle caratteristiche di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate, che ben può essere impedita anche da alterazioni di carattere non patologico(cfr. Consiglio Stato, sez. III, 11 febbraio 2010, n. 1918).

Nelle procedure di arruolamento di volontari in ferma prefissata, il colloquiointervista rappresenta infatti lo strumento di controllo e di verifica dei dati risultanti dai test svolti dal singolo candidato, per poter acquisire, sulla scorta del loro esame, tutte le informazioni utili per una valutazione complessiva della sua personalità, desumibili da una relazione interpersonale che dia modo al candidato di meglio esporre le proprie caratteristiche personali (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2117);

Nella sostanza, poi, l’appellante afferma che il referto psichiatrico conterrebbe un accertamento del tutto superficiale, privo di riferimento a parametri e valutazioni tecniche.

Al contrario, per un aspirante volontario carabiniere, i chiari riferimenti fatti nel referto psichiatrico alla titubanza, alla loquela povera e superficiale, all’ansia, alla fragilità, alla "difficoltà a contenere l’emotività", alla "vulnerabilità psichica più evidenti condizioni di stress", appaiono sul piano della logica e della comune esperienza, del tutto sufficienti a giustificare un giudizio di idoneità.

Infine nessun rilievo giuridico possono avere le perizie di parte in quanto la valutazione effettuata dall’amministrazione militare in ordine all’accertamento dei requisiti attitudinali per l’arruolamento (nella specie, di un carabiniere), essendo espressione di un apprezzamento tecnico discrezionale insindacabile in sede di legittimità, non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni di parte in quanto le Commissioni Mediche sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5842).

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Sussistono sufficienti ragioni, in relazione alla natura sociale del presente contendere, per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

– 1. Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto

– 2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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