Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-11-2011, n. 23580 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.V., R.R. e M.F., medici specializzati nel periodo compreso tra l’emanazione della direttiva 82/76/CEE e la promulgazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, propongono ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato gli appelli riuniti proposti da esse e numerosi altri medici avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva respinto la loro domanda di condanna del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle previdenze previste dalla normativa comunitaria in favore dei medici che seguivano corsi di specializzazione, ritenendo prescritto il relativo diritto.

Altro ricorso avverso la medesima sentenza, in base a tre motivi illustrati da successiva memoria, è proposto da B.A. e altri trentotto.

Gli intimati resistono con controricorso al secondo ricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.. Il ricorso della C. ed altri, notificato il 24/11/09, assume la veste di ricorso principale, rispetto al quale il ricorso della B. ed altri si configura come incidentale.

2.- I due ricorsi dei medici vertono sui temi della prescrivibilità del diritto in caso di inadempimento dello Stato membro all’obbligo di recepire una direttiva, della durata della prescrizione e della individuazione del dies a quo della prescrizione.

2.1.- Al riguardo questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n, 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione (Cass., SSUU, 17 aprile 2009 n. 9147), Successivamente, quanto alla individuazione del dies a quo, questa Corte ha affermato che il termine di prescrizione comincia a decorrere il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, in quanto soltanto da tale data i soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991 hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento della normativa europea (Cass. 17 maggio 2011 n. 10813).

Alla luce di tali principi, il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno per la tardiva ed incompleta trasposizione della direttiva non era estinto alla data della citazione (3 settembre 2001).

3. I ricorsi dei medici vanno pertanto accolti, nei termini che precedono, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato dell’Avvocatura, proposto, nei soli confronti dei ricorrenti incidentali B. ed altri, e non anche nei confronti dei ricorrenti principali, oltre un anno dopo il deposito della sentenza e quando era scaduto il termine di cui all’art. 371 cod. proc. civ., rispetto al ricorso principale.

4.- La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sub 2.1.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, accoglie i ricorsi dei medici, nei termini di cui in motivazione, e dichiara inammissibile l’incidentale dell’Avvocatura, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

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