Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-07-2011, n. 3942 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 4777 del 2004, il Comune di Caserta propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, n. 3244 del 29 marzo 2004 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da F. B. per l’annullamento: a) della deliberazione del Comune di Caserta n. 59 del 14.5.2003 avente ad oggetto "riqualificazione aree urbane e frazioni- creazione di un parco a verde attrezzato a via Pasquale Amato in Caserta", mai comunicata né notificata, ed i cui estremi sono stati riconosciuti dal ricorrente solo in data 26.5.2003, perché richiamati dall’atto sub b); b)del provvedimento del Comune di Caserta, a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, prot. 29960 del 23.5.2003, notificato al ricorrente in data 26.5.2003; c) per quanto possa occorrere, del provvedimento del Comune di Caserta, a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, prot. n. 29341del 22.5.2003, conosciuto successivamente; d) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente; nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi in forma specifica da quantificarsi in corso di causa, con consequenziale condanna al pagamento.

Dinanzi al giudice di prime cure, il ricorrente F. B. premetteva che, in data 3.5.2000, aveva chiesto al Comune di Caserta il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un piccolo fabbricato su un suolo di sua proprietà, fondo classificato come "B" di espansione del P.R.G.

In seguito al silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sulla sua richiesta, l’istante richiedeva l’intervento sostitutivo della Regione che, tramite commissario ad acta, gli rilasciava, in data 15.11.2002 la concessione edilizia n. 253.

In data 16.5.2003, il dottor Bove comunicava al Comune di Caserta la data di inizio dei lavori, oltre al nominativo del direttore degli stessi, allegando altresì il progetto energetico delle opere; senonchè, dopo pochi giorni, con atto del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Caserta n. 29341 del 22.5.2003, egli veniva informato che era stato avviato un procedimento volto all’annullamento della concessione edilizia rilasciata in suo favore, con conseguente inibitoria di prosecuzione dei lavori, atto a cui faceva seguito un’altra comunicazione del 22.5.2003 – notificata il 26.5.2003 – sempre a firma del medesimo Dirigente, di sospensione dei lavori e di comunicazione di avvio di un procedimento volto alla declaratoria di decadenza del sunnominato provvedimento concessorio; con tale ultima comunicazione il dottor Bove apprendeva dell’avvenuta adozione, in data 14.5.2003, di una deliberazione del Consiglio Comunale di Caserta con cui era stato approvato un progetto di riqualificazione di aree urbane, tramite la creazione di un parco a verde attrezzato ricadente proprio sull’area di sua proprietà relativa all’intervento edificatorio oggetto della concessione edilizia n. 253 del 15.11.2002.

Avverso le due note dirigenziali, nonché contro la deliberazione del Consiglio Comunale di Caserta n. 59 del 14.5.2003, proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, avanzando altresì domanda di risarcimento dei danni.

Costituitosi il Comune di Caserta e con l’intervento ad opponendum del C. S., del C. Santa Rita e del C. F., il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, in relazione alle carenze procedimentali nell’adozione delle delibera principalmente gravata.

Contestando le statuizioni del primo giudice, il Comune appellante evidenzia la correttezza del proprio comportamento, censurando la ricostruzione operata in fatto ed in diritto nella sentenza impugnata.

Nel giudizio di appello, si è costituito F. B., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 30 luglio 2004, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 3567/2004.

Alla pubblica udienza del 3 maggio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Con il primo motivo di diritto, la sentenza viene censurata per la non corretta applicazione del principio partecipativo di cui all’art. 7 della legge sul procedimento; erroneità, illogicità e insufficienza della motivazione; error in iudicando. In dettaglio, il Comune afferma che, trattandosi dell’approvazione unicamente di un progetto preliminare, ciò non avrebbe imposto l’adozione dei meccanismi partecipativi su cui si è fondato il T.A.R. per giustificare l’accoglimento del ricorso.

2.1. – La censura non può essere condivisa.

Occorre in primo luogo osservare come la delibera de qua sia stata posta a base dei provvedimenti ulteriori con cui il Comune di Caserta ha agito sulla concessione edilizia rilasciata, dapprima avviando un procedimento volto all’annullamento della concessione edilizia rilasciata e poi imponendo la sospensione dei lavori unitamente all’avvio di un procedimento volto alla declaratoria di decadenza del sunnominato provvedimento concessorio, e ciò sulla scorta della asserita natura di dichiarazione implicita di pubblica utilità del progetto.

Sulla scorta di tale rilievo, e quindi sulla base dell’osservazione che l’atto gravato abbia avuto conseguenze direttamente lesive sulla posizione soggettiva dell’originario ricorrente, vengono poste in secondo piano le considerazione in merito al momento in cui la partecipazione procedimentale andava garantita, dovendosi privilegiare il dato oggettivo dell’assoggettamento del privato ad un provvedimento incisivo nella propria sfera giuridica al quale lo stesso non ha potuto prendere parte.

Tali motivi inducono a considerare corretta la valutazione del giudice di prime cure che, a sostegno del proprio assunto, ha evocato il principio partecipativo come desumibile dalla sentenza della Adunanza plenaria 1415 settembre 1999 n. 14, oramai ius receptum, che impone la rituale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art 7 della legge 7.8.1990 n. 241 anche nel caso di dichiarazione implicita di pubblica utilità di un’opera.

Nel caso di specie, dagli atti allegati è provato che il ricorrente, proprietario dell’area individuata come quella su cui sarebbe stato realizzato il parco, non era stato destinatario della prescritta comunicazione, e tale elemento appare ancora più rilevante ove si tenga presente la posizione differenziata del privato, in quanto il provvedimento andava ad incidere in una area di proprietà con acclarata vocazione edificatoria del fondo de quo ed addirittura dopo l’avvenuto rilascio di una concessione edilizia.

3. – Con il secondo motivo di diritto, viene criticata l’affermazione sulla carenza di motivazione ed inadeguatezza dell’istruttoria condotta per l’emanazione della delibera gravata; error in iudicando; insufficienza della motivazione. In concreto, si sottolinea che, trattandosi della realizzazione di un’opera pubblica, l’apporto del privato non avrebbe potuto offrire elementi nuovi in relazione all’istruttoria o alla motivazione della deliberazione.

3.1. – L’assunto va decisamente respinto.

La tesi proposta, quella della rilevanza degli apporti del privato ai soli fini della scelta finale e definitiva del progetto, mettono in ombra la ragione stessa della partecipazione, che è in grado non solo di introdurre ragioni a modifica dell’ipotesi costruttiva dell’amministrazione, ma può anche nei casi di maggior rilievo indurre addirittura a desistere dalla stessa realizzazione.

La mancata partecipazione del ricorrente al procedimento di formazione dell’atto, atto che presupponeva comunque scelte discrezionali in ordine alle quali egli ben avrebbe potuto apportare il proprio contributo, è ipso facto elemento probante l’insufficiente acquisizione di elementi di valutazione.

4. – Con il terzo motivo di diritto, si evidenzia l’erroneità della sentenza per non aver valutato l’illegittimità della stessa delibera n. 59 per aver attestato la natura di dichiarazione di pubblica utilità senza che ne esistessero i presupposti.

4.1. – La doglianza non può essere accolta.

La circostanza che la delibera sia illegittima anche sotto questo ulteriore punto di vista non è certo elemento idoneo a far censurare le motivazioni della sentenza, che proprio sulla non correttezza di tale delibera si è fondata, ma anzi introduce ulteriori elementi a sostegno della decisione gravata.

Proprio la circostanza che la delibera de qua abbia inciso effettivamente sulla posizione della parte ricorrente in primo grado, come sopra già esaminato, è l’elemento su cui si fonda la assodata necessità del rispetto delle garanzie procedimentali.

5. – Con il quarto motivo di doglianza, si censura l’intervenuto annullamento delle delibere consequenziali, con cui il Comune è intervenuto sull’attività edilizia in corso. Si evidenzia come le stesse mirassero solo a sospendere l’attività in attesa dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo.

5.1. – La censura va respinta.

Come è evidente dalla disamina della questione, i provvedimenti parimenti annullati erano di natura strettamente consequenziale all’approvazione del progetto de qua e, contestualmente, non hanno alcuna ulteriore ragione di permanere nell’universo giuridico una volta che ne è stato eliminato il presupposto fondante.

Correttamente quindi il giudice di prime cure li ha annullati.

6. – L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 4777 del 2004;

2. Condanna il Comune di Caserta a rifondere a F. B. le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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