Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-07-2011, n. 3936 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il TAR Campania, Napoli, Sez. V, con sentenza n. 2188 del 2010, ha accolto parzialmente il ricorso degli attuali appellati, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione appellante sulla diffida a provvedere alla bonifica di un sito denominato "ex porcilaia", asseritamente di proprietà dei ricorrenti di primo grado;

Rilevato che questa Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 3664 del 2010, ha respinto l’appello cautelare interposto dall’Amministrazione, sottolineando la circostanza che la P.A. deve determinarsi a procedere alla bonifica, ovvero, in alternativa, deve indicare le ragioni ostative alla bonifica medesima con provvedimento espresso;

Rilevato che l’Amministrazione, dichiarando di ottemperare alla decisione del TAR, anche in relazione a quanto affermato da questa Sezione nella predetta ordinanza, ha emanato una determinazione che, ritenuta elusiva della precedente decisione, è stata invece annullata dallo stesso TAR Campania con sentenza, resa in forma semplificata, n. 1905 del 2011, su ricorso delle medesime parti, odierne parti appellate;

Ritenuto che al Collegio appare dirimente la questione relativa alla legittimazione ad agire dei ricorrenti in primo grado, che risulta ictu oculi carente, poiché i ricorrenti stessi dichiarano di agire in proprio e quali eredi dei soci deceduti della società Agricola s.r.l. ed in tale qualità si sono dichiarati proprietari dell’area sita in Comune di Torre del Greco, via Montagnelle, località ex porcilaio, individuata al Catasto Terreni al Fg. 14, part. 118 e part. 119, area su cui dovrebbe avvenire la bonifica;

Rilevato che tale area è, invece, di proprietà della società Agricola s.r.l., come dimostrato dai documenti in atti (visure immobiliari, docc. nn. 5, 6 e 7 allegati all’atto di appello del Comune);

Ritenuto, infatti, che i soci di società di capitali, come nella specie, non sono legittimati ad agire in giudizio contro atti che ledono interessi della società, poiché la società è soggetto distinto dai soci e ha la disponibilità esclusiva delle posizioni giuridiche che ad essa fanno capo;

Ritenuto, pertanto, che l’appello deve essere accolto e, per conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado relativo alla sentenza impugnata n. 2188 del 2010 e improcedibile il ricorso di primo grado relativo alla sentenza impugnata n. 1905 del 2011;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, accoglie gli appelli e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado relativo alla sentenza impugnata n. 2188 del 2010 e improcedibile il ricorso di primo grado relativo alla sentenza impugnata n. 1905 del 2011.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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