Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-11-2011, n. 23574

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 18 ottobre 2004 il Giudice di pace di Milano rigettò la domanda proposta da W.H., che aveva chiesto la condanna della Bonvecchio Igino & Figlio S.n.c. e di Fondiaria Sai S.pA. al risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale.

Con sentenza in data 7 luglio 2008 il Tribunale di Milano rigettò il gravame del soccombente.

Il Tribunale osservò per quanto interessa: il sinistro era sicuramente avvenuto allorchè l’autovettura condotta dall’attore, nello spostarsi sulla linea di mezzeria per una manovra di svolta a sinistra, era stata urtata da un trattore a semirimorchio che sopraggiungeva da tergo; erano state rese versioni inconciliabili circa le modalità di esecuzione della manovra poichè secondo parte convenuta l’auto aveva dapprima rallentato e poi si era arrestata sulla destra, per muoversi improvvisamente e senza alcuna segnalazione proprio mentre il trattore la stava superando; l’attore non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda.

Avverso la suddetta sentenza il W. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi illustrati da successiva memoria.

Le intimate non hanno espletato attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Si premette che il ricorso de quo è soggetto, ratione temporis (avuto riguardo alla data di deposito della sentenza impugnata: 7 luglio 2008), alla disciplina del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c., successivamente abrogato.

Secondo questa norma i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e "virtuoso" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;

la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3.1 – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e/o art. 115 c.p.c. e/o art. 116 c.p.c., e contraddittoria e insufficiente motivazione in relazione alle risultanze istruttorie.

Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "decisum" adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006).

Il difetto di insufficienza della motivazione configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

La motivazione del Tribunale può non essere condivisa, ma chiarisce la ratio decidendi che ha indotto il giudice d’appello alla decisione contestata.

Le argomentazioni addotte a sostegno della censura peccano di genericità, implicano nuovi apprezzamenti di fatto, manca il momento di sintesi relativo al vizio di motivazione e il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto, fondato sulle norme indicate, che sia al tempo stesso decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata, ma sottopone alla Corte problematiche di carattere valutativo.

3.2 – il secondo motivo adduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., e/o contraddittoria e insufficiente motivazione in relazione alla efficacia probatoria attribuita al verbale dei militi.

Sostanzialmente si assume che il Tribunale ha utilizzato il rapporto quale vero e proprio mezzo di prova per insinuare il dubbio circa la pacifica presenza, al momento e sul luogo del sinistro, dei passeggeri indotti dal W. come testimoni.

La censura non coglie nel segno perchè trascura l’effettiva ratio decidendi della sentenza. E’ vero che il Tribunale ha rilevato che nel rapporto non vi era menzione dei passeggeri e tuttavia ne ha poi valutato criticamente le deposizioni, confutandone l’attendibilità per ragioni strettamente intrinseche e che prescindono dal rapporto.

Ne risente il quesito finale (anche questa censura è priva del momento di sintesi afferente al vizio di motivazione) che prescinde totalmente dalla ratio decidendi della sentenza impugnata e, quindi, si rivela astratto.

3.3 – Il terzo motivo lamenta contraddittoria motivazione nella parte in cui viene confermata integralmente la sentenza di primo grado, pur rilevandone vizi di motivazione, che non provvede a sanare.

E’ pacifico che il giudice di appello può confermare la sentenza di primo grado anche adducendo ragioni decisorie diverse.

La censura risulta priva del momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione sia contraddittoria.

3.4 – Il quarto motivo ipotizza contraddittoria, insufficiente e illogica motivazione in relazione alla ricostruzione del sinistro.

Anche questa censura è inammissibile perchè non rispetta il disposto dell’art. 366 bis c.p.c.. D’altra parte essa postula una penetrante indagine di merito, attività preclusa al giudice di legittimità. 3.5 – Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e/o contraddittoria e illogica motivazione riguardo al giudizio comparativo di plausibilità delle diverse ricostruzioni del sinistro proposte dalle parti.

La violazione dell’art. 112 c.p.c. – che va fatta valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – si verifica allorchè nella decisione non vi sia corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Ma essa riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, e alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto.

Tuttavia, tale principio, così come quello del "tantum devolutum quantum appellatum" (artt. 434 e 437 c.p.c.), non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all’applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte (confronta, ex multis, Cass. n. 6757 del 2011).

Per ragioni di completezza si rileva che nessuno dei motivi di ricorso ha denunciato la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2. 4. – Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla spese.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
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