Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-05-2011) 27-06-2011, n. 25633 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 17.06.2010 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ex art. 310 c.p.p., rigettava l’appello proposti dal P.M. avverso l’ordinanza in data 28.07.2009 del Gip della stessa sede con la quale erano stati concessi gli arresti domiciliari a D.B. M. a carico del quale era già stata emessa, a seguito di rito abbreviato, sentenza di condanna a pena di anni 5 di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 1 per avere, in concorso con il cognato, posto in vendita una partita di armi da guerra. Rilevava invero detto Tribunale, così confermando le argomentazioni del Gip in proposito, come la pericolosità del predetto imputato doveva ritenersi essersi ridotta, in relazione all’esclusione dell’aggravate ex L. n. 203 del 1991, art. 7 ed al tempo di custodia cautelare carceraria sofferta, a quella data, di anni due.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica territoriale che motivava l’impugnazione deducendo: a) il tempo di custodia cautelare era elemento irrilevante ai fini della valutazione della adeguatezza della misura; b) il quadro cautelare, sotto il profilo della pericolosità dell’imputato, si era aggravato in esito alla sentenza di primo grado; c) le armi in questione, tra cui almeno sei kalashnikov, erano destinate alla ben nota faida di San Luca.

3. In data 12.05.2011 la difesa depositava memoria di replica con la quale tra l’altro si segnalava come in data 24.03.2011 il predetto imputato fosse stato scarcerato dalla Corte d’assise d’appello.

4. Il ricorso dell’Accusa, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. – E’ bensì vero, infatti, che -secondo consolidata giurisprudenza di legittimità – il mero dato del tempo trascorso dall’inizio della custodia cautelare non è elemento idoneo, in funzione della necessaria novità, a giustificare la modifica della misura custodiale. Peraltro nella presente vicenda processuale tale elemento (il tempo già sofferto in custodia carceraria) non è stato l’unico elemento valutato dal Tribunale (e prima ancora dal Gip), essendo stato considerato unitamente alla valutazione di minore pericolosità discendente dall’esclusione dell’aggravante, particolarmente significativa, di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. Il ricorso del Procuratore della Repubblica territoriale è dunque manifestamente infondato, sotto questo primo profilo, posto che ipotizza – contro verum – una motivazione dell’impugnata ordinanza basata solo sul mero decorso del tempo.

Il ricorso stesso è poi assolutamente generico nel proporre e sostenere un quadro indiziario aggravato dopo la sentenza di primo grado, senza in alcun modo specificare quali sarebbero gli elementi in fatto di più elevata pericolosità refluenti da tale prima condanna, e per nulla contrastando l’opposto assunto del Tribunale che rileva il contrario (e dunque un quadro di pericolosità affievolita) per la disposta esclusione dell’aggravante del metodo, o dell’agevolazione, mafiosa.

In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua prospettazione, e per altro verso anche generico, deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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