Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-05-2011) 27-06-2011, n. 25628

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma investito ex art. 309 c.p.p., della richiesta di riesame proposta dall’indagato B.I., ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che in data 2.9.2010 aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio commesso, in concorso con il connazionale A.F., ai danni di B.H..

Il Tribunale osservava che il B. era accusato per avere colpito con due pugni al volto la persona offesa, quindi accoltellata dal coindagato (mettendolo in pericolo di vita, come risultava da referti e dichiarazioni del medico), ed era stato riconosciuto in foto dalla vittima. Tutti i presenti avevano assunto un atteggiamento reticente sulla dinamica della vicenda e sulle sue ragioni, e tale comportamento faceva ritenere che si trattasse di un regolamento di conti tra bande criminali. Anche la vittima era stata evidentemente reticente allorchè aveva affermato che l’uomo che l’aveva colpito al volto non s’aspettava la reazione dell’amico. L’indagato dal suo canto neppure aveva spiegato per quale motivo aveva aggredito l’ H..

Nonostante l’incensuratezza del B., la estrema gravità del fatto e l’evidenziato contesto criminale in cui andava inserito rendevano manifesta la sussistenza di pericolosità non contenibile con misure gradate.

2. Ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del proprio difensore avvocato Diego Mongiò, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.

Con unico motivo denunzia violazione di legge ( dell’art. 309 c.p.p., comma 5 e dell’art. 110 c.p.) e vizi di motivazione sostenendo che la decisione del Tribunale del riesame era viziata perchè, nonostante l’eccezione difensiva sul punto, non era stata ad esso trasmessa la registrazione delle dichiarazioni della persona offesa. E tale registrazione era rilevante a fini difensivi "in quanto la circostanza che il B. aveva dichiarato che il prevenuto "non si aspettava la reazione dell’amico" era certamente meglio esplicitata nella registrazione e quindi costituiva "elemento sopravvenuto-" a favore dell’indagato (il documento nel quale la registrazione era stata trascritta era stato formato successivamente alla presentazione degli atti ai sensi dell’art. 291 c.p.p., parrebbe che il difensore dica che al Tribunale era stato trasmesso soltanto il verbale in forma riassuntiva).

Nel merito osserva quindi che l’affermazione secondo cui tutti i presenti erano stati reticenti era in contrasto con il fatto che la persona offesa aveva riconosciuto in foto l’indagato e l’accoltellatore; che la sostanziale obliterazione della circostanza che la vittima aveva scagionato il ricorrente non era sorretta da adeguata giustificazione; che nulla dimostrava un reale rapporto di amicizia tra l’accoltellatore e il ricorrente; che arbitrariamente il Tribunale aveva tratto elemento a carico dal fatto che il ricorrente non aveva inteso sottoporsi ad interrogatorio.

Motivi della decisione

1. Le doglianze relative a violazione di legge processuale si basano su assunti fattuali generici.

La valenza favorevole all’indagato della registrazione integrale della deposizione della persona offesa, in tesi non trasmessa al Tribunale del riesame, è solo affermata. Il riferimento al valore chiarificatore della versione che si assume integrale rispetto a quella in forma riassuntiva, non soltanto non è accompagnato però da alcuna allegazione documentale – pur non potendo dubitarsi e non essendo negato che il ricorrente ha la disponibilità di entrambe le versioni, oramai versate per sua stessa affermazione, agli atti -, ma è anche meramente assertivo, dal momento che il ricorso non esplicita in alcun modo neppure le ragioni per cui dal testo della registrazione dovrebbe in tesi trarsi un significato più favorevole all’indagato.

Neppure spiega, d’altro canto, il ricorrente perchè la registrazione in tesi rilevante, della cui esistenza la difesa era a conoscenza e che era in suo diritto ottenere, non sia stata da essa richiesta in duplicato e offerta al Tribunale (v., mutatis, S.U. n. 19853 del 27.3.2002, Mohamed Ashraf; S.U. n. 20300 del 22/04/2010, Lasala).

2. Generiche, perchè anch’esse meramente assertive, sono quindi le ulteriori censure sulla motivazione, che si risolvono nella confutazione della affermata esistenza di un comportamento reticente e dell’apprezzamento del significato delle dichiarazioni della persona offesa, e che si rivolgono, perciò, anche a valutazioni di merito, logicamente giustificate e insindacabili in questa sede.

3. Manifestamente infondata è quindi la censura relativa al valore indiziario che sarebbe stato illegittimamente attribuito alla circostanza che l’imputato s’era avvalso della facoltà di non rispondere. Il Tribunale non ha considerato tale dato quale elemento a carico dell’imputato, ma ha semplicemente, e correttamente, rilevato che a fronte dell’obiettiva confluenza delle condotte aggressive materialmente poste in essere dai due indagati contro la vittima nessuna spiegazione alternativa era stata in concreto offerta neppure dall’indagato.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000 (mille).

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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