T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-07-2011, n. 5801 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierno ricorrente impugna il decreto della Sovrintendenza di annullamento del parere favorevole espresso dal Comune di Tivoli in ordine alla richiesta di concessione edilizia in sanatoria relativa ad un manufatto ad uso deposito agricolo ivi realizzato in località Bagni di Tivoli, via Lago di Regina s.n.c.

A sostegno del ricorso l’interessato deduce profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 26 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Il Collegio ritiene di esaminare anzitutto, per la sua pregiudizialità, il motivo di ricorso con cui si deduce la tardività dell’impugnato provvedimento di annullamento a causa del decorso del termine perentorio di 60 giorni assegnato alla Soprintendenza per la propria determinazione.

Il motivo è fondato.

Rileva il Collegio come con riguardo al decorso del detto termine la costante giurisprudenza ha chiarito che:

– a) il termine è perentorio e decorre dalla ricezione, da parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnicoamministrativa, sulla cui base l’autorizzazione è stata adottata;

– b) nel caso che la detta documentazione sia incompleta "il termine non decorre e la Soprintendenza legittimamente richiede gli atti mancanti. Quindi il termine decorre dal momento in cui la Soprintendenza riceva la documentazione completa" (Cons. Stato, sez. II, n. 2449/2004);

– c) la Soprintendenza, oltre all’integrazione della documentazione ora indicata, può anche chiedere integrazioni istruttorie purché non si tratti di ingiustificati aggravamenti del procedimento dati da richieste pretestuose, dilatorie o tardive (ciò che vale anche per le richieste di cui alla lettera a);

– d) in questo caso per il computo del decorso del termine si applica quanto disposto dall’art. 6bis del D.M. n. 495/1994 (introdotto dal D.M. n. 165/2002), richiamato dal D.Lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche), nell’art. 159, comma 3 (Cons. Stato, sez. VI, 19 settembre 2008, n. 4311; Id., 10 settembre 2008, n. 4313; Id., 26 novembre 2007, n. 6032).

In tale quadro, nella fattispecie in esame il Collegio ritiene che la richiesta fatta dalla Soprintendenza con la nota prot. n. 23980/B dell’8 agosto 2004 debba considerarsi ultronea e quindi puramente dilatoria, tenuto conto della rispetto alla documentazione già in possesso della Amministrazione ed alla tipologia di valutazione da compiersi nel caso concreto e tale da determinare un ingiustificato aggravamento del procedimento volto al rilascio del parere di competenza della stessa Soprintendenza.

Nella citata nota di richiesta di documentazione integrativa, in particolare, la Soprintendenza ha richiesto la seguente documentazione:

– certificato di destinazione urbanistica;

– N.T.A. alla data di redazione del P.T.P. ed eventuali approvazioni regionali successive, con dichiarazione del lotto minimo e relativi indici;

– consistenza del lotto agricolo.

Rileva il Collegio come, da un lato, il certificato di destinazione urbanistica era già contenuto nel parere favorevole del Comune di Tivoli emesso con determinazione n. 25 del 12 luglio 2004; dall’altro alcun rilievo potevano assumere nel caso concreto – ai fini dell’emissione del parere da parte della Soprintendenza – le ulteriori richieste istruttorie relative alle N.T.A., alla dichiarazione del lotto minimo e relativi indici ed alla consistenza del lotto agricolo.

Nel provvedimento emesso dalla Soprintendenza, del resto, in alcun modo si fa riferimento alle risultanze della istruttoria posta in essere né è dato comprendere il rilievo eventualmente assunto ai fini del parere oggetto di impugnazione, dalla consistenza del lotto agricolo e dalla dichiarazione del lotto minimo con relativi indici.

Le richieste in esame, conseguentemente, devono considerarsi dilatorie ai fini del parere espresso dalla Soprintendenza e, conseguentemente, irrilevanti con riguardo alla interruzione del termine di 60 giorni utile ai fini della decisione.

Risulta, quindi, fondata la censura avanzata dalla parte ricorrente con riguardo alla tardività dell’impugnato provvedimento di annullamento, in quanto emesso oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione, da parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Tivoli.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è fondato e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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