Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-05-2011) 27-06-2011, n. 25665 Poteri della Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione, personalmente, P.D.S. avverso la sentenza emessa in data 10.5.2010 dal Giudice monocratico del Tribunale di Pinerolo, che condannava il ricorrente alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 187 C.d.S. (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per l’assunzione di stupefacenti, commesso il (OMISSIS)).

Deduce la violazione di legge in riferimento all’art. 192 c.p.p. attesa la ricostruzione del fatto sulla base della deposizione di un unico teste (Carabiniere) contraddetta da altri elementi probatori acquisiti ed il vizio motivazionale essendo stata omessa qualsivoglia valutazione della deposizione testimoniale dell’altra persona presente sull’auto.

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non consentite in questa sede di legittimità.

La motivazione addotta dal giudice a quo a sostegno della sua decisione è del tutto esaustiva e corretta, esente da vizi logici o giuridici: la descrizione delle condizioni fisiche del P. (che aveva gli occhi lucidi ed arrossati e l’accertata disponibilità di sostanza stupefacente da parte del passeggero dell’auto è tale da giustificare ampiamente l’invito rivolto al P. di sottoporsi al test.

Peraltro, va rammentato che il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" (nel caso di specie, nemmeno allegati, in violazione del principio di "autosufficienza del ricorso" costantemente affermata, in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, dalla giurisprudenza civile, ma che trova applicazione anche nell’ambito penale), non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito: ma è proprio questa la tendenziale pretesa finale delle censure mosse dal ricorrente, e cioè la rinnovata valutazione dei fatti.

Del resto, giova evidenziare che (Sez. 4, 24 ottobre 2005, n. 1149, Rv. 233187) "nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e ravvisare, quindi, la superfluità delle deduzioni suddette". E ciò è proprio quanto si evince dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto del tutto esaustiva e dirimente la deposizione del carabiniere operante.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in L. 1.000,00, in favore della cassa delle ammende non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

E’ appena il caso di osservare, che il termine prescrizionale, a prescindere dalla sua inoperatività per effetto della riscontrata inammissibilità del ricorso, in base alla novella introdotta dalla L. n. 251 del 2005, è pari a cinque anni e, pertanto, non sarebbe ancora decorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della, somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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