Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-05-2011) 27-06-2011, n. 25664 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.G., R.F. e P.A. ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la corte di appello, in parziale riforma di quella di primo grado, resa a seguito di giudizio abbreviato, fermo restando il giudizio di responsabilità concorsuale dei medesimi per il reato di trasporto di 76 grammi di cocaina finalizzato al successivo spaccio, ha riconosciuto l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, confermando la l’aggravante ex art. 80, comma 1, lett. b), per il concorso nel reato di un minore, giudicato separatamente.

L’ A. ed il R. propongono due distinti ricorsi articolando lo stesso motivo.

I ricorrenti lamentano l’erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, in riferimento all’art. 112 c.p., n. 4, e vizio di motivazione. I ricorrenti reclamano l’esclusione dell’aggravante di cui alle norme richiamate, sostenendo che l’art. 80, per l’epoca della sua formulazione, non è riferibile all’attuale testo dell’art. 112 c.p., n. 4, (che sanziona la condotta di chi si avvale di un minore per commettere un delitto), poichè detto testo è stato oggetto di modifica legislativa, prevedendo l’originale formulazione l’applicazione dell’aggravante solo a chi aveva determinato e cioè istigato un minore degli anni 18 a commettere un reato.

Lamentano altresì la confisca dell’autovettura sulla quale viaggiavano, pur essendo stata rinvenuta la droga nell’auto condotta dall’altro imputato, in mancanza di ogni accertamento sul nesso strumentale tra il veicolo ed il reato.

Il P. contesta il giudizio di responsabilità assumendo che la stessa era stato fondata su elementi contraddittori e che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non era stato dimostrato che lo stesso fosse alla guida senza documenti dell’altra macchina al fine di deviare l’attenzione delle Forze dell’ordine su violazioni di carattere amministrativo in caso di controlli su strada.

Motivi della decisione

I ricorsi sono manifestamente infondati.

Relativamente a quello proposto nell’interesse dell’ A. e del R., vi è da rilevare in modo assorbente che entrambe le doglianze non sono state proposte ritualmente con i motivi di appello (ciò che conduce alla declaratoria di inammissibilità ex art. 606 c.p.p., comma 3).

La Corte, in proposito, non ha rinvenuto tali doglianze nè nei motivi "scritti" rinvenuti nel fascicolo dell’appello (ove ci si limita, per quanto interessa, ad una generica doglianza sul trattamento sanzionatorio), nè, per vero, neppure dal verbale dell’udienza (a tal riguardo, anche laddove volesse ipotizzare trattarsi di "motivi aggiunti", questi sarebbero inammissibili, vuoi perchè tardivi, per il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 585 c.p.p., comma 4, vuoi per la ragione che, comunque, i "motivi nuovi" a sostegno dell’impugnazione, come è noto, devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. a): Sezione 4, 3 novembre 2004, Nwobodo ed altri).

Vi è da rilevare, poi, che, pur a fronte di una interpretazione controversa (v., infatti, in senso contrario, Sezione 4, 7 luglio 2010, C. ed altro) sul contenuto dell’aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. g), questa Corte ritiene di preferire l’interpretazione secondo cui il rinvio al testo dell’art. 112 c.p., n. 4, deve ritenersi un rinvio mobile o formale, nel senso che è da intendere non limitato alla formulazione originaria di tale disposizione all’epoca in cui è stato operato (sì da far considerare tale rinvio limitato alla condotta dell’avere "determinato al reato" un minore degli anni diciotto), ma al contrario esteso alla successive, più estese formulazioni della norma richiamata (sì da far considerare applicabile l’aggravante anche nelle ipotesi dell’essersi "comunque avvalso" di un minorenne e dell’avere "partecipato" con il minorenne alla commissione di un reato per il quale è previsto l’arresto in flagranza) (Sezione 6, 3 novembre 2010, Fontana).

In tale occasione, si infatti esattamente osservato che, pur essendo praticabile nel nostro ordinamento anche il modello del rinvio recettizio, nel settore penale è la tecnica del rinvio mobile o formale che appare più coerente al permanente potere del legislatore di modificare, sostituire o addirittura abrogare il preesistente atto normativo, in modo coerente anche con il principio generale sulla dinamica delle fonti.

Satisfattivo e incensurabile è poi, comunque, a prescindere, anche in questo caso, dalla già apprezzata inammissibilità per ragioni processuali, la motivazione sulla "pericolosita" della cosa, posta a fondamento della confisca facoltativa del veicolo.

Basta ricordare che l’assoggettabilità a confisca facoltativa del veicolo, quale cosa servita alla commissione del reato (qui, in materia di stupefacenti), è condizionata all’accertamento di uno specifico, strutturale e non occasionale "nesso strumentale" tra la res e il reato. Deve essere dimostrato, cioè, il "diretto carattere strumentale" della cosa (per esempio, quando il veicolo sia stato modificato per occultare la sostanza) rispetto alla consumazione del reato e deve potersi formulare una prognosi negativa sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento della disponibilità del veicolo da parte dell’imputato. In questa prospettiva, va precisato, anche quando il veicolo non abbia subito modifiche particolari, può disporsi la confisca, se ed in quanto si dimostri motivatamente – con riferimento alle modalità della condotta, alla distanza tra il luogo di approvvigionamento e quello dello spaccio ed alla conseguente necessità di disporre di un idoneo veicolo anche per le quantità ingenti da trasportare, ecc. – che esiste la possibilità di analoghi futuri illeciti e, rispetto a tale reiterazione dell’attività criminosa, che esiste una concreta e specifica relazione con la detenzione del veicolo (in termini, tra le tante, Sezione 4, 18 dicembre 2009, Gubert).

Qui il giudicante ha spiegata la ragione della confisca, focalizzando l’attenzione soprattutto sul carattere organizzato dell’attività criminosa.

Parimenti inammissibile è il ricorso del P., ove si consideri che trattasi di doglianza che si limita a contestare l’apprezzamento valutativo del compendio probatorio, concordemente sviluppato in primo e secondo grado, che vorrebbe introdurre un terzo grado di merito davanti alla Corte di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *