T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-07-2011, n. 5793 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente chiede il risarcimento del danno in relazione al comportamento assunto dall’Amministrazione nella vicenda collegata alla istanza di regolarizzazione dallo stesso avanzata.

In particolare lamenta il danno cagionato dalla emissione del provvedimento prot. n. 36059/2003 Gab. Area Imm.ne con il quale il Prefetto della Provincia di Roma ha respinto in data 21 novembre 2003 l’istanza di regolarizzazione avanzata dal ricorrente ai sensi della L. n. 189/2002 nonché il danno connesso alla tardiva rimozione del provvedimento negativo ed alla tardiva concessione della richiesta regolarizzazione.

Il ricorso è infondato.

Rileva il collegio come risulti mancante – nella fattispecie di cui all’odierno ricorso – l’elemento soggettivo imputabile alla Amministrazione.

Il provvedimento di rigetto del nulla osta alla concessione del permesso di soggiorno del 21 novembre 2003 – sulla base del quale il ricorrente chiede la condanna al risarcimento del danno – infatti, è stato fondato sulla espressa previsione ostativa collegata alla denuncia per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.

Soltanto successivamente alla emissione del provvedimento di rigetto in esame, infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 2005, n. 78 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 7, lett. c), L. n. 189/2002 nella parte in cui faceva derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

Al momento della emissione del provvedimento di rigetto, dunque, non sussistevano in capo al ricorrente i presupposti normativi richiesti ai fini della emissione del provvedimento favorevole – in relazione alla esistenza di una denuncia penale per il reato di cui all’art. 648 c.p. – e, sotto tale profilo, alcun comportamento colposo appare imputabile alla Amministrazione che legittimamente ha respinto l’istanza di regolarizzazione.

Quanto, poi, al lamentato danno da ritardo connesso alla tardiva eliminazione del provvedimento negativo ed alla tardiva emissione del provvedimento favorevole, è sufficiente rilevare che l’iter procedimentale seguito dalla Amministrazione a seguito della emissione della ordinanza cautelare di questo Tribunale favorevole al ricorrente e della pronuncia della Corte Costituzionale è stato legittimamente svolto secondo modalità e procedure tali da non consentire un favorevole giudizio di imputabilità alla Amministrazione dell’elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità extracontrattuale.

Infatti il procedimento di riesame del permesso di soggiorno necessitava – nel caso concreto – di una approfondita analisi dei presupposti fondanti anche in considerazione della sussistenza di un precedente decreto di espulsione emesso nei confronti del ricorrente in data 4 dicembre 2003. Il coinvolgimento, nella fattispecie procedimentale in esame, di una pluralità di Amministrazioni ed il mutamento del quadro normativo connesso alla pronuncia di incostituzionalità del disposto di cui all’art. 33, comma 7, lettera c) L. n. 189/2002, dunque, escludono l’attribuzione alla P.A. dell’elemento soggettivo dell’illecito e, conseguentemente, il connesso danno da ritardo lamentato dal ricorrente.

Le spese del giudizio, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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