Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-04-2011) 27-06-2011, n. 25622 Stranieri

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Svolgimento del processo

Con decreto depositato il 15/6/2010 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione proposta dal cittadino del Marocco B.A., ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 6, avverso la misura della espulsione adottata, alla stregua del comma 5 della stessa disposizione, dal Magistrato di Sorveglianza di Brescia in data 19/5/2010 quale misura sostitutiva della pena residua da espiare rispetto a quella irrogata dal GUP del Tribunale bresciano in data 6/11/2003. Per l’annullamento di tale decreto ha proposto ricorso in data 21/6/2010 il difensore del B. rilevando l’abnormità della sanzione di decadenza correlata ad un termine che non veniva fatto decorrere – come dovuto trattandosi di misura sostitutiva di quella della detenzione – dalla comunicazione anche al difensore del condannato – espulso ma soltanto dalla comunicazione all’interessato.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, esso basandosi sull’assunto per il quale il provvedimento espulsivo adottato dal Magistrato di Sorveglianza ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, come introdotto dalla L. n. 189 del 2002, art. 15, debba essere comunicato anche al difensore dell’interessato, solo dal compimento di tale incombente potendo iniziare a decorrere il termine ad opponendum di cui al comma 6. L’assunto alla base del ricorso si basa sul fraintendimento della collocazione sistematica dell’istituto della espulsione sostitutiva, la quale è configurata come misura – rimessa al Magistrato di Sorveglianza e correlata alla situazione del condannato che verta nelle condizioni di espellibilità amministrativa di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. A, B e C – che non ha alcun legame procedimentale con il procedimento penale concluso con la irrogazione della condanna della quale sia predicabile la sostituzione.

Al Magistrato di Sorveglianza, infatti, è affidata la valutazione della compresenza delle condizioni della espellibilità amministrativa alla stregua delle previsioni del T.U. (sulla quale si rammentano le pronunzie n. 24813 e n. 12547 del 2010, n. 41370 del 2009 di questa Corte) e della residua pena detentiva da espiare, all’esito di tale valutazione essendo quindi prevista la adozione di un decreto di espulsione che, alla stregua della letterale previsione della norma, deve essere comunicato allo straniero detenuto esattamente come viene comunicato personalmente all’espellendo il decreto del Prefetto adottato ai sensi del cit. art. 13, comma 2.

Nessuna base razionale avrebbe dunque sostenere la necessità di comunicare il decreto anche ad un (neanche individuabile) difensore dello straniero, al quale quindi spetta di proporre la opposizione innanzi al Tribunale di Sorveglianza, a questo punto assistito da ogni garanzia dei diritti di difesa e nel pieno contraddittorio assicurato dalla norma (Cass. n. 24733 del 2008).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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