Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-04-2011) 27-06-2011, n. 25613 Pene alternative e sostitutive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22/6/2010 depositata il 27/9/2010 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha respinto l’appello proposto da A. E. avverso la sentenza 4/11/2008 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4 per aver omesso ingiustificatamente di versare la imposta cauzione di Euro 700. Ad avviso della Corte di merito non avevano consistenza le doglianze fondate principalmente sulle ragioni di impossidenza economica di esso condannato a versare la somma imposta come cauzione, pervero sottoposta a rateizzazione in ragione di Euro 100 al mese, e che, di converso, neanche aveva pregio la censura afferente la mancata sostituzione della pena dell’arresto con la pena pecuniaria essendo tale doglianza incoerente con l’assunto alla base del primo motivo di appello e del tutto priva di sostegno logico.

Per l’annullamento di tale sentenza il difensore dell’ A. ha proposto ricorso in data 21/10/2010 censurando sia la ragione addotta per escludere la chiesta sostituzione della pena detentiva, essendo il criterio privilegiato, quello della presunzione di inadempimento del condannato stante la sua evidente "insolvibilità", inapplicabile in materia alla stregua del principio assai di recente posto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sia il diniego di concessione delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che la prima censura proposta colga pienamente nel segno, alla stregua della chiara recente statuizione delle S.U., di questa Corte che, con sentenza n. 24476 del 2010, hanno affermato che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna infinta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, comma 2, ("Modifiche al sistema penale"). si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione (massima). Alla stregua di tale principio va quindi accolto il ricorso ed annullata la sentenza, che da esso si è discostata, e va disposto rinvio allo stesso Ufficio perchè proceda a nuovo esame della richiesta, tenendo conto, nel l’esercitare il suo potere discrezionale di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria corrispondente, dei criteri indicati nell’art. 133 c.p., trai quali è certamente compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche.

Di nessun pregio è invece la impugnazione del diniego delle attenuanti generiche, logicamente fondato sulla rilevanza dei precedenti penali con proposizione non fatta segno ad alcuna specifica censura.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di sostituzione della pena detentiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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