Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-04-2011) 27-06-2011, n. 25612

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata l’8/7/2010 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza in data 3/12/2009 con la quale il Tribunale di Civitavecchia, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato A.M.O. alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione e di Euro 16.000,00 di multa avendolo riconosciuto responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3, lett. d) e comma 3 ter per avere procurato l’ingresso clandestino a fine di profitto nello Stato del connazionale M.U..

La Corte di merito ha disatteso le censure dell’appellante sulla ricostruzione del fatto, che ritenuto avvalorata dalle dichiarazioni dell’ U. e dal rinvenimento in suo possesso di passaporto nigeriano e permesso di soggiorno spagnolo a nome di altro soggetto.

Per l’annullamento di tale sentenza l’ O. ha proposto ricorso in data 28/8/2010 denunziando vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che le censure esposte in ricorso non meritino alcuna condivisione. Si duole il ricorrente della omissione della Corte di merito consistita nel non aver dato idonea e satisfattiva risposta ai dubbi che esso appellante aveva posto sulla identità, oltre che sulla credibilità delle dichiarazioni, del "favorito" M.U. e di avere invece totalmente accreditato la versione resa dai verbalizzanti, tanti più alla luce della richiesta fatta in primo grado di rito abbreviato condizionato all’esame del predetto M..

Le censure non hanno fondamento. La sentenza impugnata, nella implicita condivisione delle ragioni esplicitate nella prima sentenza per non aver dato corso alla istanza di rito abbreviato condizionato, ha avuto cura di esporre le ragioni che inducevano a ritenere credibile e riscontrata negli atti la versione del sedicente U. (una volta acclarato che egli era persona ben diversa da quella indicata nei documenti in suo possesso, tal O., della quale anche incerta era la stessa esistenza). Quel che rilevava infatti era soltanto il fatto, accertato dalla P.G. e non contestato dai soggetti coinvolti nel fatto, della presenza a (OMISSIS), all’atto dell’imbarco, di soggetto munito di documentazione non appartenente allo stesso ed accompagnato dall’ O. in possesso di prenotazione di volo per entrambi e di consistente somma di denaro, elementi tutti perfettamente riscontranti la versione data nell’immediato dall’ U. al personale di P.G..

Le censure vanno quindi ritenute in parte infondate ed in parte generiche ed irrilevanti espressioni di dissenso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *