T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 01-07-2011, n. 5780 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, provenienti dai disciolti ENPI, ANCC o Ispettorato del Lavoro, sono tutti dipendenti dell’ISPESL e inquadrati nel profilo di Ricercatore.

Successivamente, in prima attuazione del Regolamento Organico del personale (art. 36, comma 2, punto 1) sono stati nominati Coordinatori di Unità Funzionali dell’ISPESL, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 619 del 1980.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, primo e secondo comma, punto I, del R.O.P. sono stati, poi, in data 1.2.1996, inquadrati nella qualifica di Dirigente di Ricerca, con decorrenza 26.3.1993. Tali decreti sono stati successivamente parzialmente modificati con i decreti impugnati in questa sede per quanto concerne la rideterminazione dell’anzianità e del relativo trattamento economico dei ricorrenti ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, punto 11 del d.P.R. n. 568/87 e dell’art. 36, co. 2, punto I, del R.O.P. dell’Ente.

Tuttavia, ritenendo, per una esatta ricostruzione della loro carriera, di aver titolo all’inquadramento, medio tempore, a primo Ricercatore, ai sensi del citato art. 36, comma 2, punto V) del R.O.P., con ricorso notificato il 12 novembre 1999, hanno adito questo Tribunale, deducendo che l’ISPESL, a causa di inammissibili ritardi, non ha dato applicazione all’art. 36, punto V, del R.O.P. e ciò nonostante il Tribunale si fosse già pronunciato in tal senso.

I provvedimenti impugnati, quindi, sono illegittimi (non avendo l’Ente dato attuazione al disposto dell’art. 36, co. 2, punto V e dell’art. 10 del R.O.P.), nella parte in cui non dispongono l’inquadramento dei ricorrenti, medio tempore, a primo ricercatore all’esito dell’espletamento della procedura idoneativa prevista nel R.O.P. prima del loro successivo inquadramento a Dirigente di Ricerca.

L’ISPESL si è costituito in giudizio senza spiegare difese.

Con memoria depositata in prossimità della pubblica udienza i ricorrenti fanno presente che per alcuni di essi è sopravvenuta la carenza di interesse, mentre per altri e, precisamente, Mario Mariani, Idillio Tagliaferro, Giancarlo Martella e Paolo Pittiglio, permane l’interesse alla decisione.

Con ordinanza n. 1774 del 9 febbraio 2011 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INAIL, essendo tale Ente succeduto all’ISPESL in ragione della soppressione di questo Istituto ex art. 7, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78.

Con atto depositato in data 4 maggio 2011 si è costituito l’INAIL, il quale, dopo aver illustrato il percorso normativo e giurisprudenziale della vicenda all’esame, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice, sottolineando che la vicenda attiene al periodo di rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, sicché rientrerebbe nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Il Collegio non può esimersi dall’esame della predetta eccezione e non può che ritenerla fondata.

Occorre infatti osservare che in base al disposto dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, come integrato dalla norma transitoria contenuta nell’ art. 69, comma 7, del T.U. sul pubblico impiego di cui al d.lgs. n. 165/2001 e s.m., deve rilevarsi l’inammissibilità della pretesa avanzata dai ricorrenti per difetto di giurisdizione in quanto concernente una questione sorta in seguito al 30 giugno 1998, riservata alla competenza del giudice ordinario.

La giurisprudenza ha chiarito, inoltre, che per effetto delle rammentate disposizioni la giurisdizione del giudice ordinario riguarda tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino all’estinzione, compresa ogni fase intermedia relativa a qualsiasi fase modificativa ivi compresa la progressione in carriera, realizzata attraverso una selezione di tipo concorsuale. In sostanza tutto ciò che riguarda direttamente la disciplina del rapporto individuale di lavoro, quale regolato dai contratti collettivi e decentrati di lavoro (compresi gli inquadramenti economiconormativi, scivolamenti e passaggi automatici, progressioni interne e professionali, trasferimenti, mobilità).

Peraltro, la norma stabilisce che tale devoluzione opera con esclusivo riguardo alle controversie su questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, restando attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quelle su questioni attinenti al periodo anteriore a tale data.

In relazione all’individuazione del giudice competente va rilevato che la data del 30 giugno 1998 rappresenta il discrimine temporale fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata (Cass. Civ., SS. UU., 7 novembre 2000, n. 1154).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41 del 24 febbraio 2000, hanno, altresì, precisato che il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa posto con riferimento al suddetto dato storico comporta che, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto provvedimentale o negoziale deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione, mentre qualora la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento di cessazione della permanenza.

Nella specie i provvedimenti impugnati, con i quali l’amministrazione ha asseritamente disposto una illegittima ricostruzione della carriera dei ricorrenti, sono stati emanati in data 29 luglio 1999 e, quindi, è in tale momento che si è verificata la pretesa lesione della posizione giuridica degli interessati.

Sulla base dei principi sopra enunciati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del codice del processo amministrativo.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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