T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 01-07-2011, n. 1007 Concorso Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ai sensi degli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito in forma semplificata.

La società impugna la propria esclusione dalla gara per l’affidamento della fornitura di sistemi, infrastrutture tecnologiche e servizi per l’archivio digitale e cartaceo della provincia di Foggia, disposta per il seguente motivo: "Il plico dell’offerta tecnica non contiene il CD con i files su PDF come espressamente previsto a pena d’esclusione dal disciplinare di gara, che a pagina 10 recita: "ai fini di una più agevole consultazione, dovrà essere consegnata a pena di esclusione una copia dell’offerta tecnica in formato elettronico PDF memorizzato su supporto non modificabile (es. CD.R o DVD.R) includendo gli eventuali allegati"".

Con i motivi aggiunti la I. contesta poi l’atto, comunicato il 27 maggio 2011, con cui la Stazione appaltante rigettava la richiesta di ritiro del provvedimento espulsivo.

Le censure dedotte sono infondate.

Da un lato, le clausole del bando sono del tutto chiare e inequivoche nel comminare l’esclusione dalla gara nell’ipotesi di mancata produzione del CD, per cui non vi è spazio per una qualsiasi interpretazione di tipo teleologico in relazione al principio del favor partecipationis.

Dall’altro, la richiesta di produrre il CD, inserita nella lex specialis, non è neppure incongrua, illogica o sproporzionata: si tratta del deposito di supporti informatici di facile e corrente utilizzo (soprattutto per una società che si occupa proprio di elaborazione dati), che appare funzionale allo scopo evidenziato nel capitolato (di rendere la procedura di gara celere e sicura, concretizzando così una delle direttive ispiratrici della disciplina, sia sostanziale sia processuale, degli appalti pubblici), senza comportare alcun aggravio significativo a carico della concorrente.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come equitativamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, insieme con i motivi aggiunti depositati il 10 giugno 2011.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Provincia di Foggia, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre CPI e IVA, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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