Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-03-2011) 27-06-2011, n. 25656

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in data 22 giugno 2010 il Tribunale di Milano applicava, ex art. 444 c.p.p., a M.F. la pena concordata dalle parti per il reato di cui all’art. 589 c.p., comma 2, (omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, fatto commesso l'(OMISSIS)).

2. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica deducendo violazione di legge in quanto il giudice ha omesso di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

2. il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2, contenente il Nuovo codice della strada espressamente prevede che all’accertamento del reato di cui trattasi consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di guida che nel testo vigente all’epoca dei fatti ((OMISSIS)) è fissata fino a quattro anni ( L. 21 febbraio 2006, n. 102); è stato inoltre stabilito ( D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e relativa legge di conversione) che tale sanzione è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 e segg..

Risulta in tal modo superata la qualificazione in termini di pena accessoria della detta sospensione, qualificazione che nel vigore del precedente codice della strada, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, imponeva l’esclusione di tale pronuncia in sede di patteggiamento.

La sentenza di patteggiamento, pur non potendosi considerare sentenza di dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 8.5.1996 n. 11 Da Leo; Cass. S. U. 27.5.1998 n.5 Bosio – rv. 210981; Cass. S. U. 13.11.2000, Cerboni – rv.217020)condanna, è tuttavia equiparata espressamente (art. 445, comma 1) ad una sentenza di condanna. Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Suprema Corte (Cass. 27.3.97, 3254 rv. 207880;

Cass. 6, 12.1995, 1633 rv.203721; Cass. 12.5.1995 6437 rv.201898)confermato anche, il giudice che procede con il rito del patteggiamento è tenuto ad applicare la eventuale sanzione amministrativa accessoria, trattandosi di provvedimento sanzionatorio previsto da leggi speciali che non postula un giudizio di responsabilità ma consegue di diritto alla sentenza di patteggiamento. Le modifiche normative successivamente intervenute, sopra richiamate, hanno espressamente confermato questo orientamento.

Quanto alla determinazione della misura nel caso concreto, la citata sentenza Bosio ha stabilito che vale la regola prevista in generale per l’autorità amministrativa dall’art. 218, comma 2. Dovrà dunque il giudice determinare tale durata entro i limiti minimo e massimo previsti, fissandolo in concreto in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonchè al pericolo che l’ulteriore circolazione del veicolo potrebbe comportare.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto in questione con rinvio al Tribunale di Milano, che provvedere alla applicazione della sanzione accessoria secondo i principi sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente guida e rinvia sul punto al Tribunale di Milano.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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