T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 01-07-2011, n. 1118 Controinteressati al ricorso Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. La ricorrente è proprietaria di un rustico confinante con il terreno di proprietà dei controinteressati sul quale insistono dei fabbricati che limitano il pieno godimento del detto compendio immobiliare.

B. Il 5.11.2002 la sig.ra Benetti presentava al Comune resistente un’istanza di accesso al fine di prendere visione dei titoli edilizi rilasciati ai sigg.ri Crestani e Sartori per la realizzazione dei rammentati fabbricati.

C. A seguito dell’accesso concesso il 17.12.2002 la ricorrente si rendeva conto di una serie di illegittimità dei titoli edilizi rilasciati ai controinteressati tali da determinarne l’annullamento e provvedeva ad inviare un’istanza all’Amministrazione comunale affinché adottasse i provvedimenti di competenza in sede di autotutela.

D. Il Comune resistente rigettava entrambe le istanze di autotutela presentate dalla ricorrente, ribadendo la legittimità dei provvedimenti edilizi rilasciati.

E. La ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati:

1) per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per erronea considerazione dei presupposti, incongruità manifesta, illogicità e sviamento giacché dal provvedimento impugnato può evincersi solo il dissenso dell’Amministrazione rispetto all’istanza presentata dalla ricorrente senza alcuna indicazione in ordine all’interesse pubblico tutelato;

2) per violazione e falsa applicazione della legge n. 47/1985 e del P.R.G. del 1990 con riguardo ai titoli edilizi nn. 3081/1986 e 5321/1995, oggetto dell’istanza di annullamento in autotutela. Segnatamente la ricorrente lamenta che il condono della concimaia e dell’annesso rustico è stato rilasciato sull’erroneo presupposto dell’esistenza di parti di fabbricati edificati prima del 1965, presupposto erroneo che ha inficiato anche la successiva pratica relativa all’ampliamento dell’annesso de quo che, peraltro, non rispetta neanche la prescritta distanza di dieci metri. Infine con riguardo alla pratica edilizia relativa al muro di cinta la ricorrente afferma che l’intervento posto in essere sul detto muro va qualificato come di manutenzione straordinaria trattandosi dell’integrale demolizione e della successiva ricostruzione del manufatto de quo;

3) per violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere e incompetenza in quanto il provvedimento di diniego è stato emesso dal responsabile del settore e non dal responsabile del procedimento.

F. Il Comune di Villaverla, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare di rito, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati ex artt. 27 e 41 c.p.a., nonché

l’irricevibilità dello stesso avverso i tre provvedimenti edilizi per decorso del termine decadenziale e l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse avverso l’atto n. 9914 del 14.10.2003 in quanto meramente confermativo del precedente diniego n. 7706 del 6.8.2003. Nel merito l’Amministrazione resistente ha concluso per la reiezione del ricorso.

G. Alla pubblica udienza dell’1.6.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene di dover esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione comunale resistente.

2. L’eccezione d’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati è fondata e va accolta per le seguenti motivazioni.

2.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, al fine della enucleazione dei controinteressati, occorre, da un lato che in base al provvedimento impugnato siano già individuati, o siano quanto meno individuabili, i soggetti a cui il provvedimento si riferisce, dall’altro lato che sussista un interesse sostanziale, concreto e attuale, alla conservazione dell’atto impugnato, in quanto per essi favorevole. Tale ultimo interesse è sostanzialmente speculare all’interesse legittimo che muove il ricorrente, ma analogo e contrario, in quanto da tale provvedimento deriva un vantaggio immediato (cfr. Cons. Stato, VI, 2.3.2009, n. 1188; Cons. Stato, IV, 16.6. 2008 n. 2985).

2.2. Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti impugnano sia i provvedimenti con i quali il Comune resistente ha respinto le istanze presentate dalla loro dante causa per ottenere l’annullamento in autotutela dei titoli edilizi rilasciati ai controinteressati, sia i suddetti titoli edilizi.

2.3. E’ allora evidente che tutti i provvedimenti gravati si riferiscono a soggetti ben individuati in quanto si tratta dei destinatari dei titoli edilizi impugnati i quali non solo hanno pacificamente un interesse concreto e sostanziale alla conservazione di questi ultimi, ma anche alla conservazione dei dinieghi emessi dall’Amministrazione resistente a fronte delle istanze di annullamento in autotutela presentate dall’originaria ricorrente.

2.4. A tale ultimo riguardo merita di essere evidenziato che, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, condizioni per l’esercizio in autotutela da parte dell’Amministrazione del potere di annullamento d’ufficio sono: a) l’illegittimità dell’atto amministrativo; b) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico; c) l’esercizio del potere entro un termine ragionevole; d) la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all’atto da rimuovere. (cfr. Cons. Stato,V, 7.4. 2010, n. 1946; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento,I, 16.12.2009, n. 305). Ne discende, quindi, che i destinatari dei titoli edilizi dei quali si chiedeva l’annullamento in autotutela, denegato dalla Pubblica Amministrazione con i provvedimenti impugnati, sono controinteressati al presente ricorso con conseguente obbligo di notifica del gravame ad almeno uno di essi, a pena di decadenza.

2.5. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni e a prescindere dall’esame degli ulteriori e fondati profili di irricevibilità e di inammissibilità per carenza di interesse del gravame, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica ai controinteressati.

3. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per omessa notifica ai controinteressati.

Condanna i ricorrenti in solido tra di loro alla rifusione in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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