T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 01-07-2011, n. 1116 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. II ricorrente G.F.C. è proprietario a Padova del fabbricato in via Cappelli 38, dove abita, e che confina con l’immobile al civico 42 della stessa strada (censito a foglio 127, mappale n. 433), di proprietà di Cosimo De Filippis.

2. Quest’ultimo nell’aprile 2004presentò al Comune, per il suo stabile, una domanda di condono edilizio, per aver trasformato, a suo dire entro il 20 febbraio 2003, una parte della soffitta in terrazza, dopo aver demolito per la parte relativa il tetto sovrastante, appoggiandolo per la parte rimasta ad un muro a tale scopo costruito, e creando naturalmente una comunicazione tra la soffitta e la nuova terrazza.

3. L’Amministrazione accolse la domanda di condono, rilasciando il permesso di costruire in sanatoria 23 gennaio 2007, n. 2299/2004, qui impugnato dal F.

Nel giudizio si sono costituiti tanto il Comune di Padova che il De Filippis, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per la reiezione del ricorso.

4. La tesi del ricorrente è che l’intervento abusivo sarebbe stato realizzato dopo la data dichiarata, e, soprattutto, sarebbe successivo al termine per l’ultimazione delle opere, ammesse alla sanatoria dall’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326), fissato alla data del 31 marzo 2003: come risulterebbe da una ripresa aerofotografia, effettuata il 20 giugno 2003 dalla Compagnia Generale Riprese Aeree s.p.a., la falda del tetto dell’immobile in questione sarebbe stata allora integra, sicché la terrazza sarebbe stata realizzata dopo l’esecuzione della ripresa.

Il permesso di costruire in sanatoria sarebbe perciò illegittimo.

5. Tuttavia, prima di valutare la fondatezza della censura, bisogna considerare l’eccezione preliminare di carenza d’interesse sollevata dal controinteressato, per il quale l’intervento edilizio in questione sarebbe totalmente irrilevante per il F.

5.1. Orbene, bisogna intanto ricordare, in termini generali, che, secondo la giurisprudenza prevalente, "il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l’annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell’intervento costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione atteso che l’esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare" (C.d.S., IV, 12 maggio 2009, n. 2908).

5.2. In ogni caso, dalla documentazione in atti si desume che la terrazza abusivamente ricavata sullo stabile del controinteressato sovrasta una terrazza inclusa nella proprietà del ricorrente, avendone così piena visione, sia pure lateralmente, privando in tal modo il F. della tranquillità e riservatezza di cui prima beneficiava: e tanto costituisce una situazione di fatto idonea a fondare l’interesse – oltre che la legittimazione – al ricorso.

6.1. Per quanto poi concerne il merito della vertenza, si può anche qui richiamare anzitutto l’orientamento consolidato, per il quale "L’onere della prova circa la data di realizzazione dell’immobile abusivo da sanare spetta a colui che ha commesso l’abuso e solo la deduzione, da parte sua, di concreti elementi, che non possono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all’Amministrazione la quale, di solito, non è materialmente in grado di accertare la situazione dell’intero suo territorio alla data prevista dalla legge, mentre il privato, che propone l’istanza di concessione edilizia in sanatoria, è normalmente in grado di fornire idonea documentazione che comprovi l’ultimazione dell’abuso entro la data di riferimento…, a lui spettando quindi l’onere di fornire quantomeno un principio di prova su tale ultimazione, in caso contrario restando integro il potere dell’Amministrazione di non concedere il condono e di irrogare la sanzione prescritta" (C.d.S., IV, 13 gennaio 2010, n. 45).

6.2. Ora, nel caso di specie, la domanda di condono a suo tempo presentata non era evidentemente accompagnata da alcun principio di prova, diverso dalla dichiarazione dell’interessato, come si desume dal contenuto delle difese dell’Amministrazione, la quale si è sostanzialmente limitata ad affermare che nulla conduceva a ritenere inveritiera la domanda di condono, anche quanto alla data di conclusione dei lavori.

II richiedente, in tale domanda si era limitato a descrivere l’opera abusiva, quale ricavo di una terrazza come taglio di falda al piano soffitta, per una superficie non residenziale di mq. 26,12 e aveva allegato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nonché la rappresentazione grafica consistente di due tavole di progetto.

6.3. Ciò posto, bisogna ritenere che la documentazione fotografica depositata in causa dal ricorrente costituisca una prova adeguata della censura da questi proposta.

In effetti, da questa si desume che, alla data del 20 giugno 2003 il tetto del fabbricato oggetto della domanda di condono era ancora integro e la falda non era stata ancora tagliata per ricavarne la terrazza, che non esisteva affatto.

6.4. D’altro canto, e questo è altrettanto significativo – il controinteressato non è stato in grado di fornire alcun elemento che permetta di collocare in un’epoca precisa l’opera in questione, che pure non è certo particolarmente risalente, ad esempio fornendo le fatture e le bolle di consegna dei materiali, aventi data certa, le quali costituiscono "prova in ordine al momento della realizzazione del grezzo del manufatto abusivo di cui si chiede la sanatoria" (C.d.S., sez. V, 14 marzo 2007, n. 1249), o comunque la dimostrazione di pagamenti per l’intervento, che non possono essere mancati (se regolari o meno, è questione diversa).

6.5. Per vero, il controinteressato, per giustificarsi tenta di sostenere che, all’epoca in cui fu effettuato il rilievo fotogrammetrico, la terrazza avrebbe avuto una copertura provvisoria che l’avrebbe resa invisibile.

Ora, a parte che è difficile capire perché una simile copertura non sia rilevabile nel rilievo fotografico, resta il fatto che le fotografie, prodotte in causa, le quali attesterebbero tale presunta copertura non solo non hanno data, ma nulla dimostra che siano state scattate costì.

Comunque, tali foto offrono la prova di un intervento ancora in corso alla data del 20 giugno 2003, quando il rilievo fotogrammetrico venne scattato: e dunque in epoca successiva al 31 marzo 2003, termine ultimo entro cui l’abuso edilizio doveva essere realizzato per poter beneficiare del condono.

7. Il ricorso va in conclusione accolto e annullato il provvedimento di condono impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.

Condanna in solido il Comune di Padova e il controinteressato alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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