T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 01-07-2011, n. 1114 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Nell’aprile 1986 F.E. presentò al Comune di Venezia, all’epoca competente, una domanda di condono edilizio ex art. 31 l. 47/85, per alcuni illeciti, commessi in un’area di sua proprietà (fg. 53, part. 187), soggetta a vincolo paesaggistico, ubicata in quella che era, all’epoca, la frazione di Cavallino Treporti, e divenne, dal 1999, un separato Comune.

1.2. Per due di tali abusi, un ricovero attrezzi ed un ripostiglio, il Comune di Cavallino ha infine negato il condono con il provvedimento 21 aprile 2005, prot. 24395, del locale responsabile del servizio edilizia privata, dopo aver appunto rilevato nel preambolo che le opere ricadevano in zona soggetta a vincolo, ex art. 32 l. 47/85, e ciò "sulla base del parere dell’organo competente alla tutela del vincolo", allegato allo stesso diniego.

1.3. Tale atto è asseritamente costituito dal diniego di autorizzazione paesaggistica, di data ignora, ma emesso dallo stesso responsabile del Comune di Cavallino, questa volta però quale titolare di competenze delegate ai Comune in materia di beni ambientali ex l.r. 31 ottobre 1994, n. 63.

Il diniego rinvia, a sua volta, al parere negativo espresso dalla commissione edilizia comunale integrata, ex art. 6 l.r. 63/94, nella seduta del giorno 11 dicembre 2002, e motivato con riferimento all’uso di materiali incongrui per i due manufatti, i quali inoltre contrasterebbero con i caratteri tipologici e ambientali del sito.

2.1. Orbene, va intanto premesso che, in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo, ex art. 32 cit., "l’esistenza del vincolo stesso va valutata al momento in cui deve essere valutata la domanda di condono, a prescindere dall’epoca della sua introduzione e, quindi, anche per le opere eseguite anteriormente all’apposizione del vincolo stesso. In tal senso si è già espresso il Cons. St., sez. VI, 16 marzo 2005 n. 1094. Ancor più esplicitamente, C.S., Ad. plen., 22 luglio 1999 n. 20, la disposizione di portata generale di cui all’art. 32, comma 1, relativa ai vincoli che appongono limiti all’edificazione, non reca alcuna deroga ai principi generali sull’azione amministrativa, sempre improntati all’art. 97 cost., cosicché essa deve interpretarsi "nel senso che l’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo. E appare altresì evidente che tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l’attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente" (così, ex multis, C.d.S., IV, 30/06/2010, n. 4178).

2.2.. Non è dubbio che il territorio del Comune di CavallinoTreporti, almeno nell’area interessata dai provvedimenti impugnati, era soggetto a vincolo paesaggistico quando la domanda fu esaminata, essendo stato quello introdotto mediante il d.m. 1 agosto 1985, mai annullato o comunque ritirato.

È dunque legittimo, diversamente da quanto sostiene la ricorrente nel primo motivo, che il condono si a stato subordinato al parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

3.1. In ogni caso, seguita sempre la E. nel terzo motivo di ricorso (eccesso di potere per genericità e perplessità, difetto d’istruttoria e di motivazione), tale parere dovrebbe essere adeguatamente motivato.

In difetto, l’invalidità di quello si rifletterebbe sullo stesso diniego di condono, emesso sul suo fondamento, e ciò si verificherebbe appunto nella fattispecie in esame: conclusione, questa,che il Collegio non può che condividere.

3.2. Invero, il Comune di Cavallino – recependo senz’altro il parere della commissione edilizia integrata – ha qui utilizzato una locuzione che ormai ben si può ritenere stereotipata, giacché, nelle narrative delle molte sentenze emesse da questo T.A.R. essa emerge, con minime varianti, come quella normalmente utilizzata per respingere le istanze di condono per asserita incompatibilità ambientale del manufatto.

3.3. Ciò conferma indirettamente quanto, nelle stesse sentenze (da ultimo, 22 aprile 2011, n. 673, e 15 febbraio 2011, n. 232) questa Sezione ha rilevato, e cioè che, in tal modo, l’Amministrazione comunale non afferma nulla sulla situazione specifica, ma utilizza una giustificazione applicabile alla massima parte degli interventi edilizi, inseriti in un contesto paesaggistico tutelato, e ritenuti con questo incompatibili, giacché gli stessi hanno comunque un impatto negativo (se tale non fosse, andrebbe accolta la domanda di sanatoria) e normalmente vi sono stati impiegati materiali inadatti (cfr. in termini TAR Veneto, II, 2 aprile 2010, n. 1271; T.A.R. Veneto, II, 21 novembre 2008, n. 3623).

3.4. D’altronde, il generico riferimento alla tipologia costruttiva ed ai materiali impiegati, senza alcuna ulteriore specificazione di sorta, rende impossibile comprendere su quali circostanze di fatto l’Amministrazione comunale si sia basata per addurre tale motivazione quale giustificazione del diniego di sanatoria (cfr. T.A.R. Veneto, II, 8 luglio 2009, n. 2125): è del resto assai difficile, per il Collegio, immaginare quali connotati costruttivi dovrebbero possedere opere marginali, come un ricovero attrezzi ed un ripostiglio, per poter essere condonate.

3.5. In generale, per vero, si possono verificare situazioni in cui le specifiche caratteristiche dei manufatti, nel concreto spazio in cui insistono, possono consentire al giudice di intendere ed eventualmente approvare (sempre, naturalmente, nei limiti del sindacato di legittimità) le giustificazioni del diniego, per quanto solo accennate nel provvedimento, laddove le ragioni della determinazione amministrativa risultino dal contesto evidenti.

3.6. Nella fattispecie, tuttavia, non sono stati forniti in tal senso elementi documentali, i quali permettano di valutare caratteristiche e contesto delle opere: e non v’è dubbio che il Comune resistente ne fosse onerato, avendo giustificato il diniego con una motivazione generica e, come tale, inadeguata a fondarlo.

4.1. Va peraltro soggiunto, anche ai fini della condanna alle spese, che, nel momento in cui il condono è stato negato, si era già formato in specie il silenzio assenso di cui all’art. 35, XVIII comma, della l. 47/95, per cui, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda di condono, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento.

4.2. Invero, in caso di abusi commessi in area vincolata, il termine in questione procede dall’acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

Ora, nel caso, il parere è quello, giusta art. 6, IV comma, della l.r. 63/94, della commissione edilizia comunale integrata, reso, come si è visto, nel dicembre 2002 (mentre soltanto confermativo, almeno ai fini qui d’interesse, è il successivo diniego di autorizzazione paesaggistica): sicché, quando il Comune negò il condono, il termine per la formazione del silenzio assenso si era largamente perfezionato, risultando dalla documentazione in atti che la E. aveva a suo tempo assolto agli ulteriori adempimenti prescritti dalla disposizione.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorso merita accoglimento.

5. Le spese di lite, compensate per un terzo, seguono per il residuo la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato sub 1.

Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna il Comune di Cavallino alla rifusione del residuo, che liquida in Euro 2.200,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *