Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-03-2011) 27-06-2011, n. 25652

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. B.L. è stato tratto a giudizio per rispondere di due reati di guida in stato di ebbrezza, commessi a distanza di poco più di due mesi l’uno dall’altro, e precisamente in data (OMISSIS), avendo, in entrambi i casi, fatto opposizione al decreto penale di condanna. Relativamente al primo episodio, l’imputato in primo grado è stato condannato alla pena di Euro 1500,00 di ammenda in relazione all’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 186 C.d.S., lett. a); il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile l’accertamento effettuato in ospedale sul tasso alcolimetrico e si è basato solo sugli indici comportamentali riferiti dagli agenti accertatori; il B. ha poi chiesto ed ottenuto dalla Corte di appello di Genova di essere ammesso all’oblazione e tale Corte ha dichiarato estinto il reato per intervenuta oblazione.

Per quanto riguarda l’episodio del (OMISSIS), B. è stato condannato, con sentenza confermata dal giudice di appello, alla pena di 15 giorni di arresto ed Euro 600,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per tre mesi.

2. Avverso tale sentenza, nella parte in cui ha confermato la condanna inflitta per l’episodio del (OMISSIS), ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Con il primo motivo lamenta inosservanza dell’art. 62 c.p.p., atteso che la sentenza di secondo grado è incentrata integralmente sulla testimonianza resa davanti al Tribunale dall’agente della polizia municipale C.M., che aveva riferito circostanze apprese direttamente dal’imputato e dal "presunto" passeggero dell’auto alla cui guida si sarebbe trovato l’imputato; la utilizzazione di tale testimonianza importa, secondo il ricorrente, la violazione dell’art. 62 avendo il teste riferito in ordine a dichiarazioni rese dall’imputato, aggirando in tal modo il c.d. diritto al silenzio dell’imputato, tale dovendosi considerare il B. dato che egli era stato invitato a sottoporsi al test alcolemetrico. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 195 c.p.p., comma 4, in relazione alle dichiarazioni rese dal medesimo agente su quanto aveva dichiarato il passeggero dell’auto; si è in presenza , secondo il ricorrente, di una deposizione indiretta resa da un agente di pg su informazioni non verbalizzate assunte da un testimone agente. Con il terzo motivo si duole della mancata concessine della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

1. Rileva preliminarmente il Collegio che la sentenza resa dalla Corte di appello di Genova è stata impugnata solo relativamente al capo attinente il reato di guida in stato di ebbrezza commesso il (OMISSIS), e dunque la dichiarazione di estinzione per intervenuta oblazione relativa al primo episodio, del (OMISSIS), è passata in giudicato. Non può di conseguenza in questa sede tenersi conto della depenalizzazione, intervenuta con L. 30 luglio 2010, n. 120, del reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a, questione che potrà eventualmente essere sollevata dall’interessato davanti al giudice dell’esecuzione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto deduce motivi manifestamente infondati. La responsabilità dell’imputato è stata infatti correttamente apprezzata e ritenuta sulla base del complessivo quadro probatorio costituito dagli elementi indiziari direttamente apprezzati dagli agenti di pg che al dibattimento hanno riferito di essere intervenuti di notte, per un incidente stradale e di avere trovato il B., ubriaco, appoggiato all’auto del padre in quanto non si reggeva in piedi, che non negava la propria responsabilità ed accettava di sottoporsi al test alcolemico, ed ammetteva di non essere in possesso della patente (in quanto, come poi si accertava, ritiratagli a seguito del primo episodio); anche il passeggero dell’auto era ubriaco e dichiarava che non era lui a guidare. Tale ultima dichiarazione, direttamente percepita dagli agenti e dagli stessi come tale riferita al dibattimento, è pacificamente utilizzabile atteso che, come già questa Corte ha avuto modo di precisare, (sez. 1, 19.6.2002 n. 26854 rv 221989) l’art. 195 c.p.p., comma 4, nello stabilire che "gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui all’art. 351 e art. 357, comma 2, lett. a) e b)", presuppone non solo che trattisi di dichiarazioni rese da soggetti i quali abbiano formalmente assunto la veste di testimoni (il che può avvenire solo in sede di giudizio o di incidente probatorio), ma anche che le stesse dichiarazioni siano state, in precedenza, verbalizzate a cura della stessa polizia giudiziaria. Tali presupposti mancano – con conseguente inoperatività del divieto – quando trattisi di dichiarazioni spontaneamente rese al personale di polizia giudiziaria, nell’immediatezza del fatto, da soggetti non indiziati, al momento, di qualsivoglia reato e, pertanto, in assenza delle condizioni che, ai sensi del richiamato art. 357, comma 2, lett. a) e b), imporrebbero la verbalizzazione. Trattasi di un quadro, che, anche a non volere tenere conto della ammissione di responsabilità da parte dell’imputato, conduce con certezza a ritenere il medesimo conducente dell’auto , come già puntualmente rilevato dalla Corte di appello.

Manifestamente infondato è il motivo con cui ci si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena atteso che non risulta che tale beneficio sia stato sollecitato dall’interessato con l’impugnazione in sede di discussione, facendo sorgere uno specifico obbligo di motivazione al riguardo a carico del giudice.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

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